§ 3.1.162 - L.R. 26 ottobre 2015, n. 22.
Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:26/10/2015
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10)
Art. 2.  (Norme finali)
Art. 3.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 4.  (Clausola d’urgenza)


§ 3.1.162 - L.R. 26 ottobre 2015, n. 22.

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).

(B.U. 29 ottobre 2015, n. 43)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10)

1. Il comma 13, dell'articolo 13, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) è sostituito dal seguente:

"13. Ai membri del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore al 10 per cento dell'indennità annuale lorda. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento per disciplinare le modalità di computo del rimborso".

 

     Art. 2. (Norme finali)

1. Il regolamento di cui al comma 13, dell’articolo 13, della l.r. 10/1995, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, è approvato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio sostenute dai membri del Collegio sindacale individuate dall’articolo 13, comma 13, della l.r. 10/1995, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai membri in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. La proposta di legge non prevede oneri a carico del bilancio regionale. Sono previsti solo risparmi di spesa.

 

     Art. 4. (Clausola d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.