Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 04/08/2015 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 1/2009 |
Art. 2. Direzioni. Modifiche all'articolo 4 ter della l.r. 1/2009 |
Art. 3. Composizione del comitato di direzione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 1/2009 |
Art. 4. Competenze dei direttori. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009 |
Art. 5. Competenze dei responsabili di settore. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2009 |
Art. 6. Vacanza dell’incarico del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009 |
Art. 7. Mobilità dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 1/2009 |
Art. 8. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 1/2009 |
Art. 9. Conflitto di interesse. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 5/2008 |
Art. 10. Scadenza del rapporto di lavoro del direttore dell’ARS. Modifiche all’articolo 82 decies della l.r. 40/2005 |
§ 2.1.314 - L.R. 4 agosto 2015, n. 63.
Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.
(B.U. 7 agosto 2015, n. 40)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 27 luglio 2015;
Considerato quanto segue:
1. È necessario modificare alcune disposizioni della
2. È necessario semplificare le procedure, già previste in legge, di possibile diversa assegnazione, nel corso della legislatura, di responsabili di segreteria dagli uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale alle segreterie dei gruppi consiliari, eliminando il vincolo della dimensione del gruppo;
3. È necessario disporre l'abrogazione dell'articolo 12, comma 1, lettera j), della
4. È necessario introdurre una disposizione relativa al rapporto di lavoro del direttore dell’Agenzia regionale di sanità (ARS), a completamento delle modifiche apportate all’articolo 82 decies della
Approva la presente legge
Art. 1. Competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 4 bis della
1. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 4 bis della
2. Dopo la lettera g) del comma 3 dell’articolo 4 bis della
“ g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell’ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j); ”.
Art. 2. Direzioni. Modifiche all'articolo 4 ter della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 ter della
“ b) l’attuazione delle politiche settoriali; ”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 ter della
“ b bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale. ”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 ter della
“ 2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell’ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente. ”.
Art. 3. Composizione del comitato di direzione. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 4. Competenze dei direttori. Modifiche all’articolo 7 della
1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 7 della
“ k bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera a) della
2. Dopo la lettera k bis) del comma 1 dell’articolo 7 della
“ k ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica. ”.
3. Il comma 3 dell’articolo 7 della
“ 3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale. ”.
Art. 5. Competenze dei responsabili di settore. Modifiche all’articolo 9 della
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della
“ b bis) assicura, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, l’apporto del proprio settore al perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis); ”.
Art. 6. Vacanza dell’incarico del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della
Art. 7. Mobilità dei dirigenti. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 2 dell’articolo 18 della
2. Il comma 5 dell’articolo 18 della
Art. 8. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 51 della
1. Al comma 3 dell’articolo 51 della
Art. 9. Conflitto di interesse. Modifiche all'articolo 12 della
1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 10. Scadenza del rapporto di lavoro del direttore dell’ARS. Modifiche all’articolo 82 decies della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 82 decies della
“ 3 bis. Il rapporto di lavoro del direttore dell’ARS, in essere alla data di entrata in vigore del presente comma, prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto. ”.