Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.6 organizzazione amministrativa |
Data: | 12/11/2015 |
Numero: | 182 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 14.6.43 - L. 12 novembre 2015, n. 182.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
(G.U. 18 novembre 2015, n. 269)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, n. 146
All'articolo 1 è premesso il seguente:
«Art. 01. (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). - 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione».
All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «l'apertura al pubblico» è inserita la seguente: «regolamentata», dopo le parole: «di musei» sono inserite le seguenti: «e altri istituti», dopo le parole: «all'articolo 101» sono inserite le seguenti: «, comma 3,» e le parole: «del
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1 bis. (Clausola di neutralità finanziaria). - 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».