§ 2.3.331 - L.R. 26 novembre 2015, n. 17.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:26/11/2015
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 2.  Residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei residui.
Art. 3.  Saldo finanziario dell'esercizio precedente.
Art. 4.  Fondi da reiscrivere.
Art. 5.  Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.
Art. 6.  Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015.
Art. 7.  Variazioni autorizzazioni di spesa approvate con la legge finanziaria regionale 2015.
Art. 8.  Variazioni di bilancio.
Art. 9.  Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione approvato con L.R. n. 7/2015 .
Art. 10.  Controlli in materia di impianti termici e attestati di prestazione energetica.
Art. 11.  Contributo straordinario a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi".
Art. 12.  Autorizzazione all'acquisto di immobili.
Art. 13.  Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 .
Art. 14.  Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .
Art. 15.  Modificazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 .
Art. 16.  Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 .
Art. 17.  Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .
Art. 18.  Integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 .
Art. 19.  Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 .
Art. 20.  Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 .
Art. 21.  Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 .
Art. 22.  Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 .
Art. 23.  Funzioni di vigilanza in materia venatoria, ittica, idrica ed ambientale.
Art. 24.  Incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni della Giunta regionale.
Art. 25.  Norma finale.


§ 2.3.331 - L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 27 novembre 2015, n. 61)

 

TITOLO I

Assestamento del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato dì previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'Allegato 1) alla presente legge.

 

     Art. 2. Residui attivi e passivi dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono stati rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la D.G.R. 3 settembre 2015, n. 1009 (Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011). Le differenze fra l'ammontare dei residui rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'Allegato 2) alla presente legge.

 

     Art. 3. Saldo finanziario dell'esercizio precedente.

1. A seguito della legge regionale 14 settembre 2015, n. 15 (Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2014) e della D.G.R. n. 1009/2015 di riaccertamento straordinario dei residui, il saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente è determinato in euro 169.434.490,37 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto). Tale saldo risulta quale differenza ottenuta stornando dal risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui - pari a euro 109.945.544,03, le quote accantonate pari a euro 9.253.933,18 e le quote vincolate pari a euro 270.126.101,22 reiscritte alla competenza 2015 con il bilancio di previsione 2015, con D.G.R. n. 522/2015, con D.G.R. n. 654/2015, con D.G.R. n. 785/2015, con D.G.R. n. 827/2015, con D.G.R. n. 896/2015, con D.G.R. n. 1009/2015 e con la presente legge.

 

     Art. 4. Fondi da reiscrivere.

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2015, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2014, a norma dell'articolo 82, comma 6 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è accertato in euro 270.126.101,22, come risulta dalla Tabella 12) allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge finanziaria regionale 2015), è sostituito dal seguente: "1. Per l'anno 2015 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, è fissato, in termini di competenza, in euro 201.934.490,37 di cui l'importo di euro 32.500.000,00 per conseguire il pareggio finanziano del bilancio di previsione 2015 e l'importo di euro 169.434.490,37 determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti.".

2. A seguito di quanto disposto al comma 1, l'articolo 13 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), di autorizzazione al ricorso all'indebitamento, viene così modificato:

a) al comma 1 dell'articolo 13 della L.R. n. 7/2015, le parole: "16.500.000,00", sono sostituite dalle seguenti: "32.500.000,00" e le parole: "200.000,00" e "1.000.000,00", sono sostituite dalle seguenti: "100.000,00" e "2.000.000,00";

b) al comma 4 dell'articolo 13 della L.R. 7/2015, le parole: "183.738.100,54", sono sostituite dalle seguenti: "169.434.490,37" e le parole: "8.300.000,00" e "11.300.000,00", sono sostituite dalle seguenti: "400.000,00" e "10.400.000,00".

 

     Art. 6. Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015.

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015 ammontano a euro 1.593.448.837,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella 14) allegata alla presente legge.

2. La Giunta regionale in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella 14) di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle unità previsionali di base 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.

 

     Art. 7. Variazioni autorizzazioni di spesa approvate con la legge finanziaria regionale 2015.

1. Alla Tabella A) della L.R. n. 6/2015, relativa alla quantificazione degli importi da includere nel Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella 1) allegata alla presente legge.

2. Alla Tabella C) della L.R. n. 7/2015, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella 2) allegata alla presente legge.

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle 3) e 4) allegate alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale 2015-2017 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle 5) e 6) allegate alla presente legge.

3. Per effetto delle variazioni di cui ai commi precedenti e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 4, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

     Art. 9. Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione approvato con L.R. n. 7/2015 .

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 derivanti dalla presente legge sono modificati i seguenti allegati alla L.R. n. 7/2015 :

a) la Tabella C) della L.R. n. 7/2015, relativa alla verifica della prescrizione di cui all'articolo 36, comma 2 della L.R. n. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 7) allegata alla presente legge;

b) la Tabella D) della L.R. n. 7/2015, relativa all'equilibrio del bilancio di cassa di cui all'articolo 36, comma 4 della L.R. n. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 8) allegata alla presente legge;

c) la Tabella E) della L.R. n. 7/2015, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario 2015, è sostituita dalla Tabella 9) allegata alla presente legge;

d) la Tabella H) della L.R. n. 7/2015, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2009 al 2014, è sostituita dalla Tabella 10) allegata alla presente legge;

e) la Tabella G) della L.R. n. 7/2015, relativa alla determinazione del limite massimo di indebitamento, è sostituita dalla Tabella 11) allegata alla presente legge;

f) la Tabella L) della L.R. n. 7/2015, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella 13) allegata alla presente legge;

g) la Tabella M) della L.R. n. 7/2015, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015, è sostituita dalla Tabella 14) allegata alla presente legge;

h) la Tabella N) della L.R. n. 7/2015, relativa alla perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita del servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, è sostituita dalla Tabella 15) allegata alla presente legge;

i) la Tabella R) della L.R. n. 7/2015, relativa alla suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli, ai sensi dell'articolo 39 della L.R. n. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 16) allegata alla presente legge;

j) l'Elenco n. 1 della L.R. n. 7/2015, relativo alle spese obbligatorie, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della L.R. n. 13/2000, è sostituito dalla Tabella 17) allegata alla presente legge.

 

TITOLO II

Provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa e modifiche ed integrazioni di leggi regionali

 

     Art. 10. Controlli in materia di impianti termici e attestati di prestazione energetica.

1. La presente legge istituisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ), presso la struttura regionale competente, il catasto energetico regionale costituito dal catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT) e dal catasto regionale degli attestati di prestazione energetica.

1-bis. A far data dal 1° gennaio 2017 la trasmissione dei rapporti di controllo e di prova degli impianti termici nonché le funzioni relative alla gestione degli accertamenti documentali e dell'attività ispettiva sono effettuate esclusivamente attraverso il portale informatico del CURIT di cui al comma 1, che sostituisce i catasti degli impianti termici precedentemente in uso sul territorio regionale. Le attività di controllo e vigilanza sugli impianti termici sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale, con proprio atto [1].

2. Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 74/2013, al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto regionale degli impianti termici, nonché per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione, i responsabili degli impianti termici sono tenuti al pagamento di un contributo da versare alla Regione in occasione dei controlli dell'efficienza energetica di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 74/2013 .

3. L'importo del contributo di cui al comma 2, nonché i tempi e le modalità per il suo pagamento sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Regione e dalle autorità competenti in materia di vigilanza e controllo sugli impianti termici.

4. Le entrate derivanti dal comma 2, stimate, a partire dal 2016 in euro 450.000,00, sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2016 e successivi, al Titolo III, Entrate Extratributarie, U.P.B. 3.01.003, Vendita di beni e servizi, cap. 02446.

5. Agli oneri conseguenti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte, a partire dal 2016 con le seguenti autorizzazioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, a valere sulla U.P.B. 08.1.021, denominata "Attività ed interventi in materia di energia":

a) euro 180.000,00, a titolo di spese per l'adeguamento e gestione del catasto unico regionale degli impianti termici, per l'adeguamento e gestione del catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, nonché per l'attività di accertamento e ispezione, cap. 05557;

b) euro 300.000,00, a titolo di rimborso spese a favore delle autorità competenti per l'attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, cap. 05543.

6. Al finanziamento degli oneri di cui al presente articolo si fa fronte, a partire dal 2016, per euro 450.000,00 mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4, e per euro 30.000,00 mediante utilizzo di pari disponibilità sulla U.P.B. 16.1.002, Fondo di riserva (cap. 06100).

 

     Art. 11. Contributo straordinario a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi".

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2015, a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 all'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla U.P.B. 02.1.010 (cap. 07476) del corrente bilancio di previsione.

 

     Art. 12. Autorizzazione all'acquisto di immobili.

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali - e che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile :

a) area industriale di Maratta Terni, superficie 43.210 mq, al prezzo non superiore a euro 2.389.500,00;

b) area industriale San Giacomo Spoleto, superficie 102.975 mq, al prezzo non superiore a euro 3.089.250,00;

c) complesso di edifici Centro Servizi Maratta Terni, superficie 2.461 mq, al prezzo non superiore a euro 2.021.250,00.

2. All'onere complessivo di euro 7.500.000,00 di cui al comma 1, si fa fronte con Io stanziamento previsto nella U.P.B. 02.2.001 - cap. 6500/1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.

3. Sviluppumbria S.p.A., nel rispetto della normativa statale in materia di acquisto di beni immobili, ed in particolare di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte dell'agenzia del demanio, ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di stato, cura il procedimento di stima dei beni di cui al comma 1, e provvede alla successiva gestione degli immobili.

 

     Art. 13. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 .

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), dopo le parole: "si procede", sono aggiunte le seguenti: "mediante ruoli con affidamento al concessionario del servizio di riscossione o".

 

     Art. 14. Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 .

1. All'articolo 40, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1, le parole: " somma pari all'entrate ", sono sostituite dalle seguenti: " somma pari al sessantasette per cento delle entrate ";

b) alla fine del secondo periodo del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: ", da calcolare sul totale delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui al primo periodo ";

c) la lettera d) del comma 1, è soppressa;

d) al comma 1-bis la parola: " d, ", è soppressa.

 

     Art. 15. Modificazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 .

1. Alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, è abrogata;

 

b) l'articolo 7, è sostituito dal seguente:

" Art. 7 (Modalità di riscossione)

1. Le funzioni relative alla riscossione del tributo nonché del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono esercitate dalla Regione.

2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalla Regione.

3. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Regione, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti. " ;

 

c) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: " alla Provincia competente per territorio ", sono sostituite alle seguenti: " alla Regione ";

 

d) il comma 2 dell'articolo 9, è sostituito dal seguente:

" 2. La dichiarazione è presentata alla Regione con le modalità di cui alla normativa vigente. ";

 

e) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 2, le parole: " all'ufficio provinciale competente in materia di tributi ", sono sostituite dalle seguenti: " alla Regione ";

 

2) al primo periodo del comma 3, le parole: " L'amministrazione provinciale ", sono sostituite dalle seguenti: " La Regione ";

 

3) al secondo periodo del comma 5, la parola: " Provincia ", è sostituita dalla seguente: " Regione ";

 

f) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13, le parole: ", con istanza in carta semplice, a mezzo raccomandata a.r., diretta al Presidente della Provincia competente per territorio, ", sono sostituite dalle seguenti: " alla Regione ";

 

g) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 2 e 4, sono abrogati;

2) al primo periodo del comma 3, le parole: ", al netto della quota spettante alle province ai sensi del precedente comma 2, ", sono soppresse.

 

     Art. 16. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 .

1. Alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea del comma 2, le parole: " Provincia competente per territorio ", sono sostituite dalla seguente: " Regione ";

2) il comma 4, è abrogato;

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: " 5. La Regione trasferisce una quota pari al trentatre per cento di quanto riscosso ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva. ";

4) al comma 10, le parole: "e alla Regione" e "dalle Province di cui al comma 5", sono soppresse;

 

b) al primo periodo del comma 8 dell'articolo 17, la parola: " Provincia ", è sostituita dalla seguente: " Regione " e il periodo: " La Provincia utilizza i proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva. ", è soppresso;

 

c) il comma 2 dell'articolo 18-sexies, è sostituito dal seguente:

" 2. Per le finalità previste dalla presente legge, ad esclusione di quanto disciplinato dal successivo comma 3, si provvede con gli stanziamenti previsti nella U.P.B. 05.1.013 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Cave, miniere e acque minerali". ".

 

     Art. 17. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .

1. Alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 101-quater, dopo le parole: " dal ricevimento dell'atto", sono aggiunte le seguenti: " salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, nei casi di motivata urgenza, di richiedere la riduzione di tali termini fino alla metà ";

b) al comma 1 dell'articolo 101-octies, la parola: " tre ", è sostituita dalla seguente: " cinque ".

 

     Art. 18. Integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 .

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è inserita la seguente: " d-bis) adotta il regolamento di contabilità e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione; ".

 

     Art. 19. Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 .

1. All'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: " il regolamento di organizzazione ", sono inserite le seguenti: ", il bilancio di previsione ";

b) al comma 9, le parole: " del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6 ", sono sostituite dalle seguenti: " di tutti gli organi dell'AURI ".

 

     Art. 20. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 .

1. Alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 199, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3, è sostituito dal seguente:

 

"3. La Regione esercita:

a) le funzioni amministrative concernenti le costruzioni in zone sismiche di cui alla Parte II del D.P.R. n. 380/2001 ;

b) le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del D.P.R. n. 380/2001 ;

c) le funzioni dell'ufficio tecnico regionale, ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del D.P.R. n. 380/2001 ;

d) le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del D.P.R. n. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni per le funzioni di cui al presente Capo. ";

 

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

" 3-bis. La Regione individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del D.P.R. n. 380/2001 . ";

 

b) l'articolo 200, è abrogato;

 

c) agli articoli 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 210, le parole: " provincia competente ", " provincia " e " provincia competente per territorio ", sono sostituite dalla seguente: " Regione ";

 

d) l'articolo 211, è sostituito dal seguente:

" Art. 211 (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 202 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 204 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione alla Regione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.

2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti con atto amministrativo della Giunta regionale in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo 250 e nel rispetto del successivo comma 3.

3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) è corrisposto, in forma ridotta:

1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;

2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;

3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;

4) per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;

c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento ."

 

e) al comma 3 dell'articolo 269, le parole: "la provincia competente ", sono sostituite dalle seguenti: " la Regione "; le parole: " dalla provincia ", sono sostituite dalle seguenti: " dall'autorità competente "; le parole: " della provincia ", sono sostituite dalle seguenti: " dell'autorità competente";

 

f) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 273, è inserita la seguente:

" a-bis) Unità previsionale di base 03.1.004 (cap. 04948) per gli interventi di cui all'articolo 102, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; ".

 

     Art. 21. Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 .

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), le parole: " all'articolo 46 ", sono sostituite dalle seguenti: " agli articoli 42, 43, 44 e 46 ".

 

     Art. 22. Modificazione alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 .

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), le parole: " dall'articolo 14 ", sono sostituite dalle seguenti: " dall'articolo 11 ".

 

     Art. 23. Funzioni di vigilanza in materia venatoria, ittica, idrica ed ambientale.

1. La Regione nell'ambito della disciplina di riordino delle funzioni regionali e di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), all'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)) e alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), ed in particolare per le funzioni di vigilanza in materia venatoria, ittica, idrica ed ambientale, può stipulare con gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014 apposite convenzioni di avvalimento del Corpo di polizia provinciale.

2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 16.000,00 che trova copertura nello stanziamento della U.P.B. 02.1.001 "Relazioni istituzionali" (cap. 00717/1021) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

3. Per gli anni successivi, è autorizzata la spesa annua fino ad un importo massimo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse del POR-FSE Umbria 2014-2020 - Priorità di investimento 11.1 "Capacità istituzionale e amministrativa", Obiettivo specifico 11.6, nell'ambito dei progetti di accompagnamento del processo di riforma degli enti locali territoriali ed altri organismi pubblici anche in funzione della gestione di servizi associati - iscritte alla U.P.B. 02.1.020 (cap. E2815) del bilancio di previsione 2015-2017.

 

     Art. 24. Incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni della Giunta regionale.

1. Gli incarichi di responsabilità delle direzioni regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e gli incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni di livello dirigenziale della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della stessa L.R. n. 2/2005, nonché gli incarichi di coordinamento previsti all'articolo 24-bis della D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 108 (Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale), in scadenza alla data del 31 dicembre 2015, possono essere prorogati dalla Giunta regionale per ulteriori sessanta giorni nel rispetto dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Gli incarichi di cui agli articoli 7 e 11 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), in scadenza alla data del 31 dicembre 2015, possono essere prorogati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa per ulteriori sessanta giorni nel rispetto dei limiti temporali previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 .

3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 non può comunque essere disposta con riferimento agli incarichi attribuiti al personale di cui ai precedenti commi che andrà in quiescenza prima o durante il periodo della predetta proroga.

 

     Art. 25. Norma finale.

1. La Regione, a partire dal 1° gennaio 2016, subentra, per le funzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato A, paragrafo 1, lettera a) della L.R. n. 10/2015, nonché dell'articolo 15 della presente legge, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione e conclusione dei procedimenti già avviati.

2. In coerenza a quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. n. 10/2015, la Giunta regionale può delegare le province, quali enti territoriali di area vasta, a eseguire i pagamenti disposti dai provvedimenti regionali nelle materie di cui all'Allegato A, paragrafo 1, della L.R. n. 10/2015, al fine di completare i procedimenti amministrativi in essere, a valere sul bilancio delle stesse province. Lo svolgimento delle attività delegate non comporta oneri per il bilancio regionale.

3. Sino alla nomina del Revisore unico dei conti ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 11/2013, le funzioni di Revisore unico dei conti, di cui al medesimo articolo 8 della L.R. n. 11/2013, sono esercitate dal Revisore dei conti dell'Ambito Territoriale Integrato di maggiore dimensione demografica in carica alla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui al comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 11/2013 .

4. Il rimborso forfettario di cui all'articolo 211 della L.R. n. 1/2015, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera d), della presente legge è corrisposto alla Regione a partire dal 1° gennaio 2016. Fino a tale data il rimborso medesimo continua ad essere corrisposto alle Province competenti.

5. I limiti della durata in carica del collegio dei revisori stabiliti all'articolo 101-octies, comma 1, della L.R. n. 13/2000, così come modificato dalla presente legge, si applicano anche al collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 14, 15 e 16 che entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.