§ 3.3.935 - Regolamento 12 dicembre 2008, n. 1243.
Regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:12/12/2008
Numero:1243


Sommario
Art. 1. Gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 3.3.935 - Regolamento 12 dicembre 2008, n. 1243.

Regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti

(G.U.U.E. 13 dicembre 2008, n. L 335)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare [1], in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE [2] stabilisce, tra l’altro, i criteri di composizione degli alimenti per lattanti.

 

(2) La direttiva 2006/141/CE dispone che unicamente le sostanze elencate nell’allegato III possano essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti al fine di soddisfare i requisiti relativi, tra l’altro, agli amminoacidi e ad altri composti azotati.

 

(3) Risulta opportuno modificare l’allegato III della direttiva in oggetto al fine di permettere l’impiego di L-arginina e del suo cloridrato negli alimenti per lattanti.

 

(4) La direttiva 2006/141/CE stabilisce altresì che gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine definiti al punto 2.2 dell’allegato I aventi tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi alle corrispondenti norme stabilite nell’allegato VI. Tale allegato fissa le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino.

 

(5) Il regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino [3] autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformemente alle specifiche relative al tenore proteico, alla fonte proteica nonché alla trasformazione e alla qualità delle proteine stabilite nell’allegato. L’autorizzazione scade il 27 ottobre 2008.

 

(6) La direttiva 2006/141/CE dispone, su base permanente, l’autorizzazione stabilita nel regolamento (CE) n. 1609/2006. L’allegato VI della direttiva 2006/141/CE contiene le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine degli alimenti per lattanti in oggetto. In questo allegato non sono tuttavia elencati i requisiti specifici in materia di composizione riguardanti la qualità delle proteine. L’assenza di tali requisiti impedirebbe la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine in seguito alla scadenza del regolamento (CE) n. 1609/2006.

 

(7) Nell’allegato VI della direttiva 2006/141/CE occorre aggiungere i requisiti mancanti concernenti la qualità delle proteine, compresi nell’autorizzazione stabilita dal regolamento (CE) n. 1609/2006. È pertanto opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

 

(8) Al fine di evitare perturbazioni del mercato degli alimenti per lattanti, il presente regolamento deve essere applicato a partire dal 28 ottobre 2008.

 

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2008.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

 

[2] GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

 

[3] GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9.

 

 

ALLEGATO

 

Gli allegati III e VI sono modificati come segue:

 

1) In cima all’elenco intitolato "Amminoacidi e altri composti azotati" della sezione 3 dell’allegato III è aggiunta la seguente sostanza:

 

"L-arginina e suo cloridrato [1]

 

2) nell’allegato VI è aggiunto il seguente punto 4:

 

"4. Qualità delle proteine

 

Gli amminoacidi presenti nel latte materno che sono indispensabili o indispensabili in particolari condizioni, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:

 

| Per 100 kJ [2] | Per 100 kcal |

 

Arginina | 16 | 69 |

 

Cistina | 6 | 24 |

 

Istidina | 11 | 45 |

 

Isoleucina | 17 | 72 |

 

Leucina | 37 | 156 |

 

Lisina | 29 | 122 |

 

Metionina | 7 | 29 |

 

Fenilalanina | 15 | 62 |

 

Treonina | 19 | 80 |

 

Triptofano | 7 | 30 |

 

Tirosina | 14 | 59 |

 

Valina | 19 | 80 |

 

[1] La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione di alimenti per lattanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.";

 

[2] 1 kJ = 0,239 kcal."