§ 6.1.241 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 41.
Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:28/12/2015
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.241 - L.R. 28 dicembre 2015, n. 41. [1]

Disposizioni urgenti per la sostenibilità finanziaria delle spese di investimento.

(B.U. 28 dicembre 2015, n. 149 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è destinata unicamente per l'assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli esercizi medesimi.

2. L'assunzione di mutui previsti dal precedente comma è successiva al parere positivo espresso dal competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.

3. La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, entro l'importo massimo di Euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2015-2017.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Al bilancio di previsione di cui alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2017), sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza per gli esercizi finanziari 2016 e 2017:

a) in aumento, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 4.500.000,00 sul capitolo di spesa 311730 - UPB 16.01.002 denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento";

b) in aumento, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 1.650.000,00 sul capitolo di spesa 313100 - UPB 16.03.002 denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni";

c) in diminuzione, per l'esercizio finanziario 2016, di euro 6.150.000,00 sul capitolo di spesa 321920 - UPB 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori";

d) in aumento, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 4.450.000,00 sul capitolo di spesa 311730 - UPB 16.01.002 denominato "Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie ed oneri di preammortamento";

e) in aumento, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 1.725.000,00 sul capitolo di spesa 313100 - UPB 16.03.002 denominato "Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per l'estinzione di obbligazioni";

f) in diminuzione, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 6.175.000,00 sul capitolo di spesa 321920 - UPB 15.01.002 denominato "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori".

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 5 febbraio 2018, n. 6.