Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 caccia |
Data: | 09/03/2015 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell’articolo 2 della l.r. 8/2007) |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 8/2007) |
Art. 3. (Invarianza finanziaria) |
§ 5.5.28 - L.R. 9 marzo 2015, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’ e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna Selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’”
(B.U. 19 marzo 2015, n. 24)
Art. 1. (Modifica dell’articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Al fine dell’applicazione della lettera c) del comma 2 è comunque consentito il prelievo in deroga allo storno (Sturnus vulgaris) praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali.”.
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis (Vigilanza e sanzioni)
1. Alle attività di vigilanza sull’applicazione della presente legge si osserva quanto previsto dall’articolo 36 della
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, nonché per la violazione delle disposizioni contenute nell’atto amministrativo annuale con il quale si autorizza il prelievo in deroga, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la mancata riconsegna del tesserino di cui all’articolo 3 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10,00 a euro 50,00.
4. Fino al completamento del processo di riordino previsto dalla
5. Si osservano le disposizioni della
Art. 3. (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 2018, n. 70, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.