§ 1.1.90 - D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 108.
Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:25/01/2006
Numero:108


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Criteri di organizzazione)
Art. 4.  (Ordinamento del sistema organizzativo)
Art. 5.  (Articolazione organizzativa)
Art. 6.  (Graduazione delle posizioni dirigenziali)
Art. 7.  (Direzioni regionali e strutture equiparate)
Art. 8.  (Servizi)
Art. 9.  (Posizioni di staff di livello dirigenziale)
Art. 10.  (Unità organizzative di livello dirigenziale di integrazione e di programma o progetto)
Art. 11.  (Posizioni organizzative di livello non dirigenziale)
Art. 12.  (Competenze della Giunta nei processi decisionali afferenti l’organizzazione)
Art. 13.  (Competenze, poteri e responsabilità del Direttore)
Art. 14.  (Competenze, poteri e responsabilità del Dirigente)
Art. 15.  (Competenze, poteri e responsabilità del titolare di posizione organizzativa)
Art. 16.  (Delega di funzioni dirigenziali)
Art. 17.  (Pianificazione della gestione)
Art. 18.  (Verifica e revisione della struttura)
Art. 19.  (Comitato dei Direttori)
Art. 20.  (Conferenza di Direzione)
Art. 21.  (Partecipazione del personale)
Art. 22.  (Partecipazione del Comitato per le pari opportunità)
Art. 23.  (Incarico di direttore regionale)
Art. 24.  (Incarichi dirigenziali)
Art. 25.  (Dirigenti esterni)
Art. 26.  (Valutazione dei dirigenti)
Art. 27.  (Incarichi ad interim)
Art. 28.  (Incarichi e incompatibilità)
Art. 29.  (Mobilità volontaria esterna dei dirigenti)
Art. 30.  (Incarichi delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale)
Art. 31.  (Esercizio temporaneo delle funzioni di titolare di Sezione)
Art. 32.  (Accesso alla qualifica di dirigente)
Art. 33.  (Entrata in vigore)


§ 1.1.90 - D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 108.

Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale.

(B.U. 31 gennaio 2006, n. 5).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento di organizzazione, in attuazione della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, disciplina l’ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale in conformità alle leggi che regolano la materia, allo Statuto regionale ed ai contratti collettivi di lavoro.

     2. Ai sensi del presente regolamento si intende per «legge di organizzazione» la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, per «Presidente» il Presidente della Giunta regionale, per «Giunta» la Giunta regionale, per «direttore» il direttore di direzione regionale, per «direzione» la direzione regionale, per «sistema organizzativo» il sistema organizzativo della Giunta regionale, per «amministrazione» l’amministrazione della Giunta regionale, per «organo di direzione politica» il Presidente e la Giunta.

     3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono riferimento per gli altri regolamenti regionali che dovranno ad esse conformarsi relativamente alle parti inerenti alle materie trattate.

 

     Art. 2. (Finalità)

     1. La disciplina dell’organizzazione degli uffici e della dirigenza, come definita dal presente regolamento, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

     a) realizzare un assetto organizzativo rispondente all’esercizio delle funzioni regionali e all’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall’organo di direzione politica;

     b) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo anche al fine di favorire l’integrazione con le altre pubbliche istituzioni;

     c) realizzare prestazioni e servizi nell’interesse degli utenti;

     d) assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa;

     e) realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane nel rispetto delle pari opportunità.

 

     Art. 3. (Criteri di organizzazione)

     1. Il sistema organizzativo e il suo funzionamento si ispirano ai principi generali di cui all’articolo 2 della legge di organizzazione nonché ai seguenti criteri:

     a) valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;

     b) flessibilità nell’organizzazione e nella gestione in relazione alle dinamiche del sistema istituzionale, dell’ambiente di riferimento e della domanda dell’utenza;

     c) massima integrazione attraverso comitati, ruoli di collegamento, sistemi operativi di gestione del personale, sistemi informativi interfunzionali e collaborazione diffusa tra le strutture;

     d) semplificazione, trasparenza e qualità dell’azione amministrativa.

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO

E ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

     Art. 4. (Ordinamento del sistema organizzativo)

     1. Il sistema organizzativo è articolato in strutture e posizioni, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e preposte allo svolgimento di funzioni e attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi e progetti specifici.

     2. In conformità al principio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di attuazione e gestione si distinguono:

     a) strutture e posizioni preposte allo svolgimento delle attività, anche strumentali, di attuazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria;

     b) unità organizzative di supporto agli organi politici.

 

     Art. 5. (Articolazione organizzativa)

     1. Per lo svolgimento delle attività di attuazione e gestione, ai sensi dell’articolo 5 della legge di organizzazione, il sistema organizzativo è articolato in:

     a) Direzioni e strutture equiparate;

     b) strutture e posizioni di livello dirigenziale: Servizi, posizioni di staff, strutture e posizioni di integrazione, programma o progetto;

     c) strutture e posizioni di livello non dirigenziale: posizioni organizzative gestionali denominate Sezioni, posizioni organizzative professionali e posizioni organizzative di supporto.

     2. La rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione è attribuita all’Avvocatura regionale, struttura speciale di supporto, equiparata al Servizio e dotata di autonomia funzionale e professionale. Con atto di istituzione la Giunta definisce, in particolare, le funzioni specifiche dell’Avvocatura regionale, le relazioni operative e funzionali della stessa con le altre strutture della Regione, e individua, altresì, le posizioni professionali necessarie, la graduazione delle medesime posizioni, nonché l’Avvocato responsabile.

 

     Art. 6. (Graduazione delle posizioni dirigenziali)

     1. La Giunta, nel rispetto del principio di unicità della qualifica dirigenziale, di cui all’articolo 8, comma 1, della legge di organizzazione, definisce l’articolazione delle posizioni dirigenziali presenti nel sistema organizzativo secondo criteri di omogeneità di funzioni e individua i criteri per la valutazione e graduazione delle corrispondenti competenze, poteri e responsabilità.

     2. In base alla valutazione e graduazione delle posizioni dirigenziali è determinato il trattamento economico di posizione della dirigenza, in modo tale da riconoscere ai ruoli dirigenziali livelli retributivi commisurati e adeguati alle funzioni, alle competenze e al contenuto professionale della posizione ricoperta.

 

     Art. 7. (Direzioni regionali e strutture equiparate)

     1. Le Direzioni sono istituite, con riferimento a grandi aree di materie omogenee, per garantire l’esercizio organico e integrato delle funzioni regionali, finali e strumentali attraverso attività di programmazione, coordinamento, raccolta e diffusione di informazioni, organizzazione delle risorse.

     2. Le Direzioni rappresentano le strutture organizzative di vertice attraverso le quali vengono esercitate le funzioni e attuate le politiche e i programmi dell’amministrazione.

     3. La Giunta può istituire strutture equiparate alle Direzioni, per garantire l’esercizio di funzioni orizzontali di rilevanza generale, che richiedono una costante integrazione tra tutte le funzioni dell’amministrazione.

     4. Alle Direzioni e alle strutture di cui al comma 3, del presente articolo, sono preposti i direttori e figure equiparate, ai quali spettano le competenze, i poteri e le responsabilità descritti all’articolo 13 del presente regolamento.

     5. La Giunta, con l’atto istitutivo delle strutture di cui al comma 3 del presente articolo, definisce le prerogative e i poteri specifici dei responsabili delle stesse, al fine di garantire il collegamento funzionale e operativo con le altre strutture dell’amministrazione, nonché le modalità di condivisione delle risorse.

     6. Le disposizioni del presente regolamento concernenti le Direzioni e i direttori si applicano alle strutture di cui al comma 3 e alle figure ad esse preposte.

 

     Art. 8. (Servizi)

     1. I Servizi sono strutture di livello dirigenziale costituiti nell’ambito delle Direzioni e delle strutture equiparate, per lo svolgimento di specifiche funzioni omogenee o di prevalenti attività di disciplina puntuale, di gestione, di erogazione di servizi. I Servizi sono centri di responsabilità della spesa attribuita per funzioni organiche.

     2. I Servizi possono essere costituiti anche per lo svolgimento di prevalenti attività di programmazione, indirizzo, studio e ricerca.

     3. Ai responsabili dei Servizi spettano le competenze, i poteri e le responsabilità descritti all’articolo 14 del presente regolamento, in relazione all’incarico conferito.

 

     Art. 9. (Posizioni di staff di livello dirigenziale)

     1. Le posizioni di staff di livello dirigenziale sono istituite nell’ambito delle Direzioni e delle strutture equiparate, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, consulenza, elaborazione, controllo, ispettive e di vigilanza, nonché di supporto in genere.

     2. Ai responsabili delle posizioni di staff di livello dirigenziale spettano le competenze, i poteri e le responsabilità di cui all’articolo 14 del presente regolamento, in relazione all’incarico conferito.

 

     Art. 10. (Unità organizzative di livello dirigenziale di integrazione e di programma o progetto)

     1. La Giunta può istituire, su proposta del Comitato dei direttori di cui all’articolo 19 del presente regolamento, strutture temporanee equiparate ai Servizi per l’attuazione di particolari programmi o progetti afferenti più Direzioni. Nell’atto istitutivo è individuata la Direzione competente secondo il criterio della prevalenza delle materie ovvero della rilevanza o strategicità degli obiettivi da conseguire, cui tali strutture fanno riferimento.

     2. La Giunta, nell’ambito di ciascuna Direzione, può istituire unità organizzative temporanee di livello dirigenziale per l’attuazione di particolari programmi o progetti integrati e trasversali.

     3. La Giunta, con l’atto istitutivo delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le prerogative e i poteri specifici dei responsabili delle stesse, al fine di garantire il collegamento funzionale e operativo con le altre strutture dell’amministrazione, nonché le modalità di condivisione delle risorse.

     4. Con l’atto della Giunta istitutivo delle unità di cui al presente articolo, sono individuati, in particolare:

     a) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile delle unità, gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;

     b) le eventuali risorse assegnate;

     c) i tempi di realizzazione del programma, del progetto e degli obiettivi specifici;

     d) i rapporti funzionali, operativi e di integrazione con le altre strutture;

     e) le modalità di verifica degli stati di avanzamento rispetto ai risultati attesi.

 

     Art. 11. (Posizioni organizzative di livello non dirigenziale)

     1. Nell’ambito delle strutture di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, possono essere istituite posizioni di lavoro di livello non dirigenziale che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

     a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (posizioni organizzative gestionali denominate Sezioni);

     b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali (posizioni organizzative professionali);

     c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza (posizioni organizzative di supporto).

     2. Le posizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo sono affidate alla responsabilità di personale di categoria D, secondo i criteri di cui all’articolo 30 del presente regolamento e con riferimento a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.

     3. Ai titolari delle posizioni organizzative spettano le competenze, i poteri e le responsabilità descritti all’articolo 15 del presente regolamento, in relazione all’incarico attribuito.

 

TITOLO III

COMPETENZE, POTERI E RESPONSABILITÀ

 

     Art. 12. (Competenze della Giunta nei processi decisionali afferenti l’organizzazione)

     1. Sono di competenza della Giunta:

     a) l’articolazione delle funzioni all’interno del sistema organizzativo, nonché la definizione e il perseguimento degli obiettivi generali delle politiche, con la determinazione delle priorità e dei risultati da raggiungere;

     b) la fissazione e assegnazione degli obiettivi delle Direzioni;

     c) la definizione di progetti di rilevante interesse regionale, finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici;

     d) la definizione dei criteri per la valutazione delle posizioni e prestazioni dirigenziali e non dirigenziali nel rispetto delle relazioni sindacali previste;

     e) la programmazione dei fabbisogni di personale, la definizione della dotazione organica complessiva e il tetto massimo di spesa per il personale, nonché la ripartizione dello stesso tra le Direzioni, per il perseguimento degli obiettivi assegnati;

     f) l’assegnazione di quote di bilancio e di risorse alle Direzioni, in relazione alle finalità da perseguire;

     g) la verifica della rispondenza dell’attività dei direttori e dei risultati raggiunti rispetto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti;

     h) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le Direzioni, che non sia possibile risolvere all’interno del Comitato dei direttori di cui all’articolo 19 del presente regolamento;

     i) l’istituzione delle strutture e posizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, e le rispettive competenze;

     j) la proposta, al Presidente, di conferimento e di revoca dell’incarico di direttore;

     k) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, su proposta del direttore competente;

     l) il conferimento e la revoca, su proposta del direttore competente, degli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 24, comma 8, del presente regolamento;

     m) la definizione del numero complessivo di posizioni organizzative di livello non dirigenziale e la ripartizione delle stesse tra le strutture di massima dimensione, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

 

     Art. 13. (Competenze, poteri e responsabilità del Direttore)

     1. ll direttore sovrintende funzionalmente all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività della Direzione, con compiti di raccordo tra essa e l’organo di direzione politica e con poteri decisionali di strategia attuativa.

     2. In particolare, il direttore:

     a) definisce gli indirizzi della Direzione in attuazione degli obiettivi e delle strategie individuate dall’organo di direzione politica, curando l’integrazione con le altre Direzioni;

     b) assiste e supporta l’organo di direzione politica, proponendo piani, progetti, atti normativi e altri atti di competenza della Giunta;

     c) propone alla Giunta la programmazione degli interventi in funzione degli obiettivi e delle priorità e ne stima le risorse necessarie;

     d) assicura l’unitarietà di azione della Direzione, coordinando, valutando e controllando l’attività dei dirigenti, anche in ordine al perseguimento degli obiettivi assegnati;

     e) propone alla Giunta, previa diffida, la nomina di un dirigente ad acta nei casi, ritenuti particolarmente gravi e pregiudizievoli per l’amministrazione, di inerzia, ritardo o inosservanza delle direttive nell’esercizio di funzioni dirigenziali;

     f) adotta misure organizzative idonee a consentire il controllo di regolarità amministrativa, la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione tecnico-finanziaria e delle decisioni organizzative;

     g) decide in ordine ai conflitti di competenza tra le unità organizzative della Direzione;

     h) propone alla Giunta, di concerto con il direttore competente in materia di organizzazione e nei limiti delle risorse disponibili, l’articolazione organizzativa della Direzione;

     i) propone alla Giunta la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture e posizioni dirigenziali interne alla Direzione;

     j) propone alla Giunta il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 24, comma 8, del presente regolamento;

     k) provvede, su proposta dei dirigenti, alla individuazione delle posizioni organizzative di cui all’articolo 11 del presente regolamento e al conferimento dei rispettivi incarichi;

     l) sovrintende alla formulazione della proposta del bilancio di direzione, individuando le quote di bilancio da assegnare alle posizioni dirigenziali e ne assicura la coerenza rispetto alla programmazione regionale;

     m) dispone delle risorse eventualmente attribuite per le unità organizzative di supporto alla Direzione, adotta gli atti di gestione del personale assegnato, compresa la valutazione delle prestazioni e l’esercizio del potere disciplinare, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva;

     n) convoca le conferenze di organizzazione del lavoro di cui all’articolo 21 del presente regolamento.

     3. Il direttore svolge, inoltre, ogni altra attività necessaria a coadiuvare il processo decisionale dell’organo di direzione politica fornendo le relazioni, i pareri e le consulenze richieste.

     4. Il direttore risponde all’organo di direzione politica della complessiva attività della Direzione, della correttezza, trasparenza, imparzialità, semplificazione dell’azione amministrativa, economicità ed efficienza della gestione, funzionalità e miglioramento dell’organizzazione, valorizzazione del personale, nonché dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dati, in conformità al sistema dei controlli interni di cui all’articolo 96 e seguenti della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

 

     Art. 14. (Competenze, poteri e responsabilità del Dirigente)

     1. Il dirigente in relazione all’incarico e alle competenze attribuite e nel rispetto degli indirizzi e direttive del direttore:

     a) dirige la struttura organizzativa cui è preposto, gestisce e organizza le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;

     b) supporta il direttore nell’elaborazione di proposte di atti di competenza della Giunta;

     c) adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, ivi compreso il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione a professionisti esterni, sulla base degli indirizzi generali definiti dalla Giunta e nei limiti delle risorse assegnate;

     d) elabora relazioni, pareri, proposte di natura giuridico - amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza;

     e) effettua studi, ricerche, rilevazioni tecniche, raccolta ed elaborazione di dati nelle materie di competenza;

     f) svolge attività ispettive e di vigilanza sia con riferimento all’organizzazione interna sia con riferimento a funzioni di vigilanza nei confronti di soggetti esterni;

     g) propone al direttore l’individuazione delle posizioni di livello non dirigenziale e il conferimento dei relativi incarichi;

     h) propone al direttore la programmazione e quantificazione delle risorse da destinare alle diverse finalità e obiettivi;

     i) gestisce il personale assegnato provvedendo, altresì, alla valutazione delle prestazioni ed esercitando per quanto di competenza il potere disciplinare, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi;

     j) provvede alla verifica periodica dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualità dell’attività della struttura cui è preposto;

     k) assume poteri avocativi o sostitutivi nei confronti dei responsabili di posizione organizzativa, in caso di ritardo, omissione o di comportamenti comunque pregiudizievoli, anche in relazione al conseguimento degli obiettivi;

     l) è responsabile dei procedimenti amministrativi, quando non provvede a designare i titolari di posizione organizzativa.

     2. Gli atti amministrativi adottati dal dirigente sono definitivi.

     3. Il dirigente, in relazione all’incarico attribuito e nell’ambito degli obiettivi, delle priorità e delle direttive strategiche e gestionali impartite rispettivamente dall’organo di direzione politica e dal direttore, è responsabile:

     a) dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi assegnati, ai sensi dell’articolo 96 e seguenti della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

     b) della correttezza, trasparenza, imparzialità, semplificazione e buon andamento dell’azione amministrativa;

     c) della correttezza, economicità ed efficienza della gestione delle risorse finanziarie assegnate;

     d) della corretta gestione e della valorizzazione del personale assegnato, nel rispetto del principio di pari opportunità;

     e) della diffusione delle informazioni relative al funzionamento della struttura cui è preposto.

     4. Il dirigente ha facoltà di delegare competenze proprie ai titolari di posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all’articolo 16 del presente regolamento.

 

     Art. 15. (Competenze, poteri e responsabilità del titolare di posizione organizzativa)

     1. Il titolare di posizione organizzativa, in relazione all’incarico e alle competenze attribuite e nel rispetto delle direttive del dirigente o del direttore:

     a) organizza, coordina e gestisce le risorse assegnate;

     b) fornisce pareri, consulenze e ulteriori prestazioni professionali di contenuto tecnico specialistico in particolari materie;

     c) svolge attività di studio, ricerca, ispettiva e controllo nonché attività per lo sviluppo di iniziative specifiche;

     d) presidia la qualità dei processi operativi, nonché l’efficacia e la produttività dell’unità organizzativa eventualmente assegnata;

     e) esercita le competenze delegate dal dirigente ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento;

     f) è responsabile dei procedimenti amministrativi assegnati, con particolare riferimento alla completa acquisizione e valutazione degli elementi istruttori, alla coerenza delle deduzioni istruttorie prodotte al dirigente, per le quali rilascia attestazione di regolarità tecnica e amministrativa;

     g) attua i programmi operativi e realizza gli obiettivi assegnati secondo le direttive ricevute.

     2. Il titolare di posizione organizzativa, in relazione agli incarichi e alle competenze attribuite, risponde del risultato e/o prodotto in base al grado di raggiungimento degli obiettivi affidati e al livello di realizzazione dei programmi assegnati, della correttezza tecnico-amministrativa, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, della correttezza tecnica e della efficienza della gestione delle risorse assegnate, dello svolgimento diligente delle prestazioni professionali in conformità alle regole tecnico-professionali.

 

     Art. 16. (Delega di funzioni dirigenziali)

     1. Il dirigente, in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, può delegare al dipendente con incarico di posizione organizzativa l’attuazione di specifici progetti, compiti e atti di gestione mediante attività di diritto privato e amministrativa, compresa l’adozione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna e di contenuto discrezionale, nell’ambito di apposite direttive impartite al delegato.

     2. L’atto di delega deve indicare le ragioni organizzative che ne costituiscono i presupposti, il termine finale di efficacia, l’oggetto specifico della delega, le direttive specifiche per la realizzazione delle attività delegate con particolare riguardo agli obiettivi e ai risultati gestionali da perseguire.

     3. L’esercizio delle competenze delegate non produce alcun effetto costitutivo di diritti relativi all’inquadramento giuridico o di natura retributiva fondamentale. Il maggior onere è considerato nell’ambito della valutazione della prestazione professionale secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva.

 

     Art. 17. (Pianificazione della gestione)

     1. La Giunta, anche ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, assegna a ciascuna Direzione, previa negoziazione, obiettivi di gestione, priorità, piani e programmi da realizzare con le risorse individuate, in particolare, nel bilancio di direzione.

     2. In relazione al comma 1 del presente articolo, la Giunta, entro il 31 marzo di ogni anno, definisce:

     a) gli obiettivi, con indicazione di quelli particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell’amministrazione e le relative risorse;

     b) le direttive generali per l’attività amministrativa e la gestione, con indicazione di quelle di rilevante interesse in relazione al sistema dei controlli interni.

 

     Art. 18. (Verifica e revisione della struttura)

     1. La Giunta, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge di organizzazione, procede alla verifica e alla eventuale revisione e aggiornamento dell’assetto organizzativo:

     a) all’inizio di ogni mandato o, nel corso dello stesso, qualora lo ritenga opportuno, anche in occasione della predisposizione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale;

     b) in relazione alle esigenze organizzative correlate all’evoluzione istituzionale e funzionale dell’amministrazione e della domanda di servizi o al conferimento di funzioni agli Enti locali e/o ad altri soggetti, pubblici o privati;

     c) in seguito alla verifica dei fabbisogni delle Direzioni e strutture equiparate, anche in relazione agli esiti delle procedure di controllo e valutazione.

     2. La Giunta valuta gli interventi per gli adeguamenti organizzativi che interessano più Direzioni sentito il Comitato dei direttori di cui all’articolo 19 del presente regolamento.

 

TITOLO IV

MODALITÀ DI COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE

 

     Art. 19. (Comitato dei Direttori)

     1. Il Comitato dei direttori è istituito al fine di assicurare la programmazione, il raccordo e il coordinamento delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di competenza delle diverse Direzioni. Esso è composto da tutti i direttori e figure equiparate. La Giunta individua, tra i componenti, il presidente del Comitato e disciplina l’esercizio delle funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento dello stesso.

     2. Alle riunioni del Comitato dei direttori, sono invitati a partecipare anche i dirigenti, qualora se ne ravvisi la necessità, per specifici argomenti all’ordine del giorno.

     3. Il Comitato dei direttori è organo consultivo del Presidente e della Giunta, in particolare:

     a) collabora con la Giunta per la verifica della rispondenza dell’attività complessiva delle strutture agli obiettivi definiti dalla Giunta e anche in merito ai disegni di legge e alle proposte di regolamenti, in fase di elaborazione, agli atti di programmazione generale, ai programmi settoriali di indirizzo e agli atti di organizzazione di competenza della Giunta;

     b) collabora con la Giunta per l’individuazione delle attività da promuovere con criteri di priorità e adotta direttive generali per il coordinamento e l’integrazione tra Direzioni;

     c) presenta alla Giunta, con cadenza trimestrale, una relazione sulla attività complessiva di attuazione delle strategie generali;

     d) fornisce il supporto tecnico alla Giunta mediante l’esame e la valutazione degli atti all’ordine del giorno delle sedute di Giunta, per verificarne la coerenza rispetto agli indirizzi della programmazione;

     e) propone alla Giunta, su istruttoria della Direzione competente in materia di organizzazione, l’istituzione delle strutture di cui all’articolo 10, comma 1, del presente regolamento e verifica periodicamente lo stato di avanzamento delle attività svolte dalle stesse.

     4. Il Comitato dei direttori si riunisce, previa convocazione, anche verbale, del Presidente sull’ordine del giorno formato dallo stesso, anche su proposta degli altri membri.

     5. Il Comitato dei direttori si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta decisioni a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. I direttori e i dirigenti sono tenuti a conformarsi e a dare attuazione alle decisioni del Comitato dei direttori.

     7. La Giunta individua l’unità organizzativa che assicura il supporto amministrativo al funzionamento del Comitato.

 

     Art. 20. (Conferenza di Direzione)

     1. In ciascuna Direzione si riunisce la Conferenza di Direzione, per il coordinamento dell’attività amministrativa e di gestione delle varie unità organizzative, per garantire la massima integrazione fra le attività di competenza della Direzione, anche tramite la diffusione di informazioni e conoscenze sull’andamento complessivo delle attività della Direzione medesima.

     2. La Conferenza di Direzione è composta da tutti i dirigenti della Direzione ed è convocata dal direttore, che la presiede, con cadenza almeno bimestrale. Alla Conferenza partecipano anche i titolari di posizione organizzativa, qualora se ne ravvisi la necessità per specifici argomenti.

     3. Nell’ambito della Conferenza di Direzione vengono definite le modalità per lo svolgimento delle attività o dei procedimenti complessi che coinvolgono le competenze di più unità organizzative e valutate le misure organizzative interne alla Direzione.

 

     Art. 21. (Partecipazione del personale)

     1. Ciascuna Direzione promuove la partecipazione del personale alla fase di elaborazione delle scelte di organizzazione del lavoro e di qualificazione del personale in funzione della attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle unità organizzative, nonché ai fini del miglioramento organizzativo delle stesse e della qualità del lavoro.

     2. Per favorire il coinvolgimento del personale in materia di organizzazione del lavoro, almeno 2 volte all’anno o su richiesta di 1/5 dei dipendenti assegnati, ciascun direttore convoca conferenze di organizzazione invitando a partecipare tutto il personale della Direzione. Alla conferenza di organizzazione del lavoro è invitato a partecipare il responsabile della struttura competente in materia di gestione del personale e organizzazione.

     3. In sede di conferenza di organizzazione del lavoro si esaminano i programmi di lavoro delle strutture e l’organizzazione degli stessi e si formulano proposte per migliorare l’organizzazione, le procedure e i metodi di lavoro.

     4. Le organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta, presentando specifiche proposte, possono partecipare alle conferenze di cui al presente articolo, previa valutazione del direttore competente.

 

     Art. 22. (Partecipazione del Comitato per le pari opportunità)

     1. L’amministrazione consulta il Comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell’ambiente di lavoro, sull’organizzazione dell’attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative anche più elevate.

     2. L’amministrazione, anche su richiesta del Comitato, organizza periodiche sessioni di incontri, al fine di favorire la consultazione di cui al comma 1 del presente articolo e promuovere le misure previste dalla contrattazione collettiva, nonché dalle direttive della Comunità europea.

 

TITOLO V

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

 

     Art. 23. (Incarico di direttore regionale)

     1. L’incarico di direttore, ai sensi dell’articolo 7 della legge di organizzazione, è conferito con decreto del Presidente su proposta della Giunta. All’atto di Giunta, in cui sono determinati gli elementi essenziali dell’incarico, accede il contratto di incarico.

     2. L’incarico di direttore è conferito a dirigenti in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale del vecchio ordinamento o laurea specialistica e dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, desumibile o da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate nei settori della ricerca, dell’università o delle libere professioni.

     3. L’incarico è conferito per una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell’incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale.

     Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, l’incarico si intende prorogato fino alla data di nomina del successore, cessando in ogni caso automaticamente decorsi novanta giorni dalla data della prima riunione della nuova Giunta.

     4. Il contratto di incarico costituisce il rapporto di lavoro subordinato, esclusivo, a tempo determinato e disciplina l’incarico con specifico riferimento alla struttura organizzativa di preposizione, agli obiettivi ed alle correlate risorse, definiti ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento, alla durata, al trattamento economico, ai sistemi di valutazione. Alla sottoscrizione del contratto provvede il dirigente competente in materia di gestione del personale.

     Dalla sottoscrizione del contratto, il soggetto individuato assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle funzioni di direzione nell’ambito gestionale ed organizzativo dell’amministrazione.

     5. Dalla sottoscrizione del contratto di incarico, il dirigente regionale è collocato in aspettativa non retribuita con diritto al mantenimento della posizione funzionale, giuridica ed economica di provenienza per tutto il periodo di attribuzione dell’incarico e con riconoscimento dell’anzianità complessivamente maturata.

     Per i soggetti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, l’incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento di provenienza.

     La posizione di direttore è posta al di fuori della dotazione organica dell’amministrazione.

     6. Ai rapporti di lavoro costituiti ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, contrattato di volta in volta tra le parti, definito anche in relazione agli obiettivi e alle competenze, assumendo a parametro quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato correnti per equivalenti posizioni di dirigenza nel settore privato.

     7. Con atto del Presidente, su proposta della Giunta è individuato il direttore incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del titolare.

 

     Art. 24. (Incarichi dirigenziali)

     1. L’incarico dirigenziale, ai sensi dell’articolo 11, della legge di organizzazione, è conferito con atto della Giunta su proposta del direttore competente, ai dipendenti di ruolo dell’amministrazione, in possesso della qualifica di dirigente. All’atto di Giunta, in cui sono determinati gli elementi essenziali dell’incarico, accede il contratto di incarico.

     2. L’incarico è conferito, in relazione alla natura e caratteristiche della posizione da ricoprire e degli obiettivi ad essa correlati, con specifica valutazione riguardo ai seguenti criteri:

     a) competenze ed esperienze tecnico-professionali maturate nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire;

     b) attitudini e capacità professionali ad elevato impatto manageriale;

     c) risultati conseguiti in precedenza con riferimento alle posizioni ricoperte ed agli obiettivi prefissati;

     d) requisiti culturali e formativi attinenti alla posizione da ricoprire.

     3. Nel conferimento dell’incarico è perseguito l’obiettivo dell’effettivo equilibrio della titolarità, tra uomini e donne, delle posizioni funzionali anche più qualificate.

     4. La durata dell’incarico, commisurata alla natura e caratteristiche della posizione da ricoprire, agli obiettivi da raggiungere nonché alla periodicità dei sistemi di valutazione non può essere superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

     5. La revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avvenire per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di valutazione di cui all’art. 26 del presente regolamento.

     6. Il contratto disciplina l’incarico, con specifico riferimento alla relativa posizione dirigenziale di preposizione, agli obiettivi ed alle correlate risorse, definiti ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento, alla durata, al trattamento economico e ai sistemi di valutazione dei dirigenti. Alla sottoscrizione del contratto provvede il dirigente competente in materia di gestione del personale. Dalla sottoscrizione del contratto, il soggetto individuato assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni dirigenziali nell’ambito gestionale ed organizzativo dell’amministrazione.

     7. Gli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge di organizzazione, nel rispetto dei criteri, modalità e termini previsti nei commi precedenti, possono essere conferiti nel limite del 10 per cento della dotazione organica della dirigenza a dipendenti di ruolo dell’amministrazione appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale del vecchio ordinamento o laurea specialistica e di cinque anni di servizio svolto in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea. I dipendenti incaricati sono posti in aspettativa non retribuita per la durata dell’incarico, con diritto al mantenimento della posizione giuridica e riconoscimento dell’anzianità maturata. Al fine del raggiungimento del limite del 10 per cento della dotazione organica della dirigenza, gli incarichi di cui al presente comma concorrono con quelli conferiti a dirigenti esterni.

     8. La Giunta può, nell’ambito di ciascuna Direzione e su proposta del direttore competente, attribuire a dirigenti di Servizio, coinvolti in modo prevalente in specifici programmi o ambiti di attività, incarichi dirigenziali aggiuntivi a supporto del direttore, per la cura delle funzioni di:

     a) coordinamento delle proposte dei dirigenti della Direzione per l’elaborazione e attuazione di specifici programmi, assicurando l’unitarietà di azione all’interno della Direzione;

     b) indirizzo e coordinamento di attività riguardanti peculiari settori di intervento ovvero funzioni trasversali per assicurare l’integrazione all’interno della Direzione.

     9. Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi del presente articolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto, per la relativa qualifica di inquadramento, dalla disciplina contrattuale collettiva in vigore.

     10. Per la remunerazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi del comma 8 del presente articolo, la Giunta, nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva, determina il trattamento economico aggiuntivo di posizione e risultato, avuto riguardo al maggior onere in termini di complessità, rilevanza, strategicità delle funzioni e delle responsabilità assunte.

     11. Con atto di Giunta è individuato il dirigente incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare. Qualora l’assenza o l’impedimento del dirigente titolare si protragga per un periodo superiore a sei mesi si procede, di norma, a nuovo conferimento, anche ai sensi dell’articolo 27 del presente regolamento, salva l’applicazione di specifiche disposizioni di garanzia. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono disciplinati i criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato correlata allo svolgimento delle funzioni vicarie.

 

     Art. 25. (Dirigenti esterni)

     1. Gli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge di organizzazione, possono essere conferiti nel limite di cui all’articolo 24, comma 7, del presente regolamento, previa verifica della assenza di adeguate professionalità interne, anche a dirigenti esterni all’amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale del vecchio ordinamento o laurea specialistica, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

     2. L’incarico, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile, è conferito con atto della Giunta, su proposta del direttore competente. All’atto di conferimento accede il contratto di incarico. Il contratto costituisce il rapporto di lavoro, subordinato ed esclusivo, a tempo determinato, laddove tale rapporto non sia mantenuto presso l’Ente di appartenenza e disciplina l’incarico con specifico riferimento alla relativa posizione dirigenziale, agli obiettivi ed alle correlate risorse, definiti ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento, alla durata, al trattamento economico e ai sistemi di valutazione. Alla sottoscrizione del contratto provvede il dirigente competente in materia di gestione del personale.

     Dalla sottoscrizione del contratto di incarico, il soggetto individuato assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni nell’ambito gestionale ed organizzativo dell’amministrazione.

     3. Il trattamento economico è determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 9, del presente regolamento e può essere integrato da un’indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenuto conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

 

     Art. 26. (Valutazione dei dirigenti)

     1. Con riferimento al sistema di valutazione dei dirigenti regionali di cui all’articolo 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, il presente articolo disciplina gli effetti della valutazione positiva e negativa.

     2. Gli effetti della valutazione positiva concorrono alla determinazione della retribuzione di risultato e, con specifico riguardo al raggiungimento degli obiettivi, alla valutazione per il conferimento di incarichi.

     3. I provvedimenti sanzionatori correlati alla valutazione negativa, rispondono ai principi di gradualità, proporzionalità ed adeguatezza. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, l’inosservanza delle direttive generali impartite dall’organo politico e dal direttore possono comportare per il dirigente, in relazione alla gravità della fattispecie, l’applicazione di uno dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento giuridico, con particolare riferimento alle misure di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

 

     Art. 27. (Incarichi ad interim)

     1. Le posizioni dirigenziali vacanti possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim, per esigenze straordinarie e per il periodo strettamente necessario per procedere al conferimento secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.

     2. Gli incarichi ad interim sono conferiti a dirigenti in servizio, che non abbiano già altro incarico ad interim, con specifico riferimento ai criteri di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento.

     3. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico.

     4. Per l’incarico dirigenziale ad interim è prevista una quota aggiuntiva sulla retribuzione di posizione o di risultato secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

     5. Gli incarichi direttoriali ad interim sono conferiti, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, ad uno dei direttori. Con la proposta di conferimento dell’incarico la Giunta provvede a definire l’eventuale retribuzione aggiuntiva, tenuto conto delle funzioni, degli obiettivi, della durata e delle attività in corso di svolgimento.

 

     Art. 28. (Incarichi e incompatibilità)

     1. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività professionale che contrasti con il pieno e corretto adempimento delle proprie responsabilità.

     2. Alla sottoscrizione del contratto di incarico e con particolare riferimento al contenuto professionale dello stesso, il dirigente rilascia specifica dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse; in caso di incompatibilità sopravvenuta, il dirigente è tenuto a darne comunicazione immediata all’amministrazione.

     3. Ai dirigenti è applicabile la disciplina, emanata dalla Giunta, relativa al regime delle incompatibilità e del cumulo degli incarichi del personale dell’amministrazione.

 

     Art. 29. (Mobilità volontaria esterna dei dirigenti)

     1. I dipendenti regionali a tempo indeterminato di qualifica dirigenziale, anche al fine di favorire lo scambio di esperienze tra amministrazioni pubbliche e tra pubblico e privato, possono a domanda e previa autorizzazione, essere collocati in aspettativa non retribuita, per lo svolgimento di incarichi o attività presso altre amministrazioni, soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale. Il periodo di aspettativa è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio e non è computabile ai fini previdenziali. Al termine del periodo di aspettativa, qualora la mobilità sia avvenuta in presenza di uno specifico e motivato interesse dell’amministrazione, al dirigente è conferito un incarico dirigenziale di posizione equivalente a quello precedentemente attribuito, compatibilmente con le disponibilità organizzative esistenti.

     2. Il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo è a carico del soggetto di destinazione o da questi rimborsato. Nei casi in cui la mobilità sia attuata in presenza di uno specifico e motivato interesse dell’amministrazione o nell’ambito di appositi accordi o protocolli di intesa con i soggetti di destinazione, il relativo trattamento economico e previdenziale può essere in tutto o in parte a carico dell’amministrazione.

     3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo sono fatte salve in ogni caso le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

 

     Art. 30. (Incarichi delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale)

     1. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’articolo 11 del presente regolamento, sono conferiti con atto del direttore su proposta del dirigente di riferimento della posizione organizzativa.

     2. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti, per una durata non superiore a cinque anni e in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire e degli obiettivi ad essa correlati.

     3. Per il conferimento degli incarichi connessi alle posizioni di cui all’articolo 11, lettera a) del presente regolamento, si tiene conto, in particolare, di:

     a) competenze ed esperienze tecnico professionali maturate in attività e/o incarichi attinenti alla posizione da ricoprire;

     b) risultati conseguiti nello svolgimento di attività rilevanti ai fini degli incarichi da conferire;

     c) attitudini e capacità in ambito gestionale ed organizzativo;

     d) requisiti culturali e formativi attinenti alla posizione da ricoprire.

     4. Per il conferimento degli incarichi connessi alle posizioni di cui all’articolo 11, lettera b) del presente regolamento, si tiene conto, in particolare, di:

     a) diploma di laurea o di scuola universitaria, del vecchio ordinamento universitario o laurea di primo o di secondo livello del nuovo ordinamento universitario, attinenti al contenuto professionale della posizione;

     b) abilitazioni ed iscrizioni ad albi professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

     c) esperienze maturate e risultati conseguiti in attività connesse alla posizione da ricoprire.

     5. Per il conferimento degli incarichi connessi alle posizioni di cui all’articolo 11, lettera c) del presente regolamento, si tiene conto, in particolare, di:

     a) formazione culturale e competenze di rilevante qualificazione ai fini della posizione da ricoprire;

     b) comprovata e qualificata esperienza professionale maturata in particolari ambiti connessi alla posizione da ricoprire.

     6. La revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avvenire per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto della valutazione negativa delle prestazioni e dei risultati.

 

     Art. 31. (Esercizio temporaneo delle funzioni di titolare di Sezione)

     1. Con atto del direttore, su proposta del dirigente competente, è individuato il dipendente di categoria D, incaricato di svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del titolare di Sezione.

     2. Il titolare di Sezione, temporaneamente assente, conserva il diritto alla retribuzione di posizione connessa alla titolarità dell’incarico.

     3. Qualora l’assenza o l’impedimento del titolare della Sezione si protragga per un periodo superiore a sei mesi si procede, di norma, a conferimento di nuovo incarico anche ai sensi del comma 4 del presente articolo, salva l’applicazione di specifiche disposizioni di garanzia.

     4. Per le Sezioni vacanti, in presenza di esigenze straordinarie, può essere conferito incarico ad interim, nel rispetto dei criteri previsti all’articolo 30, comma 3, del presente regolamento, per il tempo strettamente necessario al definitivo conferimento dell’incarico.

     5. Il conferimento dell’incarico ad interim e delle funzioni vicarie dà diritto alla retribuzione di risultato e all’eventuale retribuzione di posizione, in misura correlata alla durata degli stessi, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa.

 

     Art. 32. (Accesso alla qualifica di dirigente)

     1. Per l’accesso alla qualifica di dirigente si rinvia alle disposizioni regolamentari sull’accesso agli organici dell’amministrazione da emanare ai sensi dell’articolo 3 della legge di organizzazione.

 

     Art. 33. (Entrata in vigore)

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.