§ 5.7.178 - D.P.G.R. 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.
Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all’articolo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:25/11/2015
Numero:0246


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
Art. 3.  (Beneficiari)
Art. 4.  (Modalità di presentazione della domanda)
Art. 5.  (Principi generali per l’ammissibilità della spesa e documentazione giustificativa)
Art. 6.  (Programma di attività e spese ammissibili)
Art. 7.  (Presentazione del programma di attività degli enti aderenti e piano finanziario)
Art. 8.  (Programma di attività e altri allegati)
Art. 9.  (Misura del contributo e spese ammissibili)
Art. 10.  (Commissione di valutazione, criteri di valutazione e priorità)
Art. 11.  (Progetto e altri allegati)
Art. 12.  (Misura del contributo e spese ammissibili)
Art. 13.  (Commissione di valutazione, criteri di valutazione e priorità)
Art. 14.  (Comunicazioni relative al procedimento)
Art. 15.  (Istruttoria e approvazione elenco o graduatoria delle domande ammesse a contributo)
Art. 16.  (Concessione e liquidazione)
Art. 17.  (Obblighi del beneficiario)
Art. 18.  (Rendicontazione della spesa)
Art. 19.  (Revoca e rideterminazione del contributo)
Art. 20.  (Ispezioni e controlli)
Art. 21.  (Disposizione di rinvio)
Art. 22.  (Aiuti di Stato)
Art. 23.  (Utile ragionevole (in applicazione dell’articolo 6, comma 51, della legge regionale 20/2015))
Art. 24.  (Disposizioni transitorie)
Art. 25.  (Abrogazioni)
Art. 26.  (Entrata in vigore)


§ 5.7.178 - D.P.G.R. 25 novembre 2015, n. 0246/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all’articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

(B.U. 9 dicembre 2015, n. 49)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione dei finanziamenti a valere sul Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 18, comma 1, della legge per:

a) contributi agli enti primari di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge;

b) contributi ad organismi a carattere associativo o federativo a sostegno dei programmi di attività degli enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 18, comma 8, della legge;

c) contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di servizi educativi, sviluppo di scambi culturali e attività giovanili di cui all’articolo 18, comma 9, della legge;

d) contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale di cui all’articolo 18, comma 10, della legge.

2. In particolare con il presente regolamento sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo e dei relativi rendiconti, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

 

     Art. 2. (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)

1. Ai sensi dell’articolo 18 della legge ed in attuazione dell’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia) è istituito nel bilancio regionale un fondo cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per il sostegno delle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza linguistica slovena.

2. In apposita tabella allegata alla legge finanziaria regionale, approvata con le modalità di cui all’articolo 18, comma 11, della legge, sono stabilite le percentuali di suddivisione del fondo tra gli enti e le categorie di cui all’articolo 1.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, in base alle percentuali approvate con la legge finanziaria regionale, è definita la misura degli stanziamenti destinati agli enti e categorie di cui all’articolo 1 una volta determinata l’entità del fondo.

 

     Art. 3. (Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi le organizzazioni della minoranza linguistica slovena che risultano iscritte, alla data di presentazione della domanda, nell’Albo regionale di cui all’articolo 5 della legge, secondo le disposizione specifiche stabilite dai Capi II, III, IV e V del regolamento.

2. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell’ambito di un rapporto di partenariato, tutte le organizzazioni partecipanti devono essere iscritte all’albo di cui al comma 1.

3. Non è considerato rapporto di partenariato ai sensi del comma 2, quello tra le eventuali articolazioni territoriali di una unitaria organizzazione.

 

     Art. 4. (Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, redatta sulla base della modulistica resa disponibile sul sito internet regionale, con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda è sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell’organizzazione o da altra persona munita di delega e poteri di firma.

3. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell’ambito di un rapporto di partenariato, la domanda è presentata dalla sola organizzazione individuata come capofila.

4. Gli enti che partecipano ad un rapporto di partenariato non possono presentare una propria domanda di contributo.

5. Fatti salvi gli ulteriori allegati previsti da specifiche disposizioni nei successivi Capi II, III, IV e V del regolamento, a ciascuna domanda sono allegati:

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente riconosciuto, qualora non già in possesso del Servizio oppure se oggetto di variazioni successive all’ultima trasmissione;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l’eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell’ammissibilità della spesa;

2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l’assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell’importo dell’incentivo, ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) dichiarazione di eventuali contributi richiesti o ottenuti per l’annualità cui si riferisce la domanda;

c) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

6. La domanda di cui al comma 1 è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC), ma è comunque accettata anche la consegna della domanda cartacea al protocollo della Direzione competente o la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora il soggetto richiedente sia un’impresa, ai sensi dell’articolo 5 bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), la domanda va presentata esclusivamente mediante posta elettronico certificata (PEC).

7. La casella di posta elettronica certificata di cui al comma 6 è intestata all’organizzazione richiedente il contributo.

 

     Art. 5. (Principi generali per l’ammissibilità della spesa e documentazione giustificativa)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono relative all’attività programmata o alla singola iniziativa progettuale oggetto del finanziamento regionale;

b) sono generate durante il periodo di realizzazione dell’attività programmata o durante il periodo di preparazione, organizzazione e svolgimento della singola iniziativa progettuale, sono chiaramente riferibili a tali periodi e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto.

2. La documentazione giustificativa della spesa, sostenuta in Italia e all'estero, è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l’indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

3. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l’avvenuto pagamento, quale l’estratto conto. Ai fini della prova dell’avvenuto pagamento, non è ammessa la

dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

4. E’ ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

5. Gli scontrini fiscali per le spese sostenute in Italia sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

6. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

7. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

8. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

9. Le spese per collaboratori esterni all’organizzazione sono rilevabili da idonea documentazione fiscale debitamente quietanzata e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali

10. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell’iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

11. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento in cui risulta il numero di telefono ricaricato.

 

Capo II

Contributi agli enti primari di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007

 

     Art. 6. (Programma di attività e spese ammissibili)

1. Gli enti primari con la domanda di cui all’articolo 4 presentano, entro il termine di cui all’articolo 4, anche il programma e il calendario dell’attività istituzionale per l’anno per il quale viene assegnato il contributo con un preventivo analitico di impiego del contributo

assegnato nonché una relazione riepilogativa sull’attività istituzionale svolta nell’annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l’incentivo regionale, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti.

2. Sono ammissibili le spese direttamente collegabili all’attività istituzionale di cui all’articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6 della legge e in particolare le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per le retribuzioni ai soggetti che operano direttamente per conto dell’ente, anche in un rapporto di lavoro dipendente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

b) spese per compensi per prestazioni di terzi ai fini dell’attuazione delle attività istituzionali;

c) spese di affitto sale, spazi, locali e impianti sportivi e noleggio di materiali e attrezzature necessarie per la realizzazione delle attività degli enti primari;

d) spese per la partecipazione a rassegne e concorsi, singole competizioni o tornei sportivi, spese assicurative, spese per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;

e) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per soggetti terzi o personale dipendente per la partecipazione a manifestazioni ed eventi organizzati nell’ambito delle attività dell'ente;

f) spese promozionali e pubblicitarie, spese per affissioni, spese di stampa.

3. Le spese generali di funzionamento, in particolare le utenze, riguardanti la sede dell’ente beneficiario sono ammissibili sino alla misura massima del 35 per cento del contributo concesso.

4. Le spese per l’acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento della attività istituzionale sono ammissibili sino al 20 per cento del contributo concesso.

5. Le spese di rappresentanza sono ammissibili sino al 2 per cento del contributo concesso.

6. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;

c) spese per l’acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

f) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

g) spese per oneri finanziari.

 

Capo III

Contributi ad organismi a carattere associativo o federativo a sostegno dei programmi di attività degli enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 18, comma 8, della legge regionale 26/2007

 

     Art. 7. (Presentazione del programma di attività degli enti aderenti e piano finanziario)

1. I soggetti individuati dall’articolo 18, comma 5, della legge presentano, entro il termine di cui all’articolo 4, la domanda contenente un programma complessivo delle attività e degli interventi degli enti ed organizzazioni minori che aderiscono agli stessi, corredato di un piano finanziario per l’attuazione del suddetto programma.

2. L’adesione degli enti e delle organizzazioni minori agli organismi riconosciuti è attestata da dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 del legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1.

3. La domanda di cui all'articolo 4 è corredata da un piano finanziario per l’attuazione del programma di attività degli enti ed organizzazioni minori della minoranza aderenti ai soggetti individuati dall’articolo 18, comma 5, della legge ripartito in particolare nelle seguenti voci di spesa ammissibili:

a) spese per compensi per prestazioni di terzi ai fini dell’attuazione delle attività programmate;

b) spese per il personale dipendente dei singoli enti specificatamente impiegato nello svolgimento delle attività oggetto di finanziamento;

c) spese di affitto sale, spazi, locali e impianti sportivi e noleggio di materiali e attrezzature necessarie per la realizzazione del programma di attività;

d) spese per la partecipazione a rassegne e concorsi, campionati sportivi o a singole competizioni o tornei, spese assicurative, spese per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
e) spese di viaggio, di vitto e di alloggio per la partecipazione a manifestazioni ed eventi organizzati nell’ambito del programma di attività nel limite massimo del 20 per cento del contributo;

f) spese promozionali e pubblicitarie, spese per affissioni, spese di stampa, spese per coppe e premi per concorsi nel limite massimo del 20 per cento del contributo;

g) spese per cancelleria, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del contributo.

h) spese generali di funzionamento, in particolare le utenze, e costi generali di gestione riferibili al programma di attività, nella misura massima del 15 per cento del contributo concesso

4. Le spese indicate nel piano finanziario sono sostenute direttamente dall'ente proponente e la documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata esclusivamente ad esso.

 

Capo IV

Contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di servizi educativi, sviluppo di scambi culturali e attività giovanili di cui all’articolo 18, comma 9, della legge regionale 26/2007

 

     Art. 8. (Programma di attività e altri allegati)

1. Gli enti che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere, presentano unitamente alla domanda di cui all’articolo 4:

a) il programma della propria attività riferita all’annualità per la quale è richiesto il contributo;

b) un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese relative all'attività programmata;

c) una dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta nelle due annualità precedenti con particolare riferimento agli ambiti indicati dall’articolo 18, comma 9, della legge.

2. Nel caso di programma presentato in rapporto di partenariato tra due o più organizzazioni, è indicata l'organizzazione capofila e le organizzazioni aderenti al rapporto di partenariato che comunque operano in maniera prevalente nel settore indicato all'articolo 18, comma 9, della legge.

 

     Art. 9. (Misura del contributo e spese ammissibili)

1. Il contributo è concesso fino all'intero importo della spesa ammissibile, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) se il programma di attività è presentato da una singola organizzazione e di euro 30.000,00 (trentamila) se realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

2. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili allo svolgimento di attività e servizi educativi quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena e allo sviluppo di scambi culturali e attività giovanili anche transfrontaliere.

3. Rientrano in particolare tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell’Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) spese di affitto spazi e locali, noleggio di materiali e attrezzature;

b) spese assicurative per i partecipanti alle attività programmate,

c) spese per il personale dipendente impiegato nello svolgimento delle attività oggetto di finanziamento;

d) spese per compensi e rimborsi a collaboratori esterni per prestazioni rese all’ente per l’attuazione delle attività programmate;

e) spese di viaggio, vitto, alloggio per i partecipanti alle attività programmate, per un importo non superiore al 25 per cento del contributo concesso,

f) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 20 per cento del contributo;

g) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 15 per cento del contributo,

h) spese generali di funzionamento riguardanti la sede, in particolare le utenze, e costi generali di gestione riferibili all’attività programmata, nella misura massima del 15 per cento del contributo concesso.

 

     Art. 10. (Commissione di valutazione, criteri di valutazione e priorità)

1. La valutazione dei programmi di attività dell'ente richiedente è effettuata da un'apposita commissione tenendo conto dei seguenti criteri:

a) sostenibilità nel tempo delle attività svolte: viene attribuito un punteggio in relazione alla percentuale di cofinanziamento dell'ente rispetto al costo complessivo delle attività programmate derivante da fondi propri o da altre fonti di finanziamento, anche di altri soggetti pubblici, previsti alla data di presentazione della domanda;

1) punti 3 se l'attività è cofinanziata per una percentuale compresa tra il 25 e il 30 per cento;

2) punti 7 se il cofinanziamento è superiore al 30 per cento;

3) punti 10 se il cofinanziamento è superiore al 40 per cento;

b) estensione territoriale delle attività programmate: il punteggio viene graduato in relazione all'area territoriale di insediamento della minoranza linguistica slovena in cui si realizzano le attività:

1) punti 3 se l'attività programmata è diretta ad un ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due unità territoriali;

2) punti 7 se l'attività programmata è diretta ad un ambito di almeno cinque comuni localizzati nel territorio di almeno quattro unità territoriali;

3) punti 10 se il progetto è proposto sull’intero territorio regionale di insediamento della minoranza linguistica slovena, ovverosia è diretta ad un ambito territoriale di almeno due comuni per ciascuna unità territoriale;

c) durata dell'attività complessivamente programmata nel corso di un anno graduata in base al numero di giorni in cui si svolge l'attività oggetto di finanziamento (doposcuola, centri estivi, laboratori, eventi):

1) punti 3 se l'attività programmata si svolge in un arco temporale inferiore ai trenta giorni;

2) punti 7 se l'attività programmata si svolge in un arco temporale compreso tra 30 e 90 giorni;

3) punti 10 se l'attività programmata si svolge in un arco temporale superiore a 90 giorni;

d) dimensione quantitativa dell'attività: il punteggio viene graduato in base alla media del numero di bambini e giovani d'età compresa tra i 3 ed i 26 anni coinvolti nei due anni precedenti nell'attività programmata:

1) punti 3 se il numero dei giovani coinvolto è compreso tra 10 e 30;

2) punti 7 se il numero dei giovani coinvolto è compreso tra 30 e 50;

3) punti 10 se il numero dei giovani coinvolto è superiore a 50;

e) qualità del servizio: il punteggio viene graduato in base alla media del rapporto tra fruitori dei servizi e personale educativo ed ausiliario coinvolto nei due anni precedenti nell'attività programmata :

1) punti 3 se il rapporto è superiore a 15 a 1;

2) punti 7 se il rapporto è compreso tra 10 a 1 e 15 a 1;

3) punti 10 se il rapporto è inferiore a 10 a 1;

f) ampiezza del partenariato: il punteggio viene graduato in base al numero di organizzazioni che in base ad un accordo sottoscritto tra le stesse con l'indicazione dell'ente capofila, propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata:

1) punti 3 se il programma di attività è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;

2) punti 7 se il programma di attività è presentato congiuntamente da tre o più organizzazioni;

3) punti 10 se il programma di attività è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni con il coinvolgimento, con apposita convenzione, di soggetti istituzionali pubblici;

2. Al fine della valutazione della qualità dei programmi di attività presentati e del loro impatto sulla vita della minoranza linguistica slovena, vengono considerati i seguenti criteri:

a) congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste;

b) grado di innovatività e originalità in relazione all’oggetto dell’attività programmata o alla modalità di realizzazione della stessa;

c) capacità di comunicare e promuovere l’attività programmata anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio;

d) valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento e della sua congruenza in rapporto alle precedenti esperienze.

3. Il punteggio per ciascuno dei criteri indicati al comma 2 viene graduato da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti con le seguenti gradazioni: 0 punti valutazione insufficiente, da 1 a 4 punti valutazione sufficiente, da 5 a 7 punti valutazione buona e da 8 a 10 punti valutazione ottima.

4. I punteggi relativi alla valutazione dei programmi di attività vengono attribuiti, fino ad un massimo di 100 punti in base ai criteri indicati nei precedenti commi, da un’apposita commissione nominata con decreto, composta dal Direttore centrale della Direzione competente o da un suo delegato, che la presiede, da due dipendenti del Servizio competente per il settore delle lingue minoritarie, di cui almeno uno con conoscenza della

lingua slovena, e da due esperti in materia di salvaguardia della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 8 della legge regionale 26/2007.

5. Nel caso di parità di punteggio, ottenuto in base ai criteri indicati ai commi 1 e 2, l'ordine di graduatoria è determinato dal maggior punteggio ottenuto assommando tutti i punteggi attribuiti con i criteri indicati al comma 2.

6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità di contributo prevista ai sensi dell’articolo 9, comma 1, a favore dell’ultimo programma di attività inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell’intero costo del progetto.

 

Capo V

Contributi ad enti ed organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena a sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale di cui all’articolo 18, comma 10, della legge regionale 26/2007

 

     Art. 11. (Progetto e altri allegati)

1. Gli enti che propongono un’iniziativa di particolare rilevanza finalizzata alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale, con la domanda e la documentazione indicata all’articolo 4 presentano anche un progetto dettagliato dell’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo corredato di un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese ammissibili relative all'iniziativa nonché una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente.

 

     Art. 12. (Misura del contributo e spese ammissibili)

1. Il contributo è concesso fino all'intero importo della spesa ammissibile, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) se il progetto di attività è presentato da una singola organizzazione e di euro 25.000,00 (venticinquemila) se realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

2. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto.

3. Rientrano in particolare tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell’Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

a) spese di affitto spazi e locali, noleggio di materiali e attrezzature;

b) spese per il personale dipendente impiegato nello svolgimento dell'iniziativa progettuale;

c) spese per compensi e rimborsi a collaboratori esterni per prestazioni rese all’ente per la realizzazione dell'iniziativa progettuale;

d) rimborsi spese di viaggio e vitto ad eventuali volontari partecipanti al progetto che devono risultare da apposito elenco nominativo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente il progetto;

e) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 20 per cento del contributo;

f) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 15 per cento del contributo;

g) spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell’iniziativa nella misura massima del 5 per cento del contributo.

h) spese generali di funzionamento riguardanti la sede, in particolare le utenze, e costi generali di gestione riferibili alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 15 per cento del contributo concesso.

 

     Art. 13. (Commissione di valutazione, criteri di valutazione e priorità)

1. La valutazione dei progetti di particolare rilevanza è effettuata da un'apposita commissione tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:

a) sostenibilità nel tempo del progetto: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento con fondi propri dell’organizzazione proponente o con altri finanziamenti già concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto:

1) punti 3 se il progetto è cofinanziato per una percentuale compresa tra il 25 e il 30 per cento;

2) punti 7 se il cofinanziamento è superiore al 30 per cento;

3) punti 10 se il cofinanziamento è superiore al 40 per cento;

b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero di persone, compresi i volontari, direttamente coinvolti nell’organizzazione e attuazione dello stesso:

1) punti 3 se il rapporto è superiore a 100;

2) punti 7 se il rapporto è compreso tra 50 e 100;

3) punti 10 se il rapporto è inferiore a 50;

c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente il progetto:

1) punti 3 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;

2) punti 7 se il progetto è presentato congiuntamente da tre organizzazioni;

3) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni;

d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni siti nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena in cui si realizzano le attività:

1) punti 3 se il progetto è proposto nell’ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due unità territoriali;

2) punti 7 se il progetto è proposto nell’ambito di almeno cinque comuni localizzati nel territorio di almeno quattro unità territoriali;

3) punti 10 se il progetto è proposto sull’intero territorio regionale di insediamento della minoranza linguistica slovena, ovverosia è diretta ad un ambito territoriale di almeno due comuni per ciascuna unità territoriale

e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:

1) punti 5 se il progetto prevede convenzioni con almeno un soggetto istituzionale pubblico;

2) punti 10 se il progetto prevede convenzioni con più di un soggetto istituzionale pubblico.

f) particolare esperienza acquisita nel settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale: il punteggio viene graduato in relazione al numero delle iniziative progettuali, coerenti con le finalità di valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, finanziate per più del 50% delle spese ammissibili da un soggetto pubblico negli ultimi 15 anni :

1) punti 3 in presenza di almeno un’iniziativa progettuale finanziata da un soggetto pubblico;

2) punti 7 in presenza di almeno tre iniziative progettuali finanziate da un soggetto pubblico;

3) punti 10 in presenza di almeno cinque iniziative progettuali finanziate da un soggetto pubblico.

2. Al fine della valutazione della qualità delle iniziative progettuali proposte e del loro impatto sulla vita della minoranza linguistica slovena, vengono considerati i seguenti criteri:

a) congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste dal progetto:

b) grado di innovatività e originalità in relazione all’oggetto dell’iniziativa progettuale o alla modalità di realizzazione della stessa;

c) capacità di comunicare e promuovere l’iniziativa progettuale anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio;

d) valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento e della sua congruenza in rapporto alle precedenti esperienze.

3. Il punteggio per ciascuno dei criteri indicati al comma 2 viene graduato da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti con le seguenti gradazioni: 0 punti valutazione insufficiente, da 1 a 4 punti valutazione sufficiente, da 5 a 7 punti valutazione buona e da 8 a 10 punti valutazione ottima.

4. I punteggi relativi alla valutazione delle iniziative progettuali proposte vengono attribuiti, fino ad un massimo di 100 punti in base ai criteri indicati nei precedenti commi, da un’apposita commissione, nominata con decreto, composta dal Direttore centrale della Direzione competente o da un suo delegato, che la presiede, da due dipendenti del Servizio

competente per il settore delle lingue minoritarie, di cui almeno uno con conoscenza della lingua slovena, e da due esperti in materia di salvaguardia della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 8 della legge regionale. 26/2007.

5. Nel caso di parità di punteggio, ottenuto in base ai criteri indicati ai commi 1 e 2, l'ordine di graduatoria è determinato dal maggior punteggio ottenuto assommando tutti i punteggi attribuiti con i criteri indicati al comma 2.

6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità di contributo prevista ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a favore dell’ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell’intero costo del progetto.

7. Ai fini della valutazione del criterio di cui al comma 1, lettera b) l’ente richiedente presenta un elenco nominativo delle persone, comprese i volontari, coinvolti nell’organizzazione ed attuazione del progetto, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente

 

Capo VI

Disposizioni procedurali comuni

 

     Art. 14. (Comunicazioni relative al procedimento)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale.

2. La pubblicazione dei riparti e delle graduatorie dei contributi di cui ai Capi II, III, IV e V del regolamento sul sito internet regionale costituisce comunicazione dell'assegnazione ai beneficiari.

3. Tutte le eventuali comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

 

     Art. 15. (Istruttoria e approvazione elenco o graduatoria delle domande ammesse a contributo)

1. Attraverso l’attività istruttoria è accertata la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la

sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi ai fini dell’ammissibilità della spesa in base alle disposizioni specifiche dei Capi da II a V.

2. Con decreto del direttore centrale vengono approvati:

a) l’elenco dei beneficiari ammessi ai contributi di cui all’articolo 1, lettere a) e b), con l’indicazione dell’importo assegnato;

b) le graduatorie per ciascuno degli interventi contributivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c) e d) in cui sono inserite le domande da finanziare, con l’indicazione dell’importo assegnato, nonché le domande ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

c) l’elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. La pubblicazione degli atti di cui al comma 2 sul sito internet regionale costituisce comunicazione dell’assegnazione del contributo ai beneficiari.

4. Per esigenze contabili, gli importi dei contributi regionali concessi sono sempre arrotondati per difetto all’unità di euro.

5. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 336, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), gli atti di cui al comma 2, lettere b) e c) sono adottati entro centottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda.

 

     Art. 16. (Concessione e liquidazione)

1. I contributi sono concessi ad avvenuta approvazione dell’ammontare del Fondo di cui all’articolo 2 e a seguito dell’approvazione degli atti di cui all’articolo 15.

2. Il contributo è liquidato in via anticipata per un importo corrispondente al 70 per cento di quello complessivamente spettante, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

3. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 336, della legge regionale 27/2012, la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è effettuata entro centottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda.

4. La concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d) è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b).

 

     Art. 17. (Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario del contributo appone su tutto il materiale relativo all’iniziativa progettuale, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione e l’indicazione della legge regionale in base alla quale è stato concesso il contributo.

 

     Art. 18. (Rendicontazione della spesa)

1. Tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di concessione del contributo, i beneficiari presentano a titolo di rendiconto per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d) la documentazione prevista dai commi 2, 3 e 4.

2. I soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi dell’articolo 41 della legge regionale 7/2000, presentano copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. I soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000, presentano esclusivamente l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

4. I soggetti beneficiari di cui al capo II, all’atto della presentazione del rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso, presentano anche il bilancio consuntivo dell’annualità cui si riferisce il contributo medesimo.

5. I soggetti beneficiari di cui ai capi III, IV e V, ai sensi del disposto congiunto degli articoli 18, comma 1, della legge regionale 11/2013 e 6, comma 34, della legge regionale 20/2015 rendicontano le spese sostenute per gli interventi e i progetti oggetto di finanziamento fino all’ammontare del contributo concesso e presentano anche un prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite complessive relative agli interventi e ai progetti di cui trattasi.

6. Le eventuali richieste di proroga del termine finale di cui al comma 1 sono presentate con istanza debitamente motivata prima dello scadere del termine di rendicontazione e possono essere concesse per un periodo non superiore ai sei mesi.

7. Tutta la documentazione giustificativa della spesa indicata nel rendiconto di cui ai commi 2 e 3 è intestata al soggetto beneficiario ed annullata in originale dallo stesso, con l’indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della legge regionale di riferimento.

8. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul proprio sito internet la relativa modulistica.

9. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 336, della legge regionale 27/2012, l’approvazione del rendiconto è effettuata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, completo di tutta la documentazione necessaria.

10. Alla liquidazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell’approvazione del rendiconto della spesa di cui al comma 9.

 

     Art. 19. (Revoca e rideterminazione del contributo)

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all’articolo 18, comma 1 o nel termine indicato nel decreto che concede la proroga;

c) rendicontazione di un importo inferiore al 50 per cento del contributo concesso;

d) documentazione giustificativa della spesa non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 5 rilevata anche a seguito delle ispezioni e controlli di cui all’articolo 20.

2. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o emerga che l’importo complessivo delle entrate ha superato l’importo della spesa effettivamente sostenuta per la medesima attività, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 23.

3. La revoca o la rideterminazione del contributo comportano l’obbligo di restituzione delle somme percepite o erogate in eccesso, secondo quanto previsto dall’articolo 49 della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 20. (Ispezioni e controlli)

1. Il Servizio può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 7/2000, chiedendo l’esibizione di tutta la documentazione di spesa relativa al contributo concesso.

 

     Art. 21. (Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 22. (Aiuti di Stato)

1. Gli interventi di cui all’articolo 18, comma 3, della legge riguardanti finanziamenti per le iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena non configurano aiuto di Stato in quanto non incidono negli scambi tra Stati membri dell’Unione Europea.

2. Agli interventi a favore degli altri enti e categorie indicati all'articolo 18 della legge si applica la disciplina prevista dal Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014.

3. Il pagamento del contributo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

 

     Art. 23. (Utile ragionevole (in applicazione dell’articolo 6, comma 51, della legge regionale 20/2015))

1. Ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651/2014, l’importo del finanziamento concesso in base al presente regolamento con riferimento agli enti e categorie indicate al comma 2 del precedente articolo 22 non può superare quanto necessario per coprire le perdite d’esercizio e un utile ragionevole.

2. Si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all’ammontare dei costi generati dalla attività programmata o dalla singola iniziativa progettuale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno dell’approvazione del rendiconto dell’incentivo, maggiorato dell’1 per cento.

3. Il tasso di riferimento per il calcolo dell’utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Se i finanziamenti eccedono l’utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all’importo eccedente.

5. Se l’utile o l’avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

 

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 24. (Disposizioni transitorie)

1. Limitatamente all’anno 2015, le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), sono presentate entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento ed il termine di rendicontazione può essere stabilito nel decreto di concessione anche in deroga all’articolo 18.

 

     Art. 25. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 253 (Regolamento recante disposizioni per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria della minoranza slovena di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23) ed il decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 340 (Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall’articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23).

 

     Art. 26. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.