Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 23/11/2015 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione |
Art. 2. Partecipazione e municipi |
Art. 3. Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali |
Art. 4. Norme di salvaguardia |
Art. 5. Contributi regionali |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Disposizioni transitorie |
§ 2.3.58 - L.R. 23 novembre 2015, n. 19.
Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna
(B.U. 23 novembre 2015, n. 303)
Art. 1. Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione
1. Ai sensi dell'articolo 15 del
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della
3. Il territorio del Comune di Alto Reno Terme è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Granaglione e Porretta Terme come risultante dall'allegata cartografia.
4. [L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
Art. 2. Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
2. Ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 3. Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Alto Reno Terme subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Alto Reno Terme.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Granaglione e Porretta Terme è trasferito al Comune di Alto Reno Terme, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Granaglione e Porretta Terme, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Alto Reno Terme continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
6. Al Comune di Alto Reno Terme si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 133, della
Art. 4. Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del Comune di Alto Reno Terme non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della
2. Per quanto concerne l'esercizio, nel territorio del Comune di Alto Reno Terme, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, si applica la disciplina della
Art. 5. Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della
2. La Regione eroga al Comune di Alto Reno Terme un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 200.000,00 euro all'anno.
3. Al Comune di Alto Reno Terme viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Alto Reno Terme:
a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Alto Reno Terme anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla
Art. 6. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
Art. 7. Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Alto Reno Terme dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. È istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Alto Reno Terme che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di Alto Reno Terme nella tornata elettorale dell'anno 2016.
3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede provvisoria del Comune di Alto Reno Terme è situata presso la sede dell'estinto Comune di Porretta Terme.
4. In via transitoria, alla data di istituzione del Comune di Alto Reno Terme, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Alto Reno Terme, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
5. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della
7. I Comuni interessati dal processo di fusione hanno facoltà di chiedere standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati per l'ambito gestionale del servizio idrico integrato. A tal fine entro il 31 dicembre 2015 è stipulato un accordo di programma fra il regolatore del servizio e le Amministrazioni comunali interessate, attualmente esistenti, per lo sviluppo di una forma di gestione coordinata per supportare l'implementazione di sinergie tese a favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali.
ALLEGATO CARTOGRAFICO
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 14 della