Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 05/08/2016 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 6.1.367 - L.R. 5 agosto 2016, n. 55.
Riapertura termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni sui beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato. Modifiche alla l.r. 81/2015.
(B.U. 10 agosto 2016, n. 34)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2 della
2. In considerazione della necessità di favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della
3. La posticipazione del termine al 31 ottobre 2016 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolati di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro unitamente al raggiungimento delle previsioni di incasso da realizzarsi nel corrente esercizio finanziario per la Regione Toscana;
4. Al fine di non creare una disomogeneità sono fatti salvi, ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della
5. Ai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Riapertura dei termini di cui all'articolo 1, comma 3, della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 ottobre 2016 è riaperto il termine, di cui all'articolo 1, comma 3, della
2. Ai fini della regolarizzazione agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della
3. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.