§ 3.5.152 - L.R. 9 febbraio 2016, n. 11.
Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace. Modifiche alla l.r. 38/2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:09/02/2016
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Fondazione Parco nazionale della pace. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 38/2002
Art. 2.  Norma finale. Sostituzione dell'articolo 9 bis della l.r. 38/2002


§ 3.5.152 - L.R. 9 febbraio 2016, n. 11.

Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace. Modifiche alla l.r. 38/2002.

(B.U. 12 febbraio 2016, n. 5)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera r), dello Statuto;

 

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del "Parco nazionale della pace", a Sant'Anna di Stazzema - Lucca);

 

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

 

Considerato quanto segue:

 

1. L’articolo 7 della l.r. 38/2002 prevede la costituzione, su iniziativa del Comune di Stazzema, di una fondazione per la gestione del Parco nazionale della pace di cui è parte essenziale il Museo storico della resistenza;

 

2. Il Museo storico della resistenza di Sant’Anna di Stazzema è stato dichiarato bene di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con decreto 26/2015 del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale – Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, notificato al Comune di Stazzema il 5 maggio 2015;

 

3. Il Museo storico della resistenza, a seguito della dichiarazione di interesse culturale, è considerato bene culturale demaniale sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel sopracitato d.lgs. 42/2004 e, pertanto, inalienabile e indisponibile, se non con le modalità e per le finalità ivi previste;

 

4. Dalla natura di bene culturale demaniale deriva l'inconferibilità, da parte del Comune di Stazzema, del Museo storico della resistenza al patrimonio della costituenda fondazione che, pertanto, non risulta più il modello gestionale ottimale per il Parco nazionale della pace che ha nel Museo storico della resistenza il proprio centro testimoniale;

 

5. È stata dunque individuata una diversa forma di gestione per il Parco nazionale della pace, indicando in una istituzione, prevista dall’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi dell’ordinamento degli enti locali), l'organismo idoneo ai fini della gestione del Parco nazionale della pace secondo i principi e i valori previsti dalla legge istitutiva;

 

Approva la presente legge:

 

Art. 1. Fondazione Parco nazionale della pace. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 38/2002

1. L'articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli), è sostituito dal seguente:

“ Art. 7 Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.

1. La Regione individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del “Parco nazionale della pace”, a Sant'Anna di Stazzema – Lucca).

2. La Regione Toscana partecipa con un proprio rappresentante nell'organo di amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1.

3. L'istituzione di cui al comma 1, è costituita dal Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e dell’integrazione tra i popoli, perseguita attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

1) organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;

2) promozione e pubblicazione di studi e documentazione;

3) creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;

4) organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo e la collaborazione internazionale;

5) valorizzazione del Museo storico della resistenza.

b) riconoscimento della funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), nell'ambito delle attività dell'istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.

4. Il Comune di Stazzema, ai sensi della l. 381/2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonché a redigere il progetto di sistemazione dell'area destinata al Parco stesso. ”.

 

     Art. 2. Norma finale. Sostituzione dell'articolo 9 bis della l.r. 38/2002

1. L'articolo 9 bis della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 9 bis Contributo regionale

1. Fino alla costituzione dell’istituzione di cui all’articolo 7, comma 1, da perfezionarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene, con un contributo annuale, il Comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo il Comune stesso. Dalla data di costituzione dell'istituzione, il contributo annuale è destinato all'istituzione.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza). ”.