§ 4.2.54 - L.R. 23 marzo 2015, n. 4.
Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:23/03/2015
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 1-bis della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7.
Art. 2.  Pari opportunità nel Consiglio camerale.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7.
Art. 4.  Compiti del Consiglio camerale.
Art. 5.  Norma transitoria.


§ 4.2.54 - L.R. 23 marzo 2015, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano).

(B.U. 31 marzo 2015, n. 13 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 1-bis della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-bis (Potestà statutaria) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Lo statuto stabilisce, altresì, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi negli organi collegiali delle Camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.".

 

     Art. 2. Pari opportunità nel Consiglio camerale.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1982 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis. Pari opportunità nel Consiglio camerale

1. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50.".

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7.

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1982 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita proporzionalmente alla sua consistenza nel Consiglio camerale, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 50. Lo statuto individua le modalità elettorali per garantire il rispetto del principio di pari opportunità.".

 

     Art. 4. Compiti del Consiglio camerale.

1. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale. Designa il Collegio dei revisori dei conti.

Tale designazione può avvenire anche tramite sorteggio tra gli iscritti all'albo dei revisori legali che si siano proposti previa richiesta di almeno il 40 per cento dei componenti il Consiglio camerale.

 

     Art. 5. Norma transitoria.

1. Le Camere adottano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le modifiche statutarie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4.