Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.9 credito sportivo |
Data: | 27/10/2011 |
Numero: | 207 |
Sommario |
Art. 1. Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo |
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali |
§ 30.9.19 - D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207.
Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(G.U. 14 dicembre 2011, n. 290)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Vista la
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 157, comma 4, del
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 1297, della
Visto l'articolo 6, commi 2 e 5, del
Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo secondo i criteri di cui al citato comma 5 dell'articolo 6 del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1. Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo
1. Al fine di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, del
2. Il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo è composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato in rappresentanza delle regioni e degli enti locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.
3. I membri designati del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina del presidente e dei componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 1.
2. Al comma 1297 dell'articolo 1 della
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2011 Registro n. 1,foglio n. 305