§ 41.7.348 - D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75.
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:29/04/2015
Numero:75


Sommario
Art. 1 .


§ 41.7.348 - D.Lgs. 29 aprile 2015, n. 75.

Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(G.U. 16 giugno 2015, n. 137)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» ed, in particolare l'articolo 20-ter;

     Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, reso nella riunione del 10 luglio 2014;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della semplificazione e della pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     «2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace.».

     2. Il comma 3 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     «3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso.».

     3. Il comma 5 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dal seguente:

     «5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che abbiano riacquistato la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato».

     4. Dopo il comma 7 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è inserito il seguente:

     «7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:

     a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;

     b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

     La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.».

     5. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.