Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.6 organizzazione amministrativa |
Data: | 20/09/2015 |
Numero: | 146 |
Sommario |
Art. 01. (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). |
Art. 1. Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali |
Art. 1 bis. (Clausola di neutralità finanziaria). |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 14.6.42 - D.L. 20 settembre 2015, n. 146. [1]
Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
(G.U. 21 settembre 2015, n. 219)
Art. 01. (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). [2]
1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione
Art. 1. Modifiche alla
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della
Art. 1 bis. (Clausola di neutralità finanziaria). [4]
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 77 e 87 della Costituzione;
Visto gli articoli 3 e 101 del
Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure che assicurino la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche alla
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo premesso dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.