§ 4.6.55 - L.R. 5 agosto 2014, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:05/08/2014
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e [...]
Art. 2.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 1/2014)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 15 della l.r. 1/2014)
Art. 4.  (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 1/2014)
Art. 5.  (Inserimento dell’articolo 24 bis della l.r. 1/2014)


§ 4.6.55 - L.R. 5 agosto 2014, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)

(B.U. 6 agosto 2014, n. 10)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 1/2014 è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 1/2014)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 1/2014, sono aggiunte le parole: “ , nel rispetto delle funzioni dell’Agenzia di cui all’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 15 della l.r. 1/2014)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2014, le parole: “ e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee ” sono sostituite dalle seguenti: “ sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 238, comma 3, del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ”.

2. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2014, dopo la parola: “enti” è inserita la seguente: “pubblici” e dopo le parole: “gestione dei rifiuti” sono inserite le seguenti: “nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza”.

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 1/2014)

1. Il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 1/2014, è sostituito dal seguente:

“ 2. Ai fini di cui al comma 1, la Struttura regionale coordina una Segreteria composta da idonee professionalità di carattere tecnico, economico e finanziario, la cui dotazione organica è assicurata da personale messo a disposizione da comuni, province e Regione. ”.

 

     Art. 5. (Inserimento dell’articolo 24 bis della l.r. 1/2014) [1]

1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 1/2014 è inserito il seguente:

“Articolo 24 bis

(Disposizioni urgenti per gli impianti di discarica)

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni ed integrazioni, i gestori di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non siano in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di quest’ultima, devono presentare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, entro la data del 30 settembre 2014, programmi di adeguamento, con i seguenti contenuti:

a) indicazione dei sistemi di trattamento attualmente praticati;

b) interventi di adeguamento necessari;

c) il crono-programma di realizzazione degli interventi di adeguamento, la cui conclusione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

2. I comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti residenti, che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati agli impianti di discarica, devono presentare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, entro la data del 31 ottobre 2014, programmi organizzativi che devono indicare:

a) le azioni rivolte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili al fine di raggiungere i risultati previsti dalla vigente normativa;

b) le azioni finalizzate all'avvio o al potenziamento della raccolta differenziata della frazione organica, con il conseguente conferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, a specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche;

c) la determinazione e relativa tempistica della percentuale di intercettazione della frazione organica da raggiungere.

3. La Provincia competente per territorio provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei programmi di adeguamento e dei programmi organizzativi, ad indire, previa verifica della completezza della documentazione, una conferenza di servizi a cui partecipa anche la Regione.

Nell’ambito della conferenza di servizi vengono contestualmente adottati i provvedimenti in merito a:

a) i programmi di adeguamento di cui al comma 1;

b) i programmi organizzativi di cui al comma 2;

c) le necessarie modifiche ed integrazioni ai provvedimenti autorizzativi in corso, comprensive delle prescrizioni in ordine al monitoraggio dell'attuazione degli interventi programmati. La conferenza di servizi deve concludersi entro il 31 dicembre 2014.

4. I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti residenti presentano comunque il programma organizzativo entro il 31 dicembre anche tramite le aree territoriali omogenee di cui all’articolo 16 ove già operative. Tali programmi, trasmessi alla Provincia competente e alla Regione, sono valutati entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Gli impianti di discarica continuano ad operare con le modalità operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

6. Successivamente all’approvazione dei programmi di adeguamento, gli impianti di discarica possono operare nei limiti e con le modalità stabilite nei provvedimenti autorizzativi modificati ed integrati ai sensi del comma 3.

7. La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al comma 1 da parte dei gestori delle discariche nei termini indicati, ovvero la mancata approvazione di detti programmi nell'ambito della conferenza di cui al comma 3, comporta la immediata decadenza ope legis dell’autorizzazione all’esercizio.

8. La mancata realizzazione degli interventi per il trattamento dei rifiuti nei termini previsti comporta la sospensione ope legis dell’autorizzazione all’esercizio.

9. La mancata presentazione o approvazione dei programmi organizzativi di cui al comma 2 da parte dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ovvero la mancata realizzazione degli interventi per la raccolta differenziata nei termini previsti, comporta il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica.

10. L’applicazione del divieto di cui al comma 9 avviene sulla base delle informazioni fornite da parte della Regione ai gestori degli impianti di discarica.

11. In ogni caso il conferimento dei rifiuti presso impianti di discarica deve avvenire nel rispetto di quanto indicato dal decreto del Ministro dell’ambiente 27 settembre 2010 (Ammissibilità dei rifiuti in discarica).”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35. Con sentenza n. 149/2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.