§ 80.7.74 - L. 27 ottobre 2015, n. 175.
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.7 partiti politici
Data:27/10/2015
Numero:175


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 80.7.74 - L. 27 ottobre 2015, n. 175.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

(G.U. 31 ottobre 2015, n. 254)

 

Art. 1. Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

     1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario»;

     b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

     2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

     3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, le parole: «, 12 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «e 12» e, al secondo periodo, le parole: «del beneficio di cui all'articolo 16, nonchè dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purchè in tale ultimo caso» sono sostituite dalle seguenti: «dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purchè». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 13 del 2014.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.