Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 15/02/2016 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 15.3.195 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25.
Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.
(G.U. 3 marzo 2016, n. 52)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/50/UE del 22 ottobre 2013 recante modifica della
Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) la lettera w) è sostituita dalla seguente: «w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;»;
b) alla lettera w-quater):
1) al numero 1) la parola: «le» è sostituita dalla seguente: «gli» e le parole: «della Comunità europea, aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia»;
2) al numero 2) le parole: «della Comunità europea, aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia»;
3) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta;» [1];
4) al numero 4), dopo le parole: «aventi sede» è inserita la seguente: «legale», al secondo periodo le parole: «come Stato membro» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «della Comunità europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera»;
5) dopo il numero 4) è aggiunto il seguente: «4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;»;
c) la lettera w-quater.1) è sostituita dalla seguente: «w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.».
2. All'articolo 62, comma 2, del
a) alla lettera a) le parole: «e degli strumenti finanziari» sono soppresse;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione, nonchè quelle relative all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni;».
3. All'articolo 64 del
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la sospensione degli strumenti finanziari» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione e dalle negoziazioni»;
b) al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «decisioni di ammissione» sono inserite le seguenti: «alle negoziazioni» e dopo le parole: «e di esclusione» sono inserite le seguenti: «dalle negoziazioni»;
c) al comma 1-ter, dopo le parole: «L'ammissione, l'esclusione e la sospensione» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione e».
4. Dopo l'articolo 91 del
«Art. 91-bis (Comunicazione dello Stato membro d'origine). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro d'origine in conformità all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione è effettuata alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonchè alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti.
2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine è l'Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di più Stati membri, inclusa l'Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l'Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione.».
5. All'articolo 93-bis, comma 1, lettera f), n. 3), del
6. All'articolo 120, comma 2, del
7. All'articolo 154-ter del
a) al comma 1 le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalla seguenti: «quattro mesi»;
b) al comma 1-ter le parole: «e alla società di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «, al revisore legale o alla società di revisione legale»;
c) al comma 2 le parole: «Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli» sono sostituite dalla seguente: «Gli» e dopo le parole: «Stato membro d'origine pubblicano» sono inserite le seguenti: «, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio,»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in: a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.»;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 24-quater, della
a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.»;
f) al comma 6, all'alinea, la parola: «comunitaria» è sostituita dalla seguente: «europea» e la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5;».
8. Dopo l'articolo 154-ter del
«Art. 154-quater (Trasparenza dei pagamenti ai governi). - 1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del
2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.
3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.».
9. All'articolo 192-bis del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della società o dell'ente, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;
c) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.».
10. All'articolo 193 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.»;
c) al comma 1-quater le parole: «La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonchè di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.»;
e) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile.»;
f) il comma 2-bis è soppresso;
g) al comma 3 le parole: «La sanzione indicata nel comma 2, primo periodo, si» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila»;
h) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.».
11. All'articolo 194-bis, comma 1, del
12. All'articolo 194-quater, comma 1, del
13. All'articolo 194-quinquies, comma 1, lettera c), del
14. All'articolo 195-bis, comma 1, primo periodo, del
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli emittenti di cui all'articolo 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), del
3. La Consob provvede ad integrare la disciplina del
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Numero così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 25 maggio 2016, n. 121.