Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.2 giurisdizione amministrativa |
Data: | 12/08/2016 |
Numero: | 161 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 50.2.66 - L. 12 agosto 2016, n. 161.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
(G.U. 23 agosto 2016, n. 196)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117
All'articolo 1, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonchè per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.
2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della
2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della
2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-bis e 2-quater è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della
2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del
2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al
2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-quater del
2-decies. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della
2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della
2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del
2-quaterdecies. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del
2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della
2-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».