Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 demanio e patrimonio |
Data: | 21/07/2014 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 4 aprile 2012 n. 5 “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto [...] |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 4 aprile 2012 n. 5) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 4 aprile 2012 n. 5) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 8. (Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 9. (Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 10. (Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 11. (Modifiche all’articolo 13 del regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 14 del regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 13. (Allegato aggiunto al regolamento regionale n. 5/2012) |
Art. 14. (Abrogazioni) |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 6.5.22 - R.R. 21 luglio 2014, n. 19.
Modifiche al regolamento regionale 4 aprile 2012 n. 5 concernente: “Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale”.
(B.U. 22 luglio 2014, n. 58)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 3 del
1. All’articolo 3 del
a) al comma 2, le parole: “trattativa privata” sono sostituite dalle seguenti: “procedura ad evidenza pubblica” e dopo le parole: “Regione Lazio” sono inserite le seguenti: “nonché sul proprio sito istituzionale”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Qualora alla locazione di un bene immobile del patrimonio disponibile regionale sia interessato un ente pubblico ed il bene sia strettamente funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, il relativo contratto di locazione, previo atto di indirizzo della Giunta regionale, può essere sottoscritto direttamente tra le parti dal direttore della direzione competente in materia.”;
c) al comma 3, dopo le parole: “sulla base di una perizia” sono inserite le seguenti: “, effettuata secondo gli elementi tecnico-estimativi minimi di cui all’allegato A-bis”;
d) il comma 5 è abrogato.
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4 del
1. All’articolo 4 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. L’alienazione dei beni immobili di cui al comma 1, lettere a), b) e c) può avvenire:
a) mediante vendita diretta da parte della Regione, tramite asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento e delle offerte residuali secondo le procedure anche informatizzate con il supporto dell’ordine professionale dei notai;
b) mediante conferimento/alienazione di parte dei beni stessi a fondi immobiliari pubblici o privati, anche appositamente costituiti, nel rispetto della legislazione vigente in materia. In tale caso il fondo procede alle vendite dei singoli immobili ad uso abitativo, assicurando il diritto di opzione e prelazione, nonché quelli di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, ai soggetti aventi tali diritti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, e con le modalità ivi previste;
c) aderendo al sistema di aste on line dell’Agenzia del demanio, previa stipula di apposito accordo attuativo con l’Agenzia stessa, con le modalità seguite dall’Agenzia, e comunque assicurando per la vendita dei singoli immobili ad uso abitativo il diritto di opzione, nonché quello di rinnovo del contratto di locazione e di opzione per l’acquisto del diritto di abitazione vitalizio, e prelazione ai soggetti aventi tali diritti ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento;”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i beni del patrimonio disponibile da alienare, nell'ambito di quelli indicati al comma 1 ed inseriti nel Piano di valorizzazione e alienazione, allegato al Bilancio di Previsione regionale, di cui all’articolo 58 del
c) al comma 3 la parola: “disposte” è sostituita dalla seguente: “attuate”;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Nel caso di alienazione con le modalità di cui al comma 1-bis, lettera a),”;
2) al primo periodo, dopo le parole “di cui all’articolo 6”, sono inserite le seguenti: “, i beni immobili ad uso diverso dall’abitativo di cui all’articolo 10,”;
3) alla lettera a), le parole: “di cui alle” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1,”;
4) alla lettera b), le parole: “di cui alla” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1,”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 5 del
1. All’articolo 5 del
“2. Il prezzo di stima è stabilito dalla struttura tecnica regionale competente in materia di demanio e patrimonio, previa apposita perizia, effettuata sulla base degli elementi tecnico – estimativi minimi richiesti di cui all’allegato A-bis.”.
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 del
1. All’articolo 6 del
a. alla rubrica dopo le parole: “lettera a)” sono inserite le seguenti: “, alienati con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera a)”;
b. dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Resta salva la facoltà per i conduttori di inviare su propria iniziativa una proposta di acquisto alla Regione. La Regione, valutati i requisiti soggettivi di legittimazione per l’esercizio del diritto di opzione all’acquisto, nei successivi quarantacinque giorni comunica al conduttore l’offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell’offerta di vendita, a pena di decadenza, il conduttore comunica l’accettazione di tutte le condizioni previste nell’offerta, tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal comma 7.”.
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 del
1. All’articolo 7 del
a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, alienati con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera a)”;
b) al comma 6, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite da: “novanta giorni”.
Art. 6. (Modifiche all’articolo 8 del
1. All’articolo 8 del
a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, alienati con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera a)”;
b) al comma 1, le parole: “di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3”;
c) al comma 3 le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 9 del
1. All’articolo 9 del
a) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ e 10”;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: “e 8” sono sostituite dalle seguenti: “, 8 e 10”;
c) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “agli articoli 6 e 7” sono inserite le seguenti: “e ai beni immobili ad uso diverso dall’abitativo di cui all’articolo 10”;
d) al comma 2, primo periodo, le parole: “e 8” sono sostituite dalle seguenti: “, 8 e 10”;
e) al comma 4, le parole: “e 8” sono sostituite dalle seguenti: “, 8 e 10”.
Art. 8. (Modifiche all’articolo 10 del
1. L’articolo 10 del
“Art. 10
(Diritto di opzione per l’acquisto dei beni immobili diversi da quelli ad uso abitativo, ove si svolga un’attività produttiva particolarmente significativa per il territorio laziale, alienati con le modalità di cui all’art. 4, comma 1-bis, lettera a),
1. E’ riconosciuto ai conduttori dei beni immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il diritto di opzione per l'acquisto dei beni stessi, da esercitarsi con le modalità e i termini di cui all’articolo 8, comma 3, nei casi in cui la Giunta regionale individui una attività produttiva particolarmente significativa e radicata in un determinato territorio, che si distingua per la produzione e\o trasformazione di beni tipici locali riconosciuti a livello regionale, nonché per il mantenimento di livelli occupazionali significativi per le comunità locali.
2. Ai soggetti titolari del diritto di opzione all’acquisto di cui al comma 1, nei cinque anni successivi all’acquisto effettuato tramite atto pubblico notarile, è fatto divieto di alienare a terzi gli immobili acquistati.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 2, il soggetto titolare del diritto di opzione è tenuto a corrispondere alla Regione una somma pari alla differenza tra il maggior valore di alienazione rispetto al prezzo di acquisto corrisposto alla Regione.”.
Art. 9. (Modifiche all’articolo 11 del
1. All’articolo 11 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Nei casi di alienazione secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera a), è assicurata massima pubblicità all’avviso d’asta, in conformità alle disposizioni statali vigenti. L'avviso d'asta è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet istituzionale e, qualora se ne ravvisi la necessità, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e locale.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nei casi di alienazione secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettere b) e c), gli avvisi d’asta sono redatti in base ai singoli accordi attuativi approvati di volta in volta dalla Giunta regionale.”.
Art. 10. (Modifiche all’articolo 12 del
1.All’articolo 12, comma 1, del
Art. 11. (Modifiche all’articolo 13 del
1.All’articolo 13, comma 3, del
Art. 12. (Modifiche all’articolo 14 del
1.L’articolo 14 del
“Art. 14
(Locazioni passive)
1. L'amministrazione, in presenza di necessità locative correlate allo svolgimento della propria attività istituzionale, utilizza, di regola, immobili di sua proprietà. In subordine, la Regione si attiene alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
2. Il conseguente rapporto è formalizzato mediante la stipula del contratto di locazione, sulla base della normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale e nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti.”.
Art. 13. (Allegato aggiunto al
1.Al
“Allegato A-bis
VALUTAZIONE TECNICO – ESTIMATIVA
Art. 14. (Abrogazioni)
1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542 e 543 del
Art. 15. (Entrata in vigore)
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.