§ 5.1.247 - L.R. 11 maggio 2015, n. 11.
Nuove norme in materia di soccorso alpino.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:11/05/2015
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Riconoscimento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico veneto
Art. 2.  Soccorso ed elisoccorso
Art. 3.  Scuole ed attività specialistiche
Art. 4.  Rete radio
Art. 5.  Prestazioni
Art. 6.  Segni distintivi
Art. 7.  Comitato di indirizzo e controllo
Art. 8.  Finanziamento delle attività
Art. 9.  Norma finanziaria
Art. 10.  Norma transitoria
Art. 11.  Norma di abrogazione


§ 5.1.247 - L.R. 11 maggio 2015, n. 11.

Nuove norme in materia di soccorso alpino.

(B.U. 15 maggio 2015, n. 48)

 

Art. 1. Riconoscimento e potenziamento del soccorso alpino e speleologico veneto

1. La Regione del Veneto, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” e successive modificazioni ed ai sensi dell’articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, riconosce e promuove l’attività del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASV - CNSAS, rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell’ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative.

 

     Art. 2. Soccorso ed elisoccorso

1. La Regione del Veneto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 74 del 2001, si avvale del SASV - CNSAS per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SASV - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie, attraverso il numero unico 118 e con le centrali operative del Numero unico di emergenza europeo 112 (NUE 112), attraverso il 112 di cui alla direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) e successive modificazioni ed alla normativa nazionale di recepimento.

2. La Regione del Veneto, anche in osservanza al comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 74 del 2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del SASV - CNSAS nelle centrali operative NUE 112 di cui al comma 1 sia a valenza regionale sia a valenza provinciale o interprovinciale.

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie si avvalgono di personale SASV - CNSAS, tramite idonee convenzioni onerose stipulate con il SASV - CNSAS stesso, ovvero con le sue articolazioni territoriali. Tali convenzioni disciplinano anche la formazione, l’aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle aziende sanitarie, ai sensi della legge n. 74 del 2001.

4. L’attività di soccorso di carattere non sanitario del SASV - CNSAS nell’ambito regionale si svolge anche mediante l’utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 3. Scuole ed attività specialistiche

1. La Regione del Veneto sostiene le Scuole regionali ed interregionali e la Commissione tecnica regionale del SASV - CNSAS e si avvale del SASV - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

 

     Art. 4. Rete radio

1. La Regione del Veneto favorisce la dotazione in capo al SASV - CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118 e delle centrali operative NUE 112 di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, quando il SASV - CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SASV - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d’uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

 

     Art. 5. Prestazioni

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando siano richiesti da quest’ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

3. La Giunta regionale, sentito il SASV - CNSAS per la parte di competenza, aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell’utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione del Veneto.

4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda unità locale sociosanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all’area montana.

 

     Art. 6. Segni distintivi

1. Il SASV - CNSAS è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 118 del SUEM e il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva n. 2002/22/CE e successive modificazioni e dalla normativa nazionale di recepimento.

 

     Art. 7. Comitato di indirizzo e controllo

1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alle competenti commissioni consiliari.

2. La Giunta regionale nomina un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge. Alle riunioni del comitato possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.

 

     Art. 8. Finanziamento delle attività

1. La Giunta regionale finanzia annualmente le spese per l’erogazione dei servizi garantiti dal SASV - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nelle convenzioni e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese per:

a) l’attività formativa, l’attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;

b) l’attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l’attività del personale dipendente e del personale SASV - CNSAS;

c) l’attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;

d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all’articolo 1 della presente legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SASV - CNSAS.

2. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV - CNSAS mediante convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma 39 dell’articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l’anno 2003.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 650.000,00 per l’esercizio 2015, si provvede con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione denominata “Finanziamento attività del soccorso alpino - Sanità” (Funzione obiettivo F0019 “Tutela della salute”; Area Omogenea A0040 “Tutela della salute”), la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente quella dell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo U/101703) del bilancio di previsione 2015.

2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2016, si provvede con le risorse allocate nell’upb di nuova istituzione denominata “Finanziamento interventi strutturali in materia di soccorso alpino - Protezione civile” (Funzione obiettivo F0017 “Protezione civile”; Area Omogenea A0036 “Protezione civile”), la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente, nell’esercizio 2016, quella dell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese d’investimento” del bilancio pluriennale 2015-2017.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

 

     Art. 10. Norma transitoria

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, così come previsti e disciplinati dalla legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 “Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino”, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

 

     Art. 11. Norma di abrogazione

1. La legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 “Nuove disposizioni in materia di soccorso alpino” è abrogata.