Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 01/03/2016 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/1993 |
Art. 2. Consultazioni delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 28/1993 |
Art. 3. Consulte comunali delle organizzazioni di volontariato Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/1993 |
Art. 4. Consulta regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 28/1993 |
Art. 5. Qualificazione e aggiornamento dei volontari. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 28/1993 |
Art. 6. Revisione periodica del registro regionale. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 28/1993 |
Art. 7. Cancellazione dal registro regionale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/1993 |
Art. 8. Albo regionale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 87/1997 |
Art. 9. Procedure per l’iscrizione all’albo regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 87/1997 |
Art. 10. Revisione dell’albo. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 87/1997 |
Art. 11. Cancellazione dall’albo. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 87/1997 |
Art. 12. Ricorso in opposizione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 87/1997 |
Art. 13. Conferimento delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 42/2002 |
Art. 14. Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/2002 |
Art. 15. Ricorsi avverso provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 42/2002 |
Art. 16. Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli enti locali. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 42/2002 |
Art. 17. Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 42/2002 |
Art. 18. Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 42/2002 |
Art. 19. Regolamenti di esecuzione. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 42/2002 |
Art. 20. Norme transitorie |
§ 3.2.168 - L.R. 1 marzo 2016, n. 21.
Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997e 42/2002.
(B.U. 9 marzo 2016, n. 10)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. È necessario dare attuazione alla
2. È necessario di conseguenza modificare le leggi regionali che disciplinano la tenuta degli albi delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale;
3. Di accogliere, sostanzialmente, il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
“2 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’organizzazione trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui al comma 2 al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione .”.
4. Il comma 3 dell'articolo 4 della
“3. Il comune capoluogo di provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta l’atto per l’iscrizione dell’organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l’iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato l’atto motivato di diniego.”.
Art. 2. Consultazioni delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 3. Consulte comunali delle organizzazioni di volontariato Modifiche all'articolo 6 della
1. Nella rubrica dell'articolo 6 della
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 4. Consulta regionale. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della
2. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della
3. Il comma 10 dell'articolo 7 della
“10. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.”.
Art. 5. Qualificazione e aggiornamento dei volontari. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 6. Revisione periodica del registro regionale. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 7. Cancellazione dal registro regionale. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 8. Albo regionale. Modifiche all'articolo 3 della
1. [Il comma 2 dell'articolo 3 della
“2. L'albo regionale è articolato per province ed è tenuto dai comuni capoluogo di provincia.”] [1].
Art. 9. Procedure per l’iscrizione all’albo regionale. Modifiche all'articolo 7 della
1. [Il comma 1 dell'articolo 7 della
“1. La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio la cooperativa o il consorzio hanno la sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari”] [2].
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 7 della
“6 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale la cooperativa o il consorzio trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.”.
3. [Al comma 7 dell'articolo 7 della
4. [Al comma 9 dell'articolo 7 della
Art. 10. Revisione dell’albo. Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della
4. Ai commi 4 e 6 dell'articolo 8 della
Art. 11. Cancellazione dall’albo. Modifiche all'articolo 9 della
1. Ai commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 9 della
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della
4. Al comma 6 dell'articolo 9 della
Art. 12. Ricorso in opposizione. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della
“3. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.”.
CAPO III
Modifiche alla
Art. 13. Conferimento delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia. Modifiche all'articolo 4 della
1. Nella rubrica dell'articolo 4 della
2. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 14. Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della
“1 bis. Il comune nel cui territorio ha sede legale l’associazione di promozione sociale trasmette la domanda al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.”.
Art. 15. Ricorsi avverso provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 16. Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli enti locali. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 17. Consulta regionale dell’associazionismo di promozione sociale. Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 9 dell'articolo 15 della
“9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.”.
Art. 18. Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale Modifiche dell'articolo 16 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 19. Regolamenti di esecuzione. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della
“2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, i comuni capoluogo di provincia approvano un regolamento che definisce:
a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;
b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;
c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale che devono essere riportati sul registro regionale.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 17 della
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Art. 20. Norme transitorie
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dai comuni capoluogo di provincia.
[1] Comma abrogato dall'art. 22 della
[2] Comma abrogato dall'art. 22 della
[3] Comma abrogato dall'art. 22 della
[4] Comma abrogato dall'art. 22 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 22 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 22 della