§ 69.4.88 - D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 129.
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:29/07/2015
Numero:129


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento
Art. 4.  Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
Art. 5.  Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
Art. 6.  Inefficacia di clausole derogatorie
Art. 7.  Diritto al trasporto
Art. 8.  Divieto di oneri aggiuntivi
Art. 9.  Accessibilità ed informazione
Art. 10.  Assistenza nei porti e a bordo delle navi
Art. 11.  Formazione
Art. 12.  Obbligo di trasporto alternativo o rimborso
Art. 13.  Informazione su cancellazioni e ritardi
Art. 14.  Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
Art. 15.  Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri
Art. 16.  Reclami
Art. 17.  Disposizioni finanziarie


§ 69.4.88 - D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 129.

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

(G.U. 19 agosto 2015, n. 191)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

     Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

     Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

     Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2014;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

     2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per vie navigabili interne.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

     b) «Autorità»: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

     c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 25 del medesimo regolamento;

     e) «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta», qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

     f) «territorio di uno Stato membro», territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute;

     g) «condizioni d'accesso», norme, orientamenti e informazioni pertinenti sull'accessibilità dei terminali portuali e delle navi, comprese le strutture per persone con disabilità o persone a mobilità ridotta;

     h) «vettore», una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;

     i) «vettore dell'Unione», un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso il territorio di uno Stato membro;

     l) «servizio passeggeri», un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato;

     m) «servizi integrati», servizi di trasporto interconnessi all'interno di una determinata area geografica, con servizio d'informazione, emissioni di biglietti ed orari unici;

     n) «vettore di fatto», un soggetto diverso dal vettore, che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente;

     o) «vie navigabili interne», un corpo idrico interno navigabile, naturale o artificiale, o sistema di corpi idrici interconnessi sfruttati per il trasporto, come laghi, fiumi o canali o una combinazione di questi;

     p) «porto», un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l'attracco di navi, da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente;

     q) «terminale portuale», un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;

     r) «nave», un'imbarcazione usata per la navigazione marittima o per vie navigabili interne;

     s) «contratto di trasporto», un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri o crociere;

     t) «biglietto», un documento in corso di validità o altro giustificativo di un contratto di trasporto;

     u) «venditore di biglietti», un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;

     v) «agente di viaggio», un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell'operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto;

     z) «operatore turistico», un organizzatore o un rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

     aa) «prenotazione», una prenotazione per la partenza specifica di un servizio passeggeri o una crociera;

     bb) «operatore del terminale», un organismo pubblico o privato nel territorio di uno Stato membro responsabile dell'amministrazione e della gestione di un terminale portuale;

     cc) «crociera», servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo;

     dd) «sinistro marittimo», il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave.

 

     Art. 3. Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento

     1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 25 del regolamento è individuato nell'Autorità di regolazione dei trasporti e svolge le seguenti funzioni:

     a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;

     b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento;

     c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.

     2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento [1].

     3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali.

     4. L'Autorità riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorità può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.

     5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento può inoltrare un reclamo all'Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorità istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

     6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorità con periodicità mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.

 

     Art. 4. Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni

     1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

     2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.

     3. L'Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:

     a) della gravità della violazione;

     b) della reiterazione della violazione;

     c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

     d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.

     4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.

     5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel fondo già previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, e dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le medesime finalità ivi previste. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale, riferibili al proprio territorio.

     6. Il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale che ha affidato ad un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.

 

Capo II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I

Sanzioni in materia di contratto di trasporto

 

     Art. 5. Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

     1. Il vettore o il venditore di biglietti che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

     2. Il vettore o il venditore di biglietti che predispone e utilizza condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

 

     Art. 6. Inefficacia di clausole derogatorie

     1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6 del regolamento.

 

Sezione II

Sanzioni per la violazione degli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta

 

     Art. 7. Diritto al trasporto

     1. Salvo che ricorrano le ragioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico che non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, esigono che la persona con disabilità o a mobilità ridotta venga accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

     2. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.

 

     Art. 8. Divieto di oneri aggiuntivi

     1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

 

     Art. 9. Accessibilità ed informazione

     1. Il vettore o l'operatore di terminale che non stabiliscono o non predispongono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

     2. Il vettore, l'operatore del terminale o l'operatore turistico che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

     3. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che non mettono a disposizione le informazioni sul viaggio, le condizioni del trasporto, in formati adeguati e accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

 

     Art. 10. Assistenza nei porti e a bordo delle navi

     1. Il vettore o l'operatore del terminale che nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, violano l'obbligo di prestare gratuitamente l'assistenza di cui all'articolo 10 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.

     2. Il vettore, l'operatore del terminale, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 11, paragrafi 4 e 5, 12 e 15, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

 

     Art. 11. Formazione

     1. Il vettore e l'operatore del terminale che violano gli obblighi attinenti alla formazione del proprio personale di cui all'articolo 14 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.   Sezione III  Sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo

 

     Art. 12. Obbligo di trasporto alternativo o rimborso

     1. Il vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

 

     Art. 13. Informazione su cancellazioni e ritardi

     1. Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo.

 

     Art. 14. Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

     1. Il vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero.

 

Sezione IV

Sanzioni in materia di informazione e reclami

 

     Art. 15. Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri

     1. Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri le informazioni sul viaggio di cui all'articolo 22 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.

     2. Il vettore, l'operatore del terminale e, se del caso, l'autorità portuale che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

 

     Art. 16. Reclami

     1. Il vettore e l'operatore del terminale che non istituiscono e non dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dall'articolo 24 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.

     2. Il vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 17. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Comma così modificato dall'art. 37 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.