§ 1.4.225 - Decreto Presidenziale 13 luglio 2016, n. 19.
Modifiche al Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:13/07/2016
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Pubblicità aggiuntiva.
Art. 3.  Norme finali.


§ 1.4.225 - Decreto Presidenziale 13 luglio 2016, n. 19.

Modifiche al Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive. Revisione biennale delle Tabelle A e B allegate.

(G.U.R. 30 settembre 2016, n. 42)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto lo Statuto della Regione;

 

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto il D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

 

Visto il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche e integrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013;

 

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

 

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

 

Vista la D.G.R. 21 giugno 2012, n. 209 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012" che fra l'altro prevede, entro il 30 giugno 2014, la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

 

Visto il Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31 con cui è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive;

 

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dà indicazioni alla Presidenza della Regione, agli Assessorati, ai Dipartimenti regionali, agli Uffici speciali e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente sulle procedure da porre in essere per la revisione biennale dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

 

Vista la nota prot. n. 125694 del 9 ottobre 2014, con la quale l'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica ha diramato i predetti indirizzi operativi per l'aggiornamento delle tabelle "A" e "B";

 

Preso atto dell'avvenuta revisione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale delle attività produttive e dei relativi tempi di conclusione;

 

Vista la Tabella "A" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, alla individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento delle attività produttive con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni, a modifica dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "A" al Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31;

 

Vista la Tabella "B" con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, alla individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni, a modifica dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato "B" al Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31;

 

Visto il pro-memoria prot. n. 52751 del 20 ottobre 2015, con cui si propongono all'Assessore per le attività produttive le modifiche sui procedimenti riguardanti le Tabelle "A" e "B" sopracitate;

 

Considerato che, relativamente alla revisione dei procedimenti di cui alla Tabella "B", sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

 

Vista la nota prot. n. 130843/GAB del 7 ottobre 2015, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella "B" per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

 

Visto il parere n. 79/15 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 12 aprile 2016;

 

Vista la D.G.R. 17 giugno 2016, n. 215;

 

Su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

 

Decreta

 

Art. 1. Oggetto.

1. Con il presente regolamento sono apportate modifiche al Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31 e, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono adottate le allegate Tabelle A e B, che sostituiscono le Tabelle A e B allegate allo stesso decreto.

 

     Art. 2. Pubblicità aggiuntiva.

1. Dopo l'articolo 4 del Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31 è inserito il seguente articolo:

"Art. 4 bis. Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale delle attività produttive tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo".

 

     Art. 3. Norme finali.

1. Restano ferme le altre disposizioni del Decreto Presidenziale 11 aprile 2012, n. 31, di cui le Tabelle A e B allegate al presente regolamento costituiscono parte integrante.

2. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

 

ALLEGATI