§ 4.6.31 - L.R. 14 febbraio 2017, n. 12.
Disposizioni straordinarie per le edificazioni delle zone agricole ricomprese nelle aree del cratere a seguito degli eventi sismici del 24.8.2016 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:14/02/2017
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Temporaneità degli interventi)
Art. 3.  (Neutralità finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.31 - L.R. 14 febbraio 2017, n. 12.

Disposizioni straordinarie per le edificazioni delle zone agricole ricomprese nelle aree del cratere a seguito degli eventi sismici del 24.8.2016 e del 30.10.2016.

(B.U. 22 febbraio 2017, n. 8)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni di carattere straordinario ed urgente a tutela delle aree agricole ricomprese nel territorio del cratere sismico come definito dalle disposizioni statali in materia, a seguito degli eventi sismici del 24.8.2016 e del 30.10.2016.

2. Nelle zone agricole di cui al comma 1, che siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario possono essere realizzati annessi rurali di superficie massima di 40 metri quadri, per l'emergenza in termini transitori legati all'evento, su lotti di superficie non inferiore a 1.000 metri quadri.

3. Al fine di garantire i servizi per gli annessi rurali disciplinati dal precedente comma, è consentita inoltre la realizzazione delle seguenti opere necessarie alla conduzione del fondo:

a) approvvigionamento idrico;

b) allaccio alle utenze;

c) smaltimento dei reflui;

d) viabilità di accesso e parcheggi pertinenziali realizzati con materiali compatibili con l'ambiente, applicando tecniche di ingegneria naturalistica;

e) i locali per prime lavorazioni e confezione di prodotti agricoli con permanenza degli addetti entro il limite massimo di cui al comma 2.

4. Gli annessi rurali di cui al presente articolo devono rispettare i caratteri e i materiali propri dell'edificazione rurale tipica dei luoghi, come disciplinato da apposito atto amministrativo da parte dei comuni interessati.

 

     Art. 2. (Temporaneità degli interventi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano in deroga ai parametri dell'articolo 71 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) a causa dello stato di emergenza, come definito dalle disposizioni statali in materia.

 

     Art. 3. (Neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).