§ 4.6.13 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 138.
Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:17/12/1996
Numero:138


Sommario
Art. 1.      La presente legge regionale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, persegue il fine dello snellimento delle procedure di cui [...]
Art. 2.      Gli interventi di costruzione, riparazione, ampliamento e sopraelevazione nonché di adeguamento e miglioramento sismico nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio [...]
Art. 3.      Il progetto architettonico, esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, oltre che dalla relazione tecnica generale sui lavori, è accompagnato da:
Art. 4.      Il Servizio del Genio civile accerta la completezza formale degli atti ai sensi del precedente art. 3, li acquisisce al protocollo e ne restituisce, entro 15 giorni, copia munita di attestazione [...]
Art. 5.      La denuncia dei lavori secondo le modalità indicate nei precedenti articoli sostituisce la preventiva autorizzazione di cui agli articoli 17 e 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo [...]
Art. 6.      A richiesta del costruttore, la denuncia di cui al precedente art. 2 è valida anche ai sensi e per gli effetti della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia [...]
Art. 7.      Il Committente, il Direttore dei Lavori ed il Costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato.
Art. 8.      Le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso della lett. b) del precedente articolo non si applicano per le opere costruite per conto dello Stato e degli altri Enti di cui all'ultimo comma [...]
Art. 9.      Le varianti in corso d'opera che riguardano la struttura portante, nella sua consistenza e/o nel suo comportamento, devono essere denunciate al Genio Civile prima di dare inizio alla loro [...]
Art. 10.      Nelle zone classificate sismiche è fatto obbligo al Committente o al Costruttore che esegue in proprio le opere di nominare, oltre al Direttore dei Lavori, anche il Collaudatore.
Art. 11.      Il Servizio del Genio Civile esercita attività di controllo, in modo sistematico
Art. 12.      Le opere di rilevante interesse pubblico di uso collettivo e sociale sono comunque sottoposte a controllo.
Art. 13.      Per le opere non rispondenti alle norme in materia, si procede a termini delle disposizioni contenute al Titolo III della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 14.      Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere, è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso [...]
Art. 15.      E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente legge e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Sono abrogate le leggi regionali n. 93 del 26.10.92 e n. 40 del 12.8.93.
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.6.13 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 138. [1]

Nuove norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione ed ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

(B.U. n. 24 del 23 dicembre 1996).

 

Art. 1.

     La presente legge regionale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, persegue il fine dello snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Art. 2.

     Gli interventi di costruzione, riparazione, ampliamento e sopraelevazione nonché di adeguamento e miglioramento sismico nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 sono soggette alla denuncia dei lavori, da presentare, al Sindaco del comune interessato dai lavori ed al Servizio del Genio Civile competente per territorio prima dell'inizio dei lavori.

     La denuncia dei lavori presentata al Servizio del Genio Civile deve essere redatta su apposito modello a stampa secondo le modalità previste dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 con l'indicazione del nome e cognome e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del direttore dei lavori e, del progettista delle strutture e del geologo.

     Alla denuncia dei lavori deve essere unito il progetto in duplice copia firmato dal Progettista e dal Direttore dei Lavori.

 

     Art. 3.

     Il progetto architettonico, esauriente per planimetrie, piante, prospetti e sezioni, oltre che dalla relazione tecnica generale sui lavori, è accompagnato da:

     a) dichiarazione del progettista e del calcolatore delle strutture che attesta che il progetto ed i calcoli sono stati redatti nel rispetto della legge 2.2.74 n. 64 e dei DD.MM. emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima;

     b) dichiarazione del progettista che attesta la rispondenza del progetto agli atti presentati ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia;

     c) relazione geologica, ove prevista dalla vigente normativa, che evidenzi tra l'altro le condizioni geomorfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche geotecniche dei terreni, nonché la presenza di acque sotterranee;

     d) relazione geotecnica;

     e) relazione sulle fondazioni;

     f) fascicolo dei calcoli delle strutture portanti sia in fondazione che in elevazione;

     g) i disegni esecutivi delle strutture e dei particolari costruttivi.

 

     Art. 4.

     Il Servizio del Genio civile accerta la completezza formale degli atti ai sensi del precedente art. 3, li acquisisce al protocollo e ne restituisce, entro 15 giorni, copia munita di attestazione dell'avvenuto deposito, riportandovi la data di acquisizione della denuncia ed il numero di protocollo, e ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato dai lavori.

     In caso di incompletezza degli allegati progettuali, il Genio Civile ne dà comunicazione al committente entro il termine di giorni 15 dalla data di presentazione della denuncia e sospende l'accettazione del deposito.

     L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.

 

     Art. 5.

     La denuncia dei lavori secondo le modalità indicate nei precedenti articoli sostituisce la preventiva autorizzazione di cui agli articoli 17 e 18 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restante l'obbligo della concessione edilizia o autorizzazione ad edificare prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica.

 

     Art. 6.

     A richiesta del costruttore, la denuncia di cui al precedente art. 2 è valida anche ai sensi e per gli effetti della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto richiesto dall'art. 4 della citata legge.

     Nel caso in cui il costruttore non si avvalga di quanto disposto dal precedente comma, il Servizio del Genio Civile competente accetterà il deposito con le modalità di cui alla legge n. 1086/71, ma formerà un unico fascicolo con la denuncia di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 7.

     Il Committente, il Direttore dei Lavori ed il Costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato.

     In particolare il Direttore dei lavori è responsabile dei seguenti adempimenti:

     a) conservazione in cantiere di copia degli atti depositati e firmati dal Costruttore e dallo stesso Direttore dei Lavori, muniti dell'attestato di deposito del Servizio del Genio Civile;

     b) comunicazione scritta al Genio Civile della avvenuta ultimazione delle parti strutturali.

     Tale comunicazione vale anche quale relazione a struttura ultimata per gli effetti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché la stessa risponda compiutamente a quanto richiesto dall'art. 6 della medesima legge;

     c) rilascio, ad ultimazione dei lavori, della dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle corrette tecniche di esecuzione e applicando le buone regole d'arte.

 

     Art. 8.

     Le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso della lett. b) del precedente articolo non si applicano per le opere costruite per conto dello Stato e degli altri Enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, purché dotati di un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

 

     Art. 9.

     Le varianti in corso d'opera che riguardano la struttura portante, nella sua consistenza e/o nel suo comportamento, devono essere denunciate al Genio Civile prima di dare inizio alla loro esecuzione nella forma e con gli allegati previsti al precedente art. 2.

     Negli altri casi le modifiche andranno comunque annotate dal Direttore dei Lavori nei disegni ufficiali di progetto.

     In tali casi il Collaudatore, nel certificato di collaudo, o il Direttore dei Lavori, nella dichiarazione di cui al precedente art. 7, lett. c), devono certificare, attestandolo, l'ininfluenza delle varianti apportate sulla funzione della struttura portante e depositare i disegni architettonici aggiornati in uno rispettivamente col certificato di collaudo o con la dichiarazione di cui all'art. 7 lett. D).

 

     Art. 10.

     Nelle zone classificate sismiche è fatto obbligo al Committente o al Costruttore che esegue in proprio le opere di nominare, oltre al Direttore dei Lavori, anche il Collaudatore.

     Il Collaudatore provvede al collaudo delle opere nel rispetto dell'art. 7 della Legge 5.11.1971, n. 1086, per le strutture intelaiate, e del capitolo 4 del D.M. 24.11.1987, per le strutture in muratura.

     Nel certificato di collaudo il Collaudatore deve altresì attestare l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e la rispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato a norma del precedente art. 2.

     Il rilascio del certificato d'uso o di abitabilità da parte degli organi competenti è subordinato alla presentazione della dichiarazione del direttore dei Lavori, di cui al precedente art. 7, e del certificato di collaudo, ove previsto, e per le opere soggette o sottoposte a controllo, alla presentazione, in aggiunta, del certificato di conformità di cui all'art. 28 della Legge 2.2.1974 n. 64.

     L'obbligo di cui al primo comma non sussiste per le opere riguardanti:

     a) interventi di recupero conservativo senza aumento di volume;

     b) interventi di miglioramento statico, ai sensi del punto C.9.1.2 del D.M. 24.1.1986;

     c) interventi di adeguamento sismico, ai sensi del punto C.9.1.1 del D.M. 24.1.1986, che non comportano aumento di volume superiore a mc. 200;

     d) nuove costruzioni in murature di volumetria lorda complessiva inferiore a mc. 600 con numero di piani non superiore a due;

     e) murature ed opere di sostegno in genere di altezza non superiore a ml. 3;

     f) edilizia cimiteriale privata.

 

     Art. 11.

     Il Servizio del Genio Civile esercita attività di controllo, in modo sistematico [2], per verificare il rispetto delle norme tecniche da adottare per le costruzioni in zona sismica e per accertare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione per la realizzazione delle opere, in corso od ultimate, di cui all'art. 2.

     Il controllo sistematico è effettuato ogni mese su un campione estratto a sorte pari al 10% del numero delle pratiche accettate in deposito nel mese precedente.

     Il sorteggio del campione è effettuato negli uffici del Genio Civile, in seduta pubblica, il secondo lunedì di ogni mese o, in caso di festività, il primo giorno utile successivo.

     Il Dirigente del Servizio del Genio Civile o suo Delegato presiede al sorteggio ed è assistito da due funzionari regionali che, designati dallo stesso Dirigente, provvedono alle operazioni procedurali.

     Delle operazioni di sorteggio viene redatto processo verbale sottoscritto dal Dirigente del Servizio del Genio Civile, o suo Delegato, e da due testimoni.

     I Committenti delle opere sottoposte a controllo ed i Sindaci dei comuni interessati dai lavori sono informati, con avviso del Dirigente del Servizio del Genio Civile, sull'esito del sorteggio e dell'avvio del procedimento di controllo anche al fine di consentire la loro partecipazione alle attività ispettive ed alle operazioni peritali di accertamento e verifica di cui al primo comma.

     Dell'esito negativo delle attività di controllo svolte sugli atti depositati e degli accertamenti e delle verifiche eseguite sulle opere realizzate o in corso d'opera il Dirigente del Servizio del Genio Civile dà sommaria comunicazione al Committente ed al Sindaco del Comune interessato dai lavori per il necessario adeguamento alle eventuali prescrizioni.

     Per le opere sottoposte a controllo sistematico resta fermo l'obbligo del Committente di richiedere la certificazione di cui all'art. 28 della Legge 2.2.74 n. 64.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 12.

     Le opere di rilevante interesse pubblico di uso collettivo e sociale sono comunque sottoposte a controllo.

     Tali opere riguardano:

     a) quelle di importanza primaria per la direzione e per l'esecuzione degli interventi di protezione civile, quali:

     - sedi delle Prefetture;

     - sedi comunali nonché sedi adibite ad uffici e servizi tecnici del Comune e di altri Enti pubblici;

     - caserme dei Vigili del Fuoco, con edifici annessi, ed altre caserme;

     - ospedali, case di cure, altri presidi sanitari locali;

     - quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni;

     - quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti di servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico;

     - altri edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile;

     b) quelle che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, quali:

     - scuole di ogni ordine e grado e aule di istituti universitari;

     - chiese aperte al culto;

     - stazioni ferroviarie e tranviarie, autostazioni, aerostazione, stazioni per la navigazione marittima e fluviale;

     - locali di spettacolo, intrattenimento e riunioni;

     - grandi opere e costruzioni per esposizioni o vendite all'ingrosso e al dettaglio;

     - grandi opere e costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione;

     - dighe e sbarramento di tipo vario;

     - ponti stradali;

     - grandi serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose.

     La Giunta Regionale, su iniziativa del Componente preposto ai Lavori Pubblici e Politica della Casa e su conforme parere della Conferenza dei Dirigenti dei Servizi del Genio Civile, può modificare ed integrare l'elencazione di cui al precedente comma ed emanare norme interpretative sulla consistenza delle opere sopraelencate per essere dichiarate «grandi».

 

     Art. 13.

     Per le opere non rispondenti alle norme in materia, si procede a termini delle disposizioni contenute al Titolo III della Legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Art. 14.

     Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere, è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso dell'attestato del Servizio del Genio Civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 15.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente legge e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Sono abrogate le leggi regionali n. 93 del 26.10.92 e n. 40 del 12.8.93.

 

     Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 22 della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 e fatta rivivere dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43, fino alla data ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1997, n. 110.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 1997, n. 110.