Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 11/08/2015 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Eccedenze alimentari e non alimentari. |
Art. 3. Soggetti attuatori. |
Art. 4. Interventi. |
Art. 4 bis. Recupero e donazione di farmaci |
Art. 5. Abrogazioni. |
Art. 6. Disposizioni finanziarie. |
Art. 7. Pubblicazione ed entrata in vigore. |
§ 5.2.85 - L.R. 11 agosto 2015, n. 26.
Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non.
(B.U. 13 agosto 2015, n. 30)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
Art. 2. Eccedenze alimentari e non alimentari.
1. Sono eccedenze alimentari:
a) i prodotti agroalimentari invenduti e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare;
b) i prodotti agricoli non raccolti;
c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, previa preordinata predisposizione quantitativa ed organizzativa.
2. Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti invenduti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienicosanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.
Art. 3. Soggetti attuatori.
1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, si avvale dei seguenti soggetti:
a) gli Enti locali singoli o associati;
b) gli Enti, le Associazioni e le Fondazioni che svolgono attività attinenti, di comprovata esperienza;
c) le reti territoriali di volontariato afferenti al Centro di Servizio al Volontariato di Basilicata (CSV);
d) gli enti ecclesiastici;
e) le cooperative sociali già di per sé e per funzione titolari di eccedenze;
f) le reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore;
g) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte all'anagrafe di cui all'art. 11 del
2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 4. Interventi.
1. Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, la Regione Basilicata concede contributi ai soggetti attuatori per:
a) lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
b) il finanziamento di progetti formativi, anche avvalendosi di risorse comunitarie;
c) l'acquisto di beni e servizi utili ad una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni di cui all'art. 2;
d) la costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore;
e) i progetti di promozione ed inclusione sociale, avvalendosi anche di fondi comunitari;
f) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la collettività.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, approva un programma di interventi a valenza triennale stabilendo modalità di intervento e di sostegno operativo ed economico di cui al comma 1, nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.
3. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, promuove accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all'art. 3, le organizzazioni e gli operatori dei settori interessati.
Art. 4 bis. Recupero e donazione di farmaci [1]
1. La Regione promuove e pubblicizza ogni iniziativa tendente al riutilizzo dei farmaci inutilizzati ed in corso di validità in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della
2. La Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie locali, entro 90 giorni approva un regolamento di attuazione per:
a) definire le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, cosi come previsto dalla normativa statale vigente;
b) definire le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari;
c) definire una convenzione con associazioni di volontariato per le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione, dopo la presa in carico e le modalità per la loro registrazione e custodia;
d) disporre che le Aziende sanitarie locali individuino punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;
e) predisporre i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare di donare i farmaci;
f) definire ogni altra procedura burocratica per la messa in atto della legge.
3. Le Aziende sanitarie esercitano la vigilanza:
a) sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei;
b) sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico;
c) sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia dei medicinali da parte delle associazioni di volontariato.
4. Le Aziende sanitarie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità ed alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità recuperate, restituite e donate, nonché dei dati relativi alla loro distribuzione, e la trasmettono alla Giunta regionale.
Art. 5. Abrogazioni.
1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 18 "Contributo straordinario per interventi a favore delle famiglie disagiate" della
Art. 6. Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2015 in euro 100.000,00 si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Cap. 67150 "Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio" che presenta sufficiente disponibilità.
2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di approvazione del bilancio regionale.
Art. 7. Pubblicazione ed entrata in vigore.
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo inserito dall'art. 28 della