Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.7 partiti politici |
Data: | 27/10/2015 |
Numero: | 175 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 80.7.74 - L. 27 ottobre 2015, n. 175.
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
(G.U. 31 ottobre 2015, n. 254)
Art. 1. Disposizioni concernenti la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
1. All'articolo 9, comma 3, della
a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può altresì avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario»;
b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della
2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della
3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della
4. Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.