Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 04/11/2015 |
Numero: | 186 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 41.7.351 - D.Lgs. 4 novembre 2015, n. 186.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.
(G.U. 25 novembre 2015, n. 275)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
Visto il
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. Il titolo del
1. Dopo l'articolo 1 del
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede.».
1. Al
a) all'articolo 3, comma 3, le parole: «facoltà dei cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «facoltà degli interessati»;
b) all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «I cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;
d) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.»;
e) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;
f) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini» sono sostitute dalle seguenti: «nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini»;
g) all'articolo 15, comma 3, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessati»;
i) all'articolo 28, comma 3, le parole: «I cittadini residenti in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;
l) all'articolo 32, comma 1, le parole: «I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati hanno facoltà di usare la lingua ladina»;
m) all'articolo 32, comma 4, le parole: «Resta fermo il diritto dell'interessato appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo il diritto dell'interessato»;
n) all'articolo 32, comma 4, secondo periodo, la parola: «cittadino» è sostituita dalla seguente: «interessato»;
o) all'articolo 32, comma 6, sostituire le parole: «il cittadino» con le seguenti: «la persona».