§ II.3.26 - L.R. 30 ottobre 2015, n. 31.
Riforma del sistema di governo regionale e territoriale


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:30/10/2015
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Funzioni oggetto di riordino
Art. 4.  Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione
Art. 5.  Decorrenza dell’esercizio delle funzioni attribuite
Art. 6.  Norma transitoria
Art. 7.  Criteri generali per l’individuazione delle risorse
Art. 8.  Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso
Art. 9.  Associazioni e fusioni di comuni
Art. 10.  Società partecipate
Art. 11.  Disposizioni finali
Art. 12.  Norma finanziaria


§ II.3.26 - L.R. 30 ottobre 2015, n. 31.

Riforma del sistema di governo regionale e territoriale

(B.U. 2 novembre 2015, n. 142)

 

Art. 1. Principi e finalità

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari.

2. La Regione, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, svolge la funzione generale di indirizzo, pianificazione e controllo della governance territoriale che esercita perseguendo intese interistituzionali nella cabina di regia di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).

3. La Regione Puglia con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, detta norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali.

4. Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all’ articolo 1, comma 44, della legge 56/2014.

5. Alle Province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità.

6. Con successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l’autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.

7. Ai Comuni e alle loro associazioni spetta il governo di servizi e funzioni di prossimità. Le funzioni comunali sono di norma esercitate in forma associata entro gli ambiti di cui alla legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali).

8. Per l’esercizio delle funzioni connotate da complessità elevata, in particolare nelle materie dell’ambiente, dell’energia e della sicurezza del territorio, la Regione si avvale delle Agenzie regionali e dell’Autorità di Bacino.

 

     Art. 2. Oggetto

1. Le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste, servizi sociali, attività culturali, lavoro, formazione professionale, agricoltura, protezione civile, attività produttive, turismo, sport e politiche giovanili sono trasferite alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali) e da essa attribuite in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà [1].

2. La Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale di cui al comma 91, articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) provvede con legge all’attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della L. 56/2014 [2].

3. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta, ove necessario, proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore.

4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di sua competenza, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo ove possibile la modalità dello sportello unico.

5. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della regione.

6. La Regione Puglia, anche attraverso confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ricolloca il personale trasferito a seguito della attribuzione delle funzioni, perseguendo la valorizzazione delle competenze e delle professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014; i fondi per il trattamento accessorio dell’ente di provenienza sono ridotti e quelli di destinazione incrementati secondo quanto previsto dal comma 10.

7. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall’amministrazione di provenienza ed è utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui sono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.

8. Il personale della polizia provinciale non riallocato, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali). Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 125/2015, le Province e la Città metropolitana di Bari concordano con i Comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

9. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la attribuzione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) o l’analogo limite formazione del previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l’esercizio delle funzioni a tali enti attribuite, destinando le risorse derivanti dalla cessazione del personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bari fino a completa ricollocazione.

10. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale del personale trasferito, alimentano fondi a esso esclusivamente destinati, nell’ambito delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito ai sensi della presente legge, per l’esercizio delle funzioni, al fine di garantire l’invarianza finanziaria; la Città metropolitana di Bari e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento del proprio personale ad altro ente in conseguenza della attribuzione di funzioni.

11. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali e le associazioni volontarie per la gestione di servizi, anche se non obbligatoriamente erogabili mediante gestione associata. Incentiva le Unioni e le fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.

 

     Art. 3. Funzioni oggetto di riordino

1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 1, commi 46 e 89, della l. 56/2014, può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province, ai Comuni e alle loro associazioni e alla Città metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell’ambito dell’Osservatorio regionale, in conformità e in attuazione dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui al dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

2. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari, è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati disciplinante l’assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione.

3. La Regione favorisce e promuove l’esercizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate dall’articolo 1, comma 88, della l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con le Province.

 

     Art. 4. Funzioni oggetto di riordino riservate alla Regione

1. Sono riassegnate esclusivamente alla Regione le funzioni di vigilanza già conferite alle Province e non riallocate ai sensi dell’articolo 3 e, in particolare, i compiti di vigilanza sulle funzioni non fondamentali assegnate ai Comuni e loro associazioni, alle Province e alla città metropolitana di Bari, nelle materie di competenza legislativa regionale.

2. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore.

3. La Regione, ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, della l. 125/2015, disciplina con successiva legge regionale, attraverso l’istituzione del Servizio regionale di vigilanza, le funzioni di polizia provinciale e la collocazione del relativo personale.

     Art. 5. Decorrenza dell’esercizio delle funzioni attribuite

1. Le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dall’ente attributario a decorrere dalla data di trasferimento del personale, dei beni e delle relative risorse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua la decorrenza dell’esercizio delle singole funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, possono graduare la decorrenza dell’esercizio delle funzioni contestualmente al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Norma transitoria

1. Fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano a essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della legge, in conformità al principio di corrispondenza fra le funzioni attribuite e le risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine assegnate.

 

     Art. 7. Criteri generali per l’individuazione delle risorse

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell’articolo 1, comma 96, della l. 56/2014, della l.r. 36/2008, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui alla presente legge, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 6 e 12.

 

     Art. 8. Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall’ente subentrante, il quale succede di diritto anche nei rapporti processuali.

 

     Art. 9. Associazioni e fusioni di comuni

1. L’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28 dell’articolo 14 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica , nonché delle ulteriori funzioni comunali, è attuato secondo le disposizioni del succitato decreto-legge 78/2010, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della L. 56/2014 [3].

2. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di primalità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi di area vasta. I contributi regionali e nazionali sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di comuni secondo l’ordine di gradualità previsto agli articoli 11 e 12 della l.r. 34/2014 e con le modalità indicate dalla medesima legge regionale.

 

     Art. 10. Società partecipate

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle Province mediante misure premiali: a tal fine le Province e la Città metropolitana di Bari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formano il Piano di ricognizione dei propri enti, agenzie e società partecipate.

2. Il Piano di ricognizione, adottato dai rispettivi organi di gestione, individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno a oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della l. 56/2014.

3. Il Piano contiene, per le Province e per la Città metropolitana di Bari, il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno a oggetto servizi e funzioni estranei alle competenze di cui rispettivamente all’articolo 1, commi 44 e 85, della l. 56/2014.

4. Il Piano illustra le modalità e i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.

5. Nel rispetto delle disposizioni statali in materia, i proventi derivanti dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

6. La Giunta regionale disciplina le misure premiali connesse agli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche nell’ambito delle azioni previste per il rispetto del patto di stabilità interno.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

1. Le funzioni oggetto di riordino di cui all’articolo 2 sono trasferite agli enti subentranti entro il 30 luglio 2016.

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, decorso il quale la Regione esercita il potere sostitutivo, i Comuni provvedono agli adempimenti necessari per l’effettivo esercizio delle funzioni attribuite.

3. L’esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali viene esercitato dalla Regione con le seguenti modalità:

a) invito della Regione all’Ente locale a relazionare, in merito all’inadempimento, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione;

b) nel caso di mancato riscontro nel termine di cui sopra, ovvero di rilevata inadempienza al provvedimenti conclusivo richiesto, la Regione comunica all’Ente locale inadempiente, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI), l’avvio del procedimento sostitutivo diffidando l’Ente ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione;

c) il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti e dei provvedimenti conclusivi, individuandolo tra i dirigenti e i funzionari regionale competenti per materia. Il commissario ad acta si avvarrà della collaborazione dell’Ente locale interessato.

 

     Art. 12. Norma finanziaria

1. A seguito delle intese inter istituzionali concordate nell’ambito dell’Osservatorio regionale, la Giunta regionale, a norma delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile delle Regioni, promuove le conseguenti iniziative legislative, anche in riferimento alle coperture finanziarie, relativamente agli interventi previsti nelle intese medesime.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 concorrono eventuali finanziamenti dell’Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.