§ IV.7.47 - L.R. 22 ottobre 2015, n. 30.
Destinazione dei beni delle Aziende di promozione turistica (A.A.P.T.): sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:22/10/2015
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1
Art. 2.  Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27


§ IV.7.47 - L.R. 22 ottobre 2015, n. 30.

Destinazione dei beni delle Aziende di promozione turistica (A.A.P.T.): sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’art. 5 della L. 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese) e modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale)

(B.U. 23 ottobre 2015, n. 139)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1

1. L’articolo 14 della legge regionale 11 febbraio 2002 , n. 1 (Norme di prima applicazione dell’art. 5 della L. 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 14 Destinazione dei beni delle Aziende di promozione turistica

1. I beni immobili di proprietà delle Aziende di promozione turistica (A.A.P.T) elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia con la sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all’articolo 13, che costituiscono titolo per le trascrizioni, volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione.

2. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni ed enti pubblici, organismi e agenzie specializzate.

3. I beni mobili di proprietà delle A.A.P.T. elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia con la sottoscrizione dei relativi processi verbali di consegna che costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili.

4. Fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna, il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni delle A.A.P.T.

5. La Giunta regionale può concedere in comodato all’Agenzia Puglia promozione, per le finalità della presente legge, i beni delle A.A.P.T.

6. I beni mobili delle AA.P.T. non aventi valore artistico e considerati come universalità indistinta, così come classificati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, sono trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia Regionale dei Turismo “Puglia promozione”, in quanto strumentali allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera j).

7. I beni mobili delle AA.P.T. aventi valore artistico, così come classificati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, possono essere trasferiti previa deliberazione della Giunta regionale e a titolo gratuito, ai musei e alle pinacoteche pugliesi pubbliche, dando preferenza a quelli territorialmente competenti, per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento di preminenti interessi pubblici collettivi.

8. In deroga al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) sono trasferiti a titolo gratuito ai comuni territorialmente competenti per l’espletamento dei loro compiti e servizi istituzionali, i beni immobili di seguito elencati:

a) Ostello della gioventù sito nel territorio comunale di Brindisi, di proprietà dell’AA.P.T di Brindisi;

b) complessi immobiliari siti nel territorio comunale di Fasano (Selva di Fasano e Torre Canne), di proprietà dell’AA.P.T di Brindisi;

c) complesso immobiliare del parcheggio e dei servizi pubblici antistanti la Grotta Zinzulusa sito nel territorio comunale di Castro, nonché cabina elettrica ricadente nel territorio dello stesso comune di proprietà dell’AA.P.T. di Lecce.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

1. Al comma 2-octies dell’articolo 33 delle l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ”per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) ed h) sono sostituite dalle seguenti: “per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), ed i)”;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“i) al comune di Fasano l’immobile Colonia Damasco (Minareto) e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali e comunque non a scopo di lucro.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.