§ 4.2.51 - L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 “Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:24/10/2007
Numero:3


Sommario
Art. 1. 1. L’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente
Art. 2. 1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è inserito il seguente
Art. 3.  (Attribuzione e compiti delle Camere)
Art. 4.  (Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerali)
Art. 5. 1. L’articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente
Art. 6. 1. L’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 7. 1. L’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente
Art. 8.  (Vicepresidente della Giunta camerale)
Art. 9.  (Collegio dei revisori)
Art. 10.  (Cause di decadenza degli organismi camerali)
Art. 11. 1. L’articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente
Art. 12. 1. L’articolo 19 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente
Art. 13. 1. L’articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente
Art. 14. 1. L’articolo 29 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente
Art. 15.  (Abrogazione di norme)
Art. 16.  (Adeguamento degli statuti camerali)
Art. 17.  (Testo unico)


§ 4.2.51 - L.R. 24 ottobre 2007, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 “Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano” e successive modificazioni

(B.U. 30 ottobre 2007, n. 44 - S.O. n. 2)

 

Art. 1.

1. L’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Natura delle Camere)

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.

2. Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende alla intera circoscrizione provinciale.

3. Nelle disposizioni della presente legge le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di “Camere”.”.

 

     Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è inserito il seguente:

“Art. 1-bis

(Potestà statutaria)

1. In conformità ai principi della presente legge, alle Camere è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

a) l’organizzazione delle Camere;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

d) le forme di partecipazione.”.

 

     Art. 3. (Attribuzione e compiti delle Camere)

1. Al primo trattino del terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è anteposto il seguente:

“ - provvedono alla tenuta del Registro delle imprese;”.

2. Dopo il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è inserito il seguente:

“Le Camere possono tra l’altro:

- promuovere l’arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

- predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché istituire servizi di mediazione;

- promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

- promuovere l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2601 del codice civile.”.

 

     Art. 4. (Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerali)

1. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, le parole “Le Camere, secondo le attribuzioni ad esse conferite, possono, mediante deliberazione di esclusiva competenza del Consiglio camerale:” sono sostituite dalle parole “Le Camere possono:”.

 

     Art. 5.

1. L’articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Composizione e durata in carica del Consiglio camerale)

1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è fissato in quarantasette membri, di cui:

a) quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell’agricoltura, dell’artigiana-to, dell’industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della rispettiva provincia di appartenenza; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;

b) due consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio spetta almeno la metà del numero dei componenti.

3. Gli statuti delle Camere possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre.

4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.”.

 

     Art. 6.

1. L’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Disposizioni per la nomina dei membri del Consiglio camerale)

1. Gli statuti delle Camere definiscono la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

2. Gli statuti delle Camere definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

3. I criteri generali di ripartizione, le modalità di designazione ed i ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti sono stabiliti dal regolamento regionale.

4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.”.

 

     Art. 7.

1. L’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Compiti del Consiglio camerale)

1. Il Consiglio approva lo statuto e le relative modifiche.

2. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale e nomina il Collegio dei revisori dei conti.

3. Il Consiglio approva il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio.

4. Il Consiglio, con mozione motivata esprime la sfiducia e determina la revoca della Giunta e del suo Presidente.

5. Il Consiglio delibera l’istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale.

6. Nell’ambito delle materie di competenza camerale, il Consiglio promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni di carattere generale, le quali siano sottoposte alla Camera dalla Regione, dalle Province o da altri enti locali o dai singoli componenti il Consiglio.

7. Il Consiglio pronuncia la decadenza dei componenti degli organi nei casi previsti dall’articolo 15.

8. Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie entro i termini previsti dallo statuto per l’approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi quando lo stabilisca il Presidente o lo richiedano la Giunta o almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso.

9. Per la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti camerali.”.

 

     Art. 8. (Vicepresidente della Giunta camerale)

1. Il terzo ed il quarto comma dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti.

Per la Camera di Bolzano, il o un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.”.

 

     Art. 9. (Collegio dei revisori)

1. Nel primo comma dell’articolo 13 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati dalla Giunta della Provincia autonoma competente.”.

 

     Art. 10. (Cause di decadenza degli organismi camerali)

1. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 7 ottobre 1988, n. 22 le parole “o vengano sostituiti a richiesta degli organismi designanti” sono soppresse.

 

     Art. 11.

1. L’articolo 16 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Modalità di adozione delle deliberazioni camerali)

1. Le deliberazioni degli organi camerali sono adottate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.

3. Le deliberazioni consiliari di elezione della Giunta, del Presidente e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonché le deliberazioni consiliari per l’istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.

5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Le deliberazioni degli organi camerali, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all’albo camerale per la durata di otto giorni consecutivi.”.

 

     Art. 12.

1. L’articolo 19 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Finanziamento delle Camere)

1. Il finanziamento delle Camere è assicurato dalle seguenti entrate:

a) dal diritto annuale determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;

b) dai diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) dai contributi previsti da leggi dello Stato, della Regione, della Provincia autonoma, corrispettivi previsti da convenzioni e in relazione a particolari attribuzioni delle Camere;

d) dai contributi a carico dello Stato a titolo di corrispettivo per l’esercizio di funzioni di interesse generale esercitate in ordine e per conto della pubblica amministrazione;

e) dai proventi derivanti dalla gestione di attività o dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

f) dai contributi volontari, lasciti e donazioni;

g) da altre entrate e contributi.”.

 

     Art. 13.

1. L’articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 25

(Trasmissione di atti delle Camere)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra le Province e le Camere, le stesse trasmettono il programma delle attività, il preventivo di esercizio e le sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio.

2. Le Province possono richiedere alle Camere atti e notizie sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti, in relazione al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei rapporti finanziari, di contenimento della spesa pubblica e di attuazione degli accordi programmatici.”.

 

     Art. 14.

1. L’articolo 29 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

(Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. La Provincia rispettivamente competente esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o di mancata costituzione.

2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

c) nel caso di mancata elezione del Presidente.

3. Nell’ipotesi di mancata approvazione nei termini statutari del preventivo economico o del bilancio di esercizio senza che sia stato predisposto dalla Giunta camerale il relativo progetto, il Presidente della Provincia nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini statutari il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Provincia assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri della Camera, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.”.

 

     Art. 15. (Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 9, comma 3, 24, 26, 27 e 28 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

 

     Art. 16. (Adeguamento degli statuti camerali)

1. Le Camere adeguano i propri statuti entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la Giunta provinciale rispettivamente competente diffida la Camera inadempiente a provvedere entro novanta giorni. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio camerale inadempiente ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni.

 

     Art. 17. (Testo unico)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti sull’ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, senza introdurvi modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale.