Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 12/12/2008 |
Numero: | 1243 |
Sommario |
Art. 1. Gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 3.3.935 - Regolamento 12 dicembre 2008, n. 1243.
Regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti
(G.U.U.E. 13 dicembre 2008, n. L 335)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Risulta opportuno modificare l’allegato III della direttiva in oggetto al fine di permettere l’impiego di L-arginina e del suo cloridrato negli alimenti per lattanti.
(4) La
(5) Il
(6) La
(7) Nell’allegato VI della
(8) Al fine di evitare perturbazioni del mercato degli alimenti per lattanti, il presente regolamento deve essere applicato a partire dal 28 ottobre 2008.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati III e VI della
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.
[2] GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.
[3] GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9.
ALLEGATO
Gli allegati III e VI sono modificati come segue:
1) In cima all’elenco intitolato "Amminoacidi e altri composti azotati" della sezione 3 dell’allegato III è aggiunta la seguente sostanza:
"L-arginina e suo cloridrato [1]
2) nell’allegato VI è aggiunto il seguente punto 4:
"4. Qualità delle proteine
Gli amminoacidi presenti nel latte materno che sono indispensabili o indispensabili in particolari condizioni, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:
| Per 100 kJ [2] | Per 100 kcal |
Arginina | 16 | 69 |
Cistina | 6 | 24 |
Istidina | 11 | 45 |
Isoleucina | 17 | 72 |
Leucina | 37 | 156 |
Lisina | 29 | 122 |
Metionina | 7 | 29 |
Fenilalanina | 15 | 62 |
Treonina | 19 | 80 |
Triptofano | 7 | 30 |
Tirosina | 14 | 59 |
Valina | 19 | 80 |
[1] La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione di alimenti per lattanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.";
[2] 1 kJ = 0,239 kcal."