§ 14.6.42 - D.L. 20 settembre 2015, n. 146.
Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.6 organizzazione amministrativa
Data:20/09/2015
Numero:146


Sommario
Art. 01.  (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura).
Art. 1.  Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali
Art. 1 bis.  (Clausola di neutralità finanziaria).
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 14.6.42 - D.L. 20 settembre 2015, n. 146. [1]

Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

(G.U. 21 settembre 2015, n. 219)

 

Art. 01. (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). [2]

     1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione

 

     Art. 1. Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali

     1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: "di vigilanza sui beni culturali;" sono aggiunte le seguenti: "l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;" [3].

 

     Art. 1 bis. (Clausola di neutralità finanziaria). [4]

     1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 9, 77 e 87 della Costituzione;

     Visto gli articoli 3 e 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

     Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     EMANA

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali

     1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: "di vigilanza sui beni culturali;" sono aggiunte le seguenti: "l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;".

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 12 novembre 2015, n. 182.

[2] Articolo premesso dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.