§ 1.12.14 - L.R. 27 gennaio 2016, n. 1.
Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.12 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:27/01/2016
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle forme associative intercomunali)
Art. 4.  (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali)
Art. 5.  (Effetti della individuazione degli ambiti territoriali ottimali)
Art. 6.  (Unione di Comuni)
Art. 7.  (Modalità di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali)
Art. 8.  (Convenzione)
Art. 9.  (Registro regionale delle forme di gestione associata)
Art. 10.  (Norme generali in materia di incentivazione)
Art. 11.  (Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni di Comuni)
Art. 12.  (Programma di riordino territoriale)
Art. 13.  (Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni)
Art. 14.  (Progetti di riorganizzazione sovracomunale)
Art. 15.  (Misure urgenti per l'accelerazione dell'estinzione delle Comunità montane)
Art. 16.  (Modifiche ed abrogazioni)
Art. 17.  (Clausola valutativa)
Art. 18.  (Norma finanziaria)
Art. 19.  (Entrata in vigore)


§ 1.12.14 - L.R. 27 gennaio 2016, n. 1.

Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali

(B.U. 1 febbraio 2016, n. 3)

 

Capo I

Norme generali

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati, anche di natura non legislativa, adotta, d'intesa con le Province, i Comuni e le loro forme associative e, ove necessario, sulla base di accordi con le amministrazioni statali interessate, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed alle altre disposizioni statali in materia.

2.Sono oggetto specifico della presente legge:

a) la definizione dei principi e criteri relativi all'allocazione delle funzioni amministrative in atto esercitate dal sistema regionale e locale con l'obiettivo di riservare in capo alla Regione le sole funzioni di carattere unitario e di sviluppare le funzioni associative intercomunali;

b) la disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali, per le quali si prevede l'esercizio in forma obbligatoriamente associata, nonché delle ulteriori funzioni ad essi conferite dalla legge regionale;

c) l'adeguamento al nuovo assetto delle funzioni amministrative delineato dalla presente legge delle forme associative intercomunali, con particolare riferimento alle Unioni di Comuni.

3.La presente legge reca disposizioni di attuazione e di modifica della legge regionale 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle Comunità Montane).

 

     Art. 2. (Finalità)

1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1 deve garantire, per l'intero sistema regionale e locale:

a) la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse;

b) il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base nelle aree interne;

c) uno stretto rapporto tra assetto istituzionale, livello di erogazione dei servizi ai cittadini e politiche di sviluppo socio-economico;

d) la tenuta complessiva del sistema finanziario regionale;

e) l'interazione funzionale tra le piante organiche della Regione e degli enti locali al fine dell'allocazione ottimale delle risorse per l'esercizio delle funzioni e del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, anche assicurando la formazione e la riqualificazione condivisa e concertata delle risorse umane, nonché prevedendo percorsi di mobilità prioritari nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali.

 

     Art. 3. (Principi e criteri di riordino territoriale e funzionale delle forme associative intercomunali)

1. La Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale. A tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia, procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto.

2. Ai fini del riassetto funzionale, la Regione ottempera alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali. In particolare, con la presente legge, la Regione individua la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali, le forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le modalità di incentivazione alle forme associative.

3. Il riordino territoriale e funzionale del livello sovracomunale si ispira ai seguenti criteri:

a) la Regione individua la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, salvaguardando per quanto possibile le esperienze associative già esistenti e promuovendone l'aggregazione in ambiti di più vaste dimensioni;

b) i Comuni obbligati all'esercizio associato, in base alla normativa statale vigente, esercitano le funzioni fondamentali mediante Unioni di Comuni o convenzioni;

c) la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni;

d) la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi, da regolamenti di settore e da programmi cofinanziati con risorse comunitarie e statali.

 

Capo II

Ambiti territoriali ottimali

 

     Art. 4. (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui alla presente legge, sono individuati gli ambiti territoriali ottimali ed omogenei per l'esercizio e la gestione associata delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni, nel rispetto delle norme e dei principi di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i ed in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2011.

2. All'interno del territorio regionale, sono definiti i seguenti n. 8 ambiti ottimali:

a) Alto Medio Sannio;

b) Basso Molise;

c) Cigno;

d) Cintura Campobasso;

e) Cintura Isernia;

f) Fortore;

g) Matese;

h) Volturno.

3. I Comuni della regione facenti parte di ciascun ambito territoriale sono indicati nell'allegato A alla presente legge.

4. Non sono ammessi altri ambiti territoriali per lo svolgimento di funzioni in forma associata ai sensi della presente legge, se non quelli definiti nel presente articolo, fatta salva la possibilità di modificarne la composizione in sede di Programma di riordino territoriale di cui all'articolo 12.

5. La Regione promuove, nell'ambito del Programma di riordino di cui all'articolo 12 ed in coerenza con il processo di riordino delle funzioni esercitate delle province, un'aggregazione tra tutti gli ambiti di cui al presente articolo, al fine di individuare tre macro-ambiti con compiti di funzioni e servizi di area vasta.

6. In coerenza con l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al presente articolo, la Regione promuove il riassetto dei distretti sanitari e degli ambiti territoriali sociali.

 

     Art. 5. (Effetti della individuazione degli ambiti territoriali ottimali)

1. L'ambito territoriale ottimale costituisce, ai fini della presente legge, l'area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale.

2. I Comuni, appartenenti all'ambito, con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro le funzioni fondamentali previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime.

3. I Comuni di cui al comma 2 possono esercitare le suddette funzioni in convenzione tra alcuni soltanto di loro o con altri Comuni appartenenti al medesimo ambito ottimale qualora ciò si giustifichi in relazione al particolare contesto territoriale.

4. All'interno di ciascun ambito, o sub-ambito di cui al comma 2 dell'articolo 17, può essere istituita una sola Unione di Comuni che deve rispettare il limite demografico minimo di 10.000 abitanti, ovvero di 3.000 abitanti se composta prevalentemente di Comuni montani, computando a tal fine la popolazione di tutti i Comuni ad essa aderenti.

5. I Comuni superiori a 15.000 abitanti possono aderire all'esercizio associato di funzioni organizzato dalle Unioni di comuni mediante apposite convenzioni.

6. La Giunta regionale è autorizzata, in ragione di particolari condizioni territoriali, ad adottare deroghe ai limiti demografici di cui al comma 4.

7. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione, tutti i Comuni ad esso aderenti, al fine di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4, possono:

a) costituire tra tutti un'unica Unione cui conferire tutte le funzioni per cui vige l'obbligo di gestione associata;

b) stipulare tra tutti i Comuni obbligati un'unica convenzione per una o più funzioni fondamentali.

8. Se l'ambito non ricomprende alcuna Unione, qualora solo una parte dei Comuni deliberi di istituire l'Unione, i restanti Comuni, al fine di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4, stipulano una convenzione con l'Unione suddetta per una o più funzioni fondamentali.

9. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di una Unione, i Comuni facenti parte dell'Unione, al fine di ottemperare agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 4, possono conferire le funzioni all'Unione medesima, ovvero stipulare una convenzione con gli altri Comuni per una o più funzioni fondamentali. Allo stesso fine i Comuni non aderenti all'Unione possono aderire all'Unione già istituita, convenzionarsi con essa o, per funzioni non conferite dai Comuni aderenti all'Unione, stipulare una convenzione tra tutti i Comuni obbligati per una o più funzioni fondamentali.

10. Se l'ambito ricomprende l'intero territorio di più Unioni, entro il termine di cui al comma 12, i Comuni facenti parte delle Unioni si adeguano alle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento al comma 4. Su richiesta degli enti locali interessati la Regione ne promuove l'aggregazione, provvedendo anche a disciplinarne, con decreti del Presidente della Giunta regionale, i profili successori.

11. Se l'ambito ricomprende una o più Unioni, il cui territorio ricade anche in altri ambiti, i Comuni interessati, entro il termine di cui al comma 12, si adeguano alle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento al comma 4, in modo che l'Unione associ solo Comuni appartenenti allo stesso ambito.

12. Entro il 30 aprile 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2011, come modificato dalla presente legge, i Comuni provvedono a costituire le Unioni, adeguare quelle esistenti alle previsioni della presente legge o scioglierle, nonché a stipulare o adeguare le convenzioni esistenti alle previsioni della presente legge, dandone immediata comunicazione alla Regione.

13. Qualora i Comuni non ottemperino agli adempimenti necessari alla costituzione, modificazione o scioglimento delle Unioni di cui al presente articolo entro il termine di cui al comma 12, può provvedere in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.

 

Capo III

Esercizio associato di funzioni e di servizi

 

     Art. 6. (Unione di Comuni)

1. L'esercizio associato di cui all'articolo 5 può essere attuato mediante Unione di Comuni, costituita secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle ulteriori disposizioni statali vigenti.

2. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione.

3. Lo statuto dell'Unione di Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi.

4. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.

5. Lo statuto regola altresì la durata minima dei conferimenti di funzioni all'Unione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

6. Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

7. L'Unione di Comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni, opera, di norma, con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

8. Salvo che lo statuto non disponga diversamente o diverso accordo tra gli enti interessati, in caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente.

9. In caso di cessazione di funzioni affidate dai Comuni, l'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

10. Le Unioni di Comuni costituite ai sensi della presente legge e quelle già precedentemente costituite stabiliscono nei rispettivi statuti norme che disciplinano termini e modalità per la successione nei rapporti attivi e passivi in caso di recesso di singoli Comuni e in caso di scioglimento, garantendo la continuità amministrativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'ente.

11. Lo statuto dell'Unione garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e confronto.

12. L'Unione è costituita con la sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo.

 

     Art. 7. (Modalità di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali)

1. Lo statuto dell'Unione e il regolamento interno disciplinano i casi in cui gli organi si riuniscono, con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, fatto comunque salvo il caso in cui le decisioni abbiano valenza sull'intero territorio dell'Unione.

2. Lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito. In tal caso lo statuto prevede:

a) la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione;

b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito.

 

     Art. 8. (Convenzione)

1. L'esercizio associato di cui all'articolo 5 può essere attuato mediante stipulazione di una convenzione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000, che preveda la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni e servizi, da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

2. L'esercizio associato obbligatorio delle funzioni mediante convenzione è soggetto alla verifica triennale che comprovi il conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza di cui al decreto del Ministero dell'interno 11 settembre 2013 (Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni).

3. La convenzione indica:

a) le funzioni oggetto dell'esercizio associato;

b) la durata dell'esercizio associato;

c) l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione;

d) i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall'esercizio associato;

e) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo, composto dai sindaci o loro delegati, che assume il compito di esprimere l'indirizzo, il coordinamento della organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;

f) le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;

g) le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i comuni associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;

h) le norme regolamentari applicabili, anche mediante rinvio a regolamenti approvati o da approvarsi da parte dell'ente responsabile dell'esercizio associato, per l'esercizio associato medesimo.

4. La durata della convenzione non può essere inferiore a tre anni.

 

     Art. 9. (Registro regionale delle forme di gestione associata)

1. E istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle forme di gestione associata.

2. L'iscrizione nel registro costituisce titolo per accedere ai finanziamenti regionali.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di tenuta del registro regionale.

 

Capo IV

Incentivi per le gestioni associate

 

     Art. 10. (Norme generali in materia di incentivazione)

1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi incentivando le Unioni di Comuni coerenti con le norme della presente legge. Non sono incentivate le mere convenzioni e le associazioni intercomunali.

2. Le leggi di settore che prevedono incentivi o contributi comunque denominati a favore di Comuni e delle loro forme associative, devono, per le parti in contrasto con la presente legge, essere adeguate. Le modifiche devono riservare i benefici ivi previsti, alle Unioni di Comuni conformi alla presente legge.

3. L' 'Osservatorio sulla finanza territoriale della Regione Molise' di cui all'articolo 46 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, integrato dalla partecipazione dei presidenti delle Unioni di Comuni svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo delle forme associative tra Comuni.

4. L'Osservatorio di cui al comma 3, al fine di garantire la migliore attuazione della legislazione sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di modifiche legislative statali o regionali riguardanti gli assetti del governo locale, con particolare riferimento all'esercizio associato delle funzioni, elabora proposte di interventi formativi e di alto approfondimento rivolti al personale e agli amministratori degli enti locali, indirizzati ad assicurare lo sviluppo delle politiche territoriali e a consolidare sistemi di relazione tra le istituzioni interessate.

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni di Comuni)

1. Possono accedere ai contributi disciplinati dal programma di riordino territoriale, di cui all'articolo 12, le Unioni che alla data del 30 aprile 2016 abbiano provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 5.

2. È presupposto indispensabile, per l'accesso ai contributi, il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dei Comuni all'Unione.

3. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statale soggetti all'obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di cinque anni, mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.

 

     Art. 12. (Programma di riordino territoriale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio sulla finanza territoriale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, adotta il Programma di riordino territoriale, attraverso il quale:

a) adegua la composizione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 4;

b) effettua la ricognizione e l'aggiornamento delle Unioni di Comuni;

c) specifica i criteri per la concessione e la corresponsione dei contributi annuali a sostegno delle Unioni di Comuni di cui all'articolo 13;

d) promuove l'individuazione dei tre macro-ambiti di cui al comma 5 dell'articolo 4.

2. Il programma di riordino territoriale ha durata per il periodo 2016-2018 e successivamente è aggiornato ogni tre anni.

 

     Art. 13. (Criteri per la concessione degli incentivi alle Unioni)

1. Il programma di riordino territoriale può prevedere l'erogazione di un contributo in misura fissa per le Unioni conformi ai requisiti della presente legge ed un ulteriore contributo che sarà determinato in base ai criteri stabiliti dal medesimo programma di riordino territoriale.

2. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:

a) Unioni di comuni alle quali aderiscono tutti i Comuni dell'ambito ottimale, compresi i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane;

b) Unioni di comuni alle quali partecipano tutti i Comuni dell'ambito ottimale obbligati ad esercitare in modo associato le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 28, del d.lgs. n. 78 del 2010, nonché, attraverso convenzione, i Comuni dello stesso ambito con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenuti a Comunità montane;

c) Unioni di comuni che abbiano funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali di cui al punto b);

d) numero di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata;

e) numero di Comuni che partecipano a ognuna delle forme associative previste.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o dei servizi, i contributi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. Il programma di riordino territoriale determina i casi in cui il contributo o una quota di contributo è riconosciuta e commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di riduzione dei costi delle gestioni associate rispetto alla somma delle gestioni comunali singole, anche con riguardo ai costi del personale rispetto alle spese complessive di bilancio.

5. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto dell'entità complessiva del bilancio della forma associativa e del volume di risorse conferite dai Comuni all'Unione, della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa.

6. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento degli obiettivi programmati.

7. Il programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi.

8. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

9. Gli incentivi regionali di cui al presente articolo si articolano nelle seguenti categorie:

a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;

b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;

c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata a Unioni;

d) accesso a programmi e fondi regionali cofinanziati con risorse comunitarie e statali.

 

     Art. 14. (Progetti di riorganizzazione sovracomunale)

1. Al fine di favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare ad Unioni o a Comuni, che abbiano specificatamente deliberato in proposito, contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

 

Capo V

Disposizioni in materia di Comunità montane

 

     Art. 15. (Misure urgenti per l'accelerazione dell'estinzione delle Comunità montane)

1. In attuazione della presente legge, i commissari liquidatori delle Comunità montane, nominati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 2011, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2016, proposte di trasferimento dei beni e delle risorse connessi alle funzioni, compiti ed attività esercitate dalle Comunità montane, agli enti locali singoli o associati, predisposte ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettere f) e g), della legge regionale n. 6 del 2011 e dell'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22, fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della medesima legge regionale n. 22 del 2012.

2. Anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, sentite le organizzazioni sindacali, a predisporre, avendo a riferimento le procedure di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2012, un piano straordinario di mobilità finalizzato alla ricollocazione del personale delle soppresse Comunità montane, da concludersi entro il 31 dicembre 2016.

3. Al fine di sostenere il piano di cui al comma 2, al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 22/2012, le parole "quattro esercizi successivi" sono sostituite dalle parole "sei esercizi successivi";

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 9, della legge regionale n. 6 del 2011, il Presidente della Giunta regionale nomina un unico commissario incaricato per le procedure ivi previste con riferimento a tutte le soppresse Comunità montane.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

     Art. 16. (Modifiche ed abrogazioni)

1. Alla legge regionale 24 marzo 2011, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è abrogata la lettera i);

b) all'articolo 7, comma 1, le parole da "entro il termine" a "decreto-legge n. 78/2010" sono soppresse; il comma 7 è abrogato;

c) l'articolo 8 è abrogato;

d) l'articolo 9 è abrogato;

e) l'articolo 14 è abrogato.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.

 

     Art. 17. (Clausola valutativa)

1. Annualmente, dopo il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) il quadro dei finanziamenti erogati in base alle richieste pervenute;

b) il numero delle forme associative costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle gestioni associate;

d) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente all'erogazione dei contributi;

e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente, sia in collaborazione con le autonomie locali ed i loro organismi di rappresentanza;

f) una valutazione d'impatto di natura economico-finanziaria elaborata dall'Osservatorio sulla finanza territoriale.

2. Al fine di assicurare efficacia nella gestione dei servizi e delle funzioni, i comuni ricadenti nell'ambito n. 1 "Alto Medio Sannio" possono proporre alla Giunta regionale la definizione fino al massimo di quattro sub-ambiti, fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2016, al fine di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 14, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 a valere sul capitolo 28307 'Sostegno all'associazionismo dei Comuni', Missione 18 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 104, quale avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2015.

2. Per le annualità successiva all'anno 2016, le somme destinate alla concessione di incentivi all'esercizio associato, disciplinati dalla presente legge, sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di stabilità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

 

     Art. 19. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.