Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 4. Alimenti e bevande |
Capitolo: | 4.5 alimenti per l'infanzia e prodotti dietetici |
Data: | 10/11/2014 |
Numero: | 196 |
Sommario |
Art. 1 . Modifica dell'articolo 6 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82. |
Art. 7 . Entrata in vigore |
§ 4.5.43 - D.M. 10 novembre 2014, n. 196.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/46/UE che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento.
(G.U. 10 gennaio 2015, n. 7)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, n. 2009/39/CE, relativa ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto l'articolo 35 della
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 maggio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica dell'articolo 6 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'articolo 6 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, è così modificato:
a) il comma 2 è così sostituito: «2. Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all'allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l'idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: «4-bis Per quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all'allegato II, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi, ed essere conforme alle corrispondenti norme stabilite nell'allegato VI».
Art. 2. Modifica dell'articolo 9 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 è così modificato: «2. La denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino è rispettivamente: "Latte per lattanti" e "Latte di proseguimento"».
Art. 3. Modifica dell'allegato I del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'allegato I del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 è così modificato:
a) il punto 2.1 è così modificato:
i) il titolo è sostituito dal seguente: «2.1 Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino»;
ii) il testo della nota (1) è sostituito dal seguente: «Gli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 6, secondo comma»;
b) al punto 2.2 il testo della nota (1) è sostituito dal seguente: «Gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 6, terzo comma»;
c) al punto 2.3, il titolo è sostituito dal seguente: «2.3 Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»;
d) al punto 10.1, il titolo è sostituito dal seguente: «10.1 Alimenti per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino»;
e) al punto 10.2, il titolo è sostituito dal seguente: «10.2 Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino».
Art. 4. Modifica dell'allegato II del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'allegato II del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 è così modificato:
a) al punto 2.1, il titolo è sostituito dal seguente: «2.1 Alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino»;
b) al punto 2.2, la tabella è sostituita dalla seguente, comprensiva della nota 1):
«Minimo (1) |
Massimo |
|
|
0,45 g/100 kJ |
0,8 g/100 kJ |
(1,8 g/100 kcal) |
(3,5 g/100 kcal) |
(1) Gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all'articolo 6, comma quattro-bis»;
c) al punto 2.3, il titolo è sostituito dal seguente: «2.3 Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»;
d) al punto 8.1, il titolo è sostituito dal seguente: «8.1 Alimenti di proseguimento a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino»;
e) al punto 8.2, il titolo è sostituito dal seguente: «8.2 Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino».
Art. 5. Modifica dell'allegato III del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. L'allegato III, punto 3, del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, integrato ai sensi del numero 1 dell'allegato al
a) sotto il titolo «Aminoacidi e altri composti azotati» viene inserita prima delle altre la locuzione: «L- arginina e suo cloridrato»;
b) alla fine dello stesso punto 3 viene aggiunta la seguente nota: «1) La L- arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione degli alimenti per lattanti di cui all'articolo 6, terzo comma, e degli alimenti di proseguimento di cui all'articolo 6, comma quattro-bis».
Art. 6. Modifica dell'allegato VI del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82.
1. Il titolo dell'allegato VI del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 è sostituito dal seguente: «Norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento con un tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino».
Art. 7. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5484