Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 25/10/2016 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11) |
Art. 4. (Abrogazione dell'articolo 4 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 ) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11) |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11) |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11) |
Art. 11. (Modifiche al titolo della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 ) |
Art. 12. (Norme transitorie) |
§ 3.8.64 - L.R. 25 ottobre 2016, n. 20. [1]
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte).
(B.U. 27 ottobre 2016, n. 43 - suppl. n. 1)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
a) programmazione e realizzazione in proprio di attività e interventi relativi ai seguenti ambiti:
1) attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
2) attività e interventi a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;
3) attività e interventi che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;
4) ogni altra iniziativa contemplata dal programma di attività di cui all'articolo 8;
b) programmazione e realizzazione in partenariato, mediante il ricorso a intese istituzionali, con soggetti della pubblica amministrazione;
c) assegnazione di contributi o attivazione di altri strumenti finanziari a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore. ".
3. Il comma 2 dell'articolo 2 della
a) al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
b) allo sviluppo di attività attinenti al mantenimento e alla valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità, volte all'incremento di attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine;
c) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
d) alla valorizzazione delle creazioni artistiche, teatrali, musicali, letterarie e cinematografiche, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;
e) alla facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'utilizzo di elementi del patrimonio linguistico di cui all'articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;
f) alla promozione dell'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e corsi facoltativi per la popolazione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
g) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
h) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui all'articolo 1, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;
i) alla promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
j) al sostegno ad attività dedicate all'uso della rete informatica e delle nuove forme di comunicazione, finalizzate alla formazione di banche dati relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1;
k) all'istituzione, da parte della Giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1. ".
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 sono previste misure di sostegno al ripristino delle denominazioni storiche dei comuni in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, nonché allo svolgimento di ricerche sulla toponomastica locale finalizzate all'apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti. ".
Art. 4. (Abrogazione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
Art. 5. (Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 6. (Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della
3. Al comma 3 dell'articolo 6 della
4. All'inizio del comma 5 dell'articolo 6 della
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della
6. La rubrica dell'articolo 6 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) tre Consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;
c) cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale designati dalla Giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla Giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente. ".
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della
4. Il comma 4 dell'articolo 7 della
5. Il comma 5 dell'articolo 7 della
6. Il comma 7 dell'articolo 7 della
7. La rubrica dell'articolo 7 della
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 7 e della commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, un programma di attività in tema di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, contenente una relazione sulla situazione regionale, gli obiettivi e le linee di indirizzo per il periodo di durata del programma e i criteri di valutazione delle istanze di contributo.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, la Giunta regionale approva l'assegnazione delle risorse a ciascuno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2.
3. Le modalità di presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e controllo sono contenute in avvisi pubblici di finanziamento approvati dalla struttura regionale competente, sulla base e in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri di valutazione stabiliti dal programma di attività di cui al comma 1. ".
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
1. La Consulta di cui all'articolo 7 riconosce come 'Festa del Piemonte ' le ricorrenze che favoriscono la conoscenza della storia del Piemonte, ne illustrano i valori di cultura, di costume, di civismo e di valorizzazione del patrimonio linguistico culturale. ".
Art. 10. (Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 10 della
Art. 11. (Modifiche al titolo della
1. Il titolo della
Art. 12. (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'approvazione del programma di attività di cui all'articolo 8, comma 1, della
2. Nelle more della definizione delle modalità di cui all'articolo 8, comma 3, della
[1] Abrogata dall'art. 45 della