Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia e pesca |
Data: | 28/06/2016 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/1994 |
Art. 2. Disposizioni di prima applicazione |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 5.5.108 - L.R. 28 giugno 2016, n. 39.
Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994.
(B.U. 29 giugno 2016, n. 25)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1° giugno 2016 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 8 giugno 2016, n. 23;
Considerato quanto segue:
1. La Corte costituzionale, con sentenza 124/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 2 e 3, della
2. La sentenza sopracitata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l’articolo 14 della
3. È necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla
4. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando pericolose soluzioni di continuità della gestione amministrativa, è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
Art. 1. Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 2 dell’articolo 11 della
“ 2. Gli ATC hanno dimensioni sub provinciali. I confini territoriali e la dimensione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 6 ter. ”.
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della
Art. 2. Disposizioni di prima applicazione
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale, con deliberazione, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensioni sub provinciali entro il 30 novembre 2016. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina degli organi direttivi entro il 31 dicembre 2016. Entro il medesimo termine il Consiglio regionale provvede alla nomina dei revisori unici.
2. Allo scopo di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all’articolo 14 della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della