Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 11/02/2016 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla disciplina IVA sull'inversione contabile |
Art. 2. Decorrenza |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 95.15.300 - D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24.
Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi.
(G.U. 3 marzo 2016, n. 52)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la
Vista la direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1 della
Visti gli articoli 31 e 32 della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2015;
Visti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche alla disciplina IVA sull'inversione contabile
1. All'articolo 17 del
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Debitore d'imposta»;
b) al sesto comma, lettera b), le parole: «, nonchè dei loro componenti ed accessori» sono soppresse;
c) al sesto comma la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonchè alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;»;
d) al sesto comma le lettere d) e d-quinquies) sono abrogate;
e) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della
f) dopo il settimo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018.
Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della
Art. 2. Decorrenza
1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera c), del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.