§ 3.2.166 - L.R. 24 marzo 2015, n. 33.
Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla l.r. 41/2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:24/03/2015
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 41/2005


§ 3.2.166 - L.R. 24 marzo 2015, n. 33.

Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla l.r. 41/2005.

(B.U. 30 marzo 2015, n. 16)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. Le regioni stanno assistendo ad un afflusso straordinario di cittadini stranieri, tra i quali molti sono minori non accompagnati;

2. La particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati implica l’attivazione di misure specifiche di accoglienza, anche volte ad intervenire, quanto più tempestivamente possibile, sulle forme di disagio che possono derivare dall’esperienza della migrazione vissuta in tenera età;

3. E’ opportuno prevedere che la Giunta regionale, in caso di flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, possa disporre, sulla base di intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero di atti di protezione civile, in via temporanea, ed esclusivamente per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l'aumento, fino al 25 per cento, della capacità ricettiva massima delle strutture per minori, previste dall’articolo 21, comma 1, lettere da e) ad h), della l.r. 41/2005, nonché delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all'art. 1 della l.r.28/1980).

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 41/2005

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:

“ 1 bis. Per esigenze derivanti da flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, definite da intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero da atti di protezione civile, la Giunta regionale può disporre, in via temporanea, ed esclusivamente per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l’aumento fino al 25 per cento della capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1, lettere da e) ad h), nonché delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all'art. 1 della l.r. 28/80). ”.