Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 29/12/2015 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’ articolo 59 bis nella l.r. 38/2007 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.2.140 - L.R. 29 dicembre 2015, n. 85.
Disposizioni in materia di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza. Modifiche alla l.r. 38/2007.
(B.U. 31 dicembre 2015, n. 58)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), l) e z), dello Statuto;
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Dal 1° gennaio 2016, così come previsto dall’articolo 9 della
2. Tale acquisizione di nuove funzioni determina, da parte della Regione Toscana, la necessità di definire con maggiore puntualità le modalità organizzative di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza, per assicurare una puntuale ed uniforme applicazione, da parte degli uffici regionali, della normativa nazionale di riferimento, rinvenibile nell’articolo 176 del
3. L’inserimento dell’articolo 59 bis nella
4. È necessario garantire l’immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia difesa del suolo e viabilità, alla Regione a partire dal 1° gennaio 2016;
Approva la presente legge
Art. 1. Inserimento dell’ articolo 59 bis nella
1. Dopo l’articolo 59 della
“ Art. 59 bis. Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza
1. Il provvedimento di cui all’articolo 59, comma 1, disciplina inoltre le modalità per l’acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 176 del
a) le modalità per la selezione degli operatori economici, anche attraverso la predisposizione di un apposito elenco su base territoriale;
b) le modalità organizzative delle procedure di somma urgenza, ivi incluse le modalità di effettuazione dei controlli. ”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.