§ 5.5.92 - L. 11 dicembre 2000, n. 381.
Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema (Lucca).


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.5 parchi e aree protette
Data:11/12/2000
Numero:381


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del [...]
Art. 2.      1. Il "Parco nazionale della pace" ha il fine di raccogliere e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e [...]
Art. 3.      1. La gestione del "Parco nazionale della pace" è affidata al Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, la cui costituzione è prevista dall'articolo 2 della legge della [...]
Art. 4.      1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata al "Parco nazionale della pace" e degli edifici esistenti sono finalizzate alle attività previste dall'articolo 1.
Art. 5.      1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche, e per l'acquisto del terreno sul quale sorge l'ossario delle vittime della strage di S. Anna di Stazzema e [...]


§ 5.5.92 - L. 11 dicembre 2000, n. 381.

Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema (Lucca).

(G.U. 20 dicembre 2000, n. 296).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli, è istituito a S. Anna di Stazzema (Lucca) il "Parco nazionale della pace".

     2. Alla determinazione dei confini del "Parco nazionale della pace" provvede il comune di Stazzema.

 

     Art. 2.

     1. Il "Parco nazionale della pace" ha il fine di raccogliere e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli sui temi della pace e del disarmo, promuovere e pubblicare studi e documentazioni, nonché ospitare una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale.

     2. Il "Parco nazionale della pace" organizza l'assegnazione di premi nazionali ed internazionali per libri e opere a persone o enti che abbiano contribuito a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale.

 

     Art. 3.

     1. La gestione del "Parco nazionale della pace" è affidata al Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, la cui costituzione è prevista dall'articolo 2 della legge della regione Toscana 12 agosto 1991, n. 39.

     2. La regione Toscana stabilisce le strutture e le modalità di gestione per il funzionamento del "Parco nazionale della pace".

 

     Art. 4.

     1. La sistemazione e la manutenzione dell'area destinata al "Parco nazionale della pace" e degli edifici esistenti sono finalizzate alle attività previste dall'articolo 1.

     2. Il progetto di sistemazione dell'area del "Parco nazionale della pace" è redatto a cura del comune di Stazzema e approvato in conformità al piano regolatore generale e alle norme urbanistiche.

     3. Il Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3 collabora con i competenti organi del Ministero della difesa. Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma si fa fronte a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2.

 

     Art. 5.

     1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche, e per l'acquisto del terreno sul quale sorge l'ossario delle vittime della strage di S. Anna di Stazzema e dell'area monumentale circostante, è autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema, per gli anni dal 2000 al 2004, nel limite massimo di lire 500 milioni in ragione di anno. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     2. Per le spese di funzionamento del "Parco nazionale della pace" è autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema nel limite massimo di lire 100 milioni in ragione di anno a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.