Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 29/12/2015 |
Numero: | 86 |
Sommario |
Art. 1. Dichiarazione annuale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 60/1996 |
Art. 2. Applicazione del tributo. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 60/1996 |
Art. 3. Soggetto passivo. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 60/1996 |
Art. 4. Accertamento delle violazioni tributarie. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1996 |
Art. 5. Provvedimento di archiviazione. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 60/1996 |
Art. 6. Sanzioni. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1996 |
Art. 7. Rimborsi. Abrogazione dell’articolo 19 della l.r. 60/1996 |
Art. 8. Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996 |
Art. 9. Comunicazioni. Abrogazione dell’articolo 22 della l.r. 60/1996 |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 6.1.359 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 86.
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) in attuazione della l.r. 22/2015.
(B.U. 31 dicembre 2015, n. 58)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), della
2. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla
3. Il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti determina la necessità di adeguare al nuovo assetto delle competenze anche la normativa regionale sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, attuativa dell’articolo 3 della
4. È necessario garantire l’entrata in vigore della legge dal 1° gennaio 2016 in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della
Approva la presente legge
Art. 1. Dichiarazione annuale. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della
Art. 2. Applicazione del tributo. Modifiche all’articolo 9 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della
“ b bis) gestiti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. ”.
3. Il comma 3 dell’articolo 9 della
“ 3. Ferme restando le competenze dei soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del
Art. 3. Soggetto passivo. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 4 dell’articolo 10 della
2. Il comma 5 dell’articolo 10 della
“ 5. La Regione provvede immediatamente alla verifica di quanto denunciato nonché all’accertamento delle violazioni tributarie, secondo quanto previsto all’articolo 11, e degli illeciti amministrativi di cui alla parte IV del
Art. 4. Accertamento delle violazioni tributarie. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“ 1. Le violazioni della presente legge sono constatate con processo verbale redatto dai soggetti preposti al controllo, di cui al comma 1 bis, ed inviato alla struttura tributaria della Regione, che vigila sulla corretta applicazione del tributo. ”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della
“ 1 bis. Oltre ai soggetti di cui all'articolo 195, comma 5, del
3. Al comma 2 dell’articolo 11 della
4. Al comma 2 dell’articolo 11 della
5. I commi 3, 4 e 4 bis dell’articolo 11 della
Art. 5. Provvedimento di archiviazione. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 6. Sanzioni. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r.60/1996, le parole: “ da lire duecentomila a lire un milione ”, sono sostituite dalle seguenti: “ da euro 103,00 ad euro 516,00 ”.
2. Al comma 6 dell’articolo 16 della
Art. 7. Rimborsi. Abrogazione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
Art. 8. Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della
Art. 9. Comunicazioni. Abrogazione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.