§ 6.3.290 - L.R. 16 ottobre 2014, n. 20.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:16/10/2014
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale n. 69/2012)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2012)
Art. 3.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.45 del 2012)
Art. 4.  (Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 2002)
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1996)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.290 - L.R. 16 ottobre 2014, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9.

(B.U. 16 ottobre 2014, n. 51)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale n. 69/2012)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dall’1 gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015, il compenso a titolo di spese generali spettante per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, non può superare l’aliquota del 6 per cento del relativo costo. A decorrere dall’1 gennaio 2016 i medesimi compensi non possono superare l’aliquota del 3,5 per cento del relativo costo”.

b) il comma 2 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei Piani attuativi di Forestazione relativi al periodo dal 2001 al 2013, anche in riferimento alle DD.G.R. n. 212 dell’8 giugno 2013 e n. 406 dell’11 novembre 2013, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di euro 69.440.860,23 di cui euro 30.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2013, euro 20.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2014 ed euro 19.440.860,23 nell’esercizio finanziario 2015 con allocazione all’UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo”.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2012)

1. Alla legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Divieti e prescrizioni)

1. È vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.

2. In deroga alla presente disciplina è consentito estirpare:

a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi;

b) gli alberi di ulivo nell'ambito di azienda vivaistica.

3. È comunque vietata l’estirpazione degli alberi monumentali di ulivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2.”;

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art.4

(Disciplina autorizzatoria per l’estirpazione ed il reimpianto)

1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.

2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;

b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:

1) opere di pubblica utilità;

2) opere di miglioramento fondiario;

3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.

5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.

6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.”.

c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione

ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)

1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:

a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;

b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro possono essere autorizzate ad interventi di espianto sul 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato da frutto e di trapiantare, o di far permanere nelle sedi di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento delle stesse piante espiantate.

4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento degli alberi espiantati, deve essere trapiantato o fatto permanere nei siti di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle.

5. Nei casi di miglioramento fondiario di cui ai commi 2, 3 e 4, per le piante estirpate e non soggette all’obbligo del reimpianto, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto dall'articolo 7.

6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.

7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.”;

d) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Autorizzazione potatura straordinaria)

1. Nei casi di effettiva necessità, ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario sono consentiti, dopo specifica richiesta e previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).

2. Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che non prevedano la permanenza di ramificazioni principali.”;

e) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Cessioni e spostamenti)

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono:

a) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;

b) cedere le piante di olivo, con l’obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;

c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.

2. Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario.

5. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto.

6. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro dì carico-scarico, vidimato dal dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.”;

f) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque espianta alberi di olivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di euro 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l'interessato che non adempie, entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo, alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5 e 7.

3. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4. I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

5. Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

7. Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00.

8. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il settore competente del dipartimento agricoltura.

9. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni.”;

g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Costi autorizzazione)

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126; detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria – dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata.

2. In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non comprese nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a euro 29,24. Non sono soggette ai diritti di segreteria le comunicazioni previste dall’articolo 4, comma 6.

 

Autorizzazione

Diritti di Segreteria (€)

Diritti d'istruttoria (€)

Comunicazione di estirpazione

Art 4. Comma 1

29,24

Autorizzazione articolo 4

comma 2 lettera a)

29,24

100,00

Autorizzazione articolo 4

comma 2 lettera b) - 1

29,24

500,00

Autorizzazione articolo 4

comma 2 lettera b) - 2.

29,24

300,00

Autorizzazione articolo 4

comma 2 lettera b) - 3.

29,24

500,00

Autorizzazione articolo 6

Potatura

29,24

200,00

 

 

     Art. 3. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.45 del 2012)

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“1bis. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la Regione Calabria è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essa trasferite e attribuite dallo Stato.

1ter. Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, sono attribuite al settore competente del dipartimento agricoltura, nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti.”;

b) Il comma 6 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“6. La Giunta regionale approva i regolamenti forestali entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.”;

c) il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di approvazione del Piano.”;

d) Il comma 10 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“10. Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’articolo 6, comma 4, del d.lgs. 152/2006 per come modificato dall’articolo 4 undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell’articolo 5, commi 6 e 7 del

regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 749 del 4 novembre 2009.”;

e) il comma 11 dell’articolo 7 è abrogato;

f) il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“4. Per le finalità di cui al comma 3, il dipartimento può avvalersi del Centro cartografico regionale o delle strutture previste dalla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell’ARSAC) e dalla legge regionale 16 maggio 2013, n.25 (Istituzione di Azienda Calabria Verde).”;

g) il comma 3 dell’articolo 23 è sostituito dal seguente:

“3. È vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato o della Regione, riconsegnati ai legittimi proprietari, o ai loro aventi causa, con piano di coltura e conservazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68 del r.d.l. 1126/26 e dell'articolo 54 del r.d. 3267/23.”;

h) il comma 4 dell’articolo 34 è abrogato;

i) i commi 1 e 2 dell’articolo 41 sono abrogati.

 

     Art. 4. (Integrazioni alla legge regionale n. 24 del 2002)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 12 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. All’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite, anche attraverso atti formali della Giunta regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell’agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca.

1 ter. L’ARCEA svolge, in attuazione delle funzioni di cui ai commi 1 e 1 bis, tutte le attività ispettive e di controllo propedeutiche e successive all’erogazione degli aiuti comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, fermi restando i vincoli di equilibrio finanziario del bilancio di funzionamento dell’Agenzia, non trovano applicazione eventuali limiti alla destinazione della spesa.

1 quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 bis e 1 ter quantificati in euro 1.000.000,00 si provvede con la riduzione dello stanziamento del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014, del capitolo 22040816 – U.P.B. 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità.”.

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1996)

1. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell’articolo 13 è sostituito dai seguenti:

“6. I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:

a) due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;

b) due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;

d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.

6 bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni.

6 ter. I comitati di gestione di cui al comma 6 hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; programmano inoltre gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In particolare:

a) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a );

c) provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a), b), c), del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'ATC.

6 quater. Gli organi direttivi degli ATC possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157/92.”;

b) il comma 1 bis dell’articolo 18 è abrogato.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.