| Settore: | Codici provinciali |
| Regione: | Trento |
| Materia: | 2. ordinamento della provincia |
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
| Data: | 17/04/2003 |
| Numero: | 3 |
| Sommario |
| Art. 1. 1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, [...] |
§ 2.1.171 - L.R. 17 aprile 2003, n. 3. [1]
Delega di funzioni amministrative alle Province.
(B.U. 29 aprile 2003, n. 55).
1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. A decorrere dal 1° agosto 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. Con decorrenza 1° settembre 2004 sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano e ciò ai sensi dell’articolo 1 del
2. D’intesa tra il Presidente della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i provvedimenti occorrenti per rendere operative le deleghe di cui al comma 1, anche per quanto riguarda quelli relativi ai trasferimenti alle Province autonome di personale regionale e di immobili regionali che si rendessero necessari. L’inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito alle Province autonome di Trento e Bolzano viene determinato con le due Province, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.
[1] L'art. 13 della