§ 5.2.241 - L.R. 3 dicembre 2015, n. 31.
Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:03/12/2015
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Esiti del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015
Art. 2.  Parte accantonata e parte vincolata del risultato di amministrazione
Art. 3.  Istituzione Fondo crediti dubbia esigibilità
Art. 4.  Rideterminazione risultato di amministrazione
Art. 5.  Copertura del disavanzo determinatosi in sede di rendiconto 2014
Art. 6.  Copertura del disavanzo determinatosi in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015
Art. 7.  Variazioni estinzione anticipata indebitamento
Art. 8.  Variazioni dotazioni finanziarie e disposizioni varie
Art. 9.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2015, n. 22 (Incrementi dotazioni finanziarie)
Art. 10.  Pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati al 31 dicembre 2014 - anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del [...]
Art. 11.  Sostituzione della tabella E allegata alla legge regionale 8 maggio 2015 n. 10 e alla legge regionale n. 5 del 2015 (elenco opere infrastrutturali di interesse regionale)
Art. 12.  Variazioni di bilancio
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 5.2.241 - L.R. 3 dicembre 2015, n. 31.

Adeguamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.

(B.U. 4 dicembre 2015, n. 55)

 

Art. 1. Esiti del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015

1. Per effetto del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 39/12 del 5 agosto 2015, sono attuate in via amministrativa le reimputazioni delle entrate e delle spese sia di parte corrente e sia di parte capitale (allegati A1, A2, B1, B2), recepite con la presente legge.

2. Le reimputazioni di parte corrente hanno generato:

a) per l'anno 2015 entrate pari a euro 339.898.102,57 e spese pari a euro 325.387.652,32; la differenza ha prodotto, per l'anno 2015, un avanzo tecnico da destinare pari a euro 14.510.450,25;

b) per l'anno 2016 entrate pari a euro 42.928.486,47 e spese pari a euro 44.284.095,26; la differenza ha prodotto, per l'anno 2016, un disavanzo tecnico da ripianare pari a euro 1.355.608,79;

c) per l'anno 2017 entrate pari a euro 295.983.643,97 e spese pari a euro 2.133.774,23; la differenza ha prodotto, per l'anno 2017, un avanzo tecnico da destinare pari a euro 293.849.869,74;

d) per gli anni successivi entrate pari a euro 308.969.734,52 e spese pari a euro 525.454,54; la differenza ha prodotto, per gli anni successivi, un avanzo tecnico da destinare pari a euro 308.444.279,98.

3. Le reimputazioni di parte capitale hanno generato entrate complessive pari a euro 1.755.895.844,65 e spese complessive pari a euro 2.249.827.979,70. La differenza ha formato il Fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte capitale da iscriversi in entrata e pari a euro 493.932.135,05 per il 2015 e, nelle annualità successive, come da allegati C1 e C2 (UPB E430.001).

4. Le variazioni al cronoprogramma degli accertamenti ed impegni reimputati, di cui agli allegati C1, C2, D1 e D2, sono effettuati mediante provvedimenti a firma dei dirigenti di servizio competenti, previo parere vincolante del dirigente del servizio bilancio della Direzione generale dei servizi finanziari.

5. Le variazioni al cronoprogramma degli accertamenti ed impegni reimputati che non hanno generato FPV, di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2, e le variazioni di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono autorizzate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia e di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio. L'eventuale copertura finanziaria è prioritariamente individuata mediante variazione compensativa nell'ambito della medesima UPB, sino al 31 dicembre 2015, e all'interno dello stesso programma a partire dal 1° gennaio 2016; tenuto conto della tipologia di spesa, la copertura finanziaria può inoltre essere individuata mediante variazione dal capitolo SC08.0001 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" (UPB S08.01.001).

 

     Art. 2. Parte accantonata e parte vincolata del risultato di amministrazione

1. Ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, la parte accantonata del risultato di amministrazione di cui all'articolo 4 è rappresentata dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, dal Fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti e dal Fondo per l'assolvimento delle obbligazioni persistenti in capo all'Amministrazione regionale derivanti dalla soppressione dei fondi di garanzia a favore delle imprese, che ammontano, rispettivamente, ad euro 18.844.697,24, euro 530.000.000,00 ed euro 26.543.224,10. Tali importi sono stati determinati in sede di rendiconto 2014, approvato con legge regionale 14 settembre 2015, n. 23 (Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2014), ed in sede di riaccertamento straordinario dei residui, e sono appostati in bilancio (UPB S08.02.005) con le variazioni di cui all'articolo 12.

2. Ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, la parte vincolata del risultato di amministrazione derivante da leggi e principi contabili e da trasferimenti, così come determinata in sede di riaccertamento straordinario dei residui ammonta, rispettivamente, a euro 240.243.993,25 e euro 82.727.347,97 ed è appostata in bilancio (UPB S08.02.005) con le variazioni di cui all'articolo 12.

 

     Art. 3. Istituzione Fondo crediti dubbia esigibilità

1. Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, è stanziato un accantonamento (UPB S08.01.010) al Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato, secondo le modalità di cui al punto 3.3 del principio della contabilità finanziaria, in euro 15.020.301,52 per l'anno 2015 e, rispettivamente, euro 1.331.933,00, ed euro 1.271.517,91 per gli anni 2016 e 2017, come da relazione illustrativa (All. N). Alla copertura si provvede con le variazioni di bilancio di cui agli articoli 8, commi 2 e 6, e 12.

 

     Art. 4. Rideterminazione risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, approvato con legge regionale n. 23 del 2015 e pari ad euro -504.971.572,63 per effetto di debito autorizzato e non contratto, è rideterminato al 1° gennaio 2015 in euro -1.510.597.229,28, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e dei vincoli ed accantonamenti al risultato di amministrazione di cui all'articolo 2 (All. E2).

2. Il maggior disavanzo comprendente le quote vincolate ed accantonate da riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, rispetto alle risultanze del rendiconto 2014, è determinato in euro 1.005.625.656,65 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo i correlati principi contabili.

3. Quota parte dei vincoli da legge e principi contabili di cui all'articolo 2, pari ad euro 36.951.240,97, è cancellata per effetto delle variazioni compensative effettuate in via amministrativa, nelle more dell'approvazione della presente legge, sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli del bilancio 2015 per consentire il sostenimento della correlata spesa, come segue:

a) per euro 17.981.340,30 mediante variazione in diminuzione di pari importo dell'UPB S08.01.001 (capitolo SC08.0001 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine") e in aumento dei capitoli e per gli importi di cui all'allegato F2;

b) per euro 18.969.900,67 mediante variazione in diminuzione di pari importo dell'UPB S01.03.010 (Spese per interventi di programmazione negoziata e per l'attuazione del PRS) e in aumento dei capitoli e per gli importi di cui all'allegato F2.

4. Per effetto del comma 3 il maggior disavanzo di cui al comma 2, è rideterminato in euro 968.674.415,68 (All. F1).

 

     Art. 5. Copertura del disavanzo determinatosi in sede di rendiconto 2014

1. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura del disavanzo di amministrazione per debito autorizzato e non contratto risultante dal rendiconto 2014, approvato con la legge regionale n. 23 del 2015, pari a euro 504.971.572,63 e determinatosi per effetto dell'accantonamento al Fondo a garanzia della reiscrizione dei residui perenti per spese in c/capitale, mediante ricorso all'indebitamento, da contrarre solo per effettive esigenze di cassa.

2. A tal fine è autorizzato, per l'anno 2015, il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 504.971.572,63 e per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di interesse non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 35.731.514,58 per l'anno 2016 e in euro 25.645.917,96 per ciascuno degli anni dall'anno 2017 al 2045 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

 

     Art. 6. Copertura del disavanzo determinatosi in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015

1. Il disavanzo di amministrazione pari a euro 968.674.415,68 (All. F1), è ripianato, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 538, lettera b), punto 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 32.289.147,19 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2045 (UPB S08.02.005).

2. Per l'anno 2015 l'onere di euro 32.289.147,19 è ripianato per euro 14.510.450,25 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), attraverso la reimputazione di maggiori entrate rispetto alle spese di parte corrente come all'articolo 1, comma 2, lettera a) (All. E1) e per la restante parte pari a euro 17.778.696,94 (UPB E121.001) attraverso lo stanziamento di maggiore entrata di cui all'articolo 8, comma 1.

3. La copertura finanziaria delle quote annuali di ripiano del disavanzo di cui al comma 2, per l'annualità 2016 è data dalle variazioni in diminuzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4, e per la restante parte attraverso le variazioni in diminuzione dello stanziamento del Fondo perenzioni (UPB S08.01.004) per euro 16.237.203,57 e del Fondo spese obbligatorie (UPB S08.01.001) per euro 10.000.000; per l'annualità 2017 è data dalle variazioni in diminuzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4, come elencate nell'articolo 12.

 

     Art. 7. Variazioni estinzione anticipata indebitamento

1. A seguito di approvazione del rendiconto 2014 e del risultato di amministrazione a chiusura dell'esercizio medesimo, è cancellato lo stanziamento pari a euro 50.000.000 sull'UPB E000.002 (Utilizzo del saldo positivo di cassa destinato all'abbattimento del debito, ex art. 9, L. 243/2012) ed è ridotta di pari importo la quota di estinzione anticipata dell'indebitamento a valere sul bilancio 2015 (UPB S08.01.006).

2. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 lo stanziamento dell'UPB S08.01.006 destinato all'estinzione anticipata dell'indebitamento è ridotto di euro 50.000.000, fermo restando il rispetto della destinazione delle riserve erariali di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per effetto della minore estinzione anticipata di cui ai commi 1 e 2 e delle variazioni dei tassi è autorizzato per l'anno 2015 un maggior stanziamento in spesa per euro 5.889.775,00 (UPB S08.01.006) e un minore stanziamento per euro 1.832.745,25 (UPB S08.01.005); la differenza è coperta attraverso lo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1 (UPB E121.001).

4. Le complessive riduzioni di spesa tra quota capitale e quota interessi (UPB S08.01.005 UPB S08.01.006) che, per effetto della presente legge, si manifestano sul bilancio 2016 e 2017, sono utilizzate a copertura del disavanzo di cui all'articolo 6, comma 3 da ripianare nelle medesime annualità.

5. Le variazioni di bilancio sul pluriennale che danno copertura al presente articolo sono elencate nell'articolo 12.

 

     Art. 8. Variazioni dotazioni finanziarie e disposizioni varie

1. Per effetto del riconoscimento di un maggior gettito IRPEF a valere sull'annualità 2014 è stanziata nel bilancio 2015 una maggiore entrata per pari a euro 47.419.739,36 (UPB E121.001).

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 dà copertura al ripiano residuo della quota di disavanzo da riaccertamento di cui all'articolo 6, comma 2, pari a euro 17.778.696,94, ai maggiori oneri residui per mutui contratti come da articolo 7, comma 3, pari a euro 4.057.029,75, all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità come da articolo 3, comma 1, pari a euro 15.020.301,52, e per la differenza pari a euro 10.563.711,15 è destinato al Fondo spese obbligatorie (UPB S08.01.001) come da variazioni di bilancio di cui all'articolo 12.

3. Nell'anno 2015 è ridotto lo stanziamento pari a euro 5.501.000,00 sull'UPB S05.01.003 (capitolo SC05.0051) con corrispondente riduzione di pari importo dello stanziamento in entrata, UPB E421.006.

4. Le variazioni di spesa in diminuzione di cui all'articolo 7, comma 4, che per l'anno 2016 ammontano a euro 8.739.485,42 sono utilizzate a copertura parziale della quota annuale del disavanzo da riaccertamento per euro 6.051.943,62, dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 1.331.933,01 e per euro 1.355.608,79 per il disavanzo corrente che si genera per effetto delle reimputazioni come da articolo 1, comma 2, lettera b).

5. Le variazioni di spesa in diminuzione di cui all'articolo 7, comma 4, che per l'anno 2017 ammontano a euro 56.184.951,04 sono utilizzate a copertura dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per euro 1.271.517,91 e la restante parte per euro 54.913.433,13 è portata all'incremento dello stanziamento del Fondo spese obbligatorie del medesimo anno, come da variazioni di bilancio di cui all'articolo 12. L'articolo 1, comma 2, lettera c), evidenzia, per l'anno 2017, un avanzo tecnico da destinare pari a euro 293.849.869,74 che è utilizzato a copertura del disavanzo da riaccertamento e conseguente riduzione del periodo temporale di ripiano, come da variazioni di cui all'articolo 12.

6. Il comma 37 dell'articolo 29 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è soppresso.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2015, n. 22 (Incrementi dotazioni finanziarie)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2015, n. 22 (Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie), è sostituito dal seguente:

"2. Limitatamente all'anno 2015, in sede di prima applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai fini della reiscrizione di somme la cui correlativa entrata risulti riscossa o versata, anche a chiusura dell'esercizio 2014, per gli usi e con le modalità previsti nell'articolo 19 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), è autorizzato lo stanziamento di euro 16.658.000 in conto dell'UPB S08.01.001.".

 

     Art. 10. Pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati al 31 dicembre 2014 - anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2015

1. Al fine di provvedere alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) sono istituiti nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, il Fondo speciale per la restituzione della anticipazione concessa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015 (UPB S08.01.013), e il capitolo di entrata denominato "Entrata da anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015 per pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati al 31 dicembre 2014" (UPB E510.002), con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 215.657.793,36.

2. Il Fondo di cui al comma 1 non è soggetto ad impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata, per l'importo della anticipazione erogata al netto della quota capitale già pagata. La quota accantonata al Fondo di cui al comma 1 è applicata parzialmente al bilancio dell'esercizio successivo per il finanziamento della quota capitale di rimborso dell'anticipazione erogata.

3. Il rimborso annuale dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 è fissato in un periodo pari a trenta anni, a rate costanti con pagamento della prima rata nell'esercizio 2016. Il rimborso annuale, per quota capitale e interessi, è quantificato in euro 11.339.000,00 per l'esercizio 2016 ed in euro 8.643.000,00 per ciascun esercizio finanziario successivo all'anno 2016, nell'ambito delle UPB S08.01.006 e UPB S08.01.005.

4. La copertura degli oneri di cui al comma 2 è individuata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, con le variazioni di bilancio di cui all'articolo 12.

5. Nel caso in cui la rata costante del piano di ammortamento di cui al comma 2 risulti differente rispetto all'importo stanziato nei capitoli di bilancio per il pagamento della stessa, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare la rimodulazione degli importi iscritti nei commi 1 e 2.

 

     Art. 11. Sostituzione della tabella E allegata alla legge regionale 8 maggio 2015 n. 10 e alla legge regionale n. 5 del 2015 (elenco opere infrastrutturali di interesse regionale)

1. Al fine di consentire la corretta imputazione contabile del mutuo autorizzato con l'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015, secondo le regole dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, la tabella E allegata alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Sostituzione della tabella E allegata alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 - legge finanziaria 2015), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato Q. È autorizzata la copertura finanziaria degli interventi anche per gli anni non compresi nel bilancio previsionale.

2. Sono conseguentemente rimodulati gli stanziamenti in entrata e spesa attraverso le variazioni di bilancio come previsto nell'articolo 12.

 

     Art. 12. Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione delle entrate 2015 e pluriennale 2015-2017 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati G1 e G2.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare del totale stato di previsione delle entrate del bilancio, redatto in termini di UPB e, a fini conoscitivi, in termini di titoli, tipologie e categorie, è incrementato per l'anno 2015 di euro 1.727.040.218,41 e di euro 1.235.688.344,00 rispettivamente per competenza e per cassa, e di euro 660.708.897,94 ed euro 620.855.028,92 per la competenza rispettivamente degli anni 2016 e 2017 [1].

3. Nello stato di previsione delle spese 2015 e pluriennale 2015-2017 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati H1 e H2.

4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare del totale stato di previsione delle spese del bilancio, redatto in termini di UPB e, a fini conoscitivi, in termini di missioni e programmi, è incrementato per l'anno 2015, di euro 1.727.040.218,41 e di euro 1.034.866.713,35 rispettivamente per competenza e per cassa, e di euro 673.874.948,15 ed euro 778.181.210,27 per la competenza rispettivamente degli anni 2016 e 2017 [2].

5. Sono inoltre approvati:

a) il prospetto concernente la composizione, per UPB e per titoli, tipologie e categorie, del fondo pluriennale vincolato c/capitale in entrata per ciascun anno del triennio 2015-2017 (All. C1 e C2);

b) il prospetto concernente la composizione, per UPB e per missioni, programmi e titoli, del fondo pluriennale vincolato c/capitale in spesa per ciascun anno del triennio 2015-2017 (All. D1 e D2);

c) la relazione tecnica e il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità del triennio 2015-2017 (All. N);

d) il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio (All. O);

e) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (All. P);

f) la tabella E (Elenco opere infrastrutturali di interesse regionale) (All. Q).

 

     Art. 13. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

 

Allegati [3]

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 11.

[3] Modificati dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2016, n. 11.