Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 16/12/2014 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al titolo della l.r. 74/2004 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 74/2004 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 74/2004 |
Art. 4. Sostituzione della Sezione III della l.r. 74/2004 |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 74/2004 |
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 74/2004 |
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 74/2004 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 74/2004 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 74/2004 |
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 74/2004 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 74/2004 |
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 74/2004 |
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 74/2004 |
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 74/2004 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 74/2004 |
Art. 16. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 74/2004 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 74/2004 |
§ 1.2.112 - L.R. 16 dicembre 2014, n. 79.
Norme in materia di procedimento elettorale in attuazione della l.r. 51/2014. Modifiche alla l.r. 74/2004.
(B.U. 19 dicembre 2014, n. 62)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 117, comma terzo, e 122, comma primo, della Costituzione;
Visti gli articoli 6, comma 1, e 31, comma 1, dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014;
Considerato quanto segue:
1. È necessario, in conseguenza dell’entrata in vigore della
2. La
3. L’intervento normativo dello Stato si articola sostanzialmente in due momenti: previsione di un tetto di spesa di carattere generale e riduzione delle voci che generano spesa, anche mediante modifiche di varie leggi;
4. È opportuno adeguarsi a quanto stabilito dalla legge dello Stato, sia per conseguire risparmi di spesa, sia per evitare rimborsi regionali incongrui rispetto a quanto prevede la legge dello Stato stessa per le elezioni gestite dal Ministero dell’Interno, con particolare riferimento all'ipotesi di elezioni regionali per quelle regioni che non hanno ancora una propria normativa elettorale;
5. L’articolo 13 della
6. Nel contempo è altresì necessario adeguare il riferimento che il medesimo articolo 13 della
Approva la presente legge:
Art. 1. Modifiche al titolo della
1. Nel titolo della
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“ 1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'articolo 4 della
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“ 2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'articolo 8, comma 4, della
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
“ 1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nel cui circondario è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma primo, della
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“ 2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto è il capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della
Art. 4. Sostituzione della Sezione III della
1. La Sezione III del Capo I della
“ Sezione III - Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale ”.
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“ Art. 3 - Presentazione delle liste circoscrizionali
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della
2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della
3. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:
a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della
c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
c bis) in entrambi i casi di cui all’articolo 11, comma 3, della
4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.
5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento. ”.
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“ Art. 4 - Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
1. Secondo le modalità previste dall'articolo 12 della
2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.
3. I delegati, contestualmente alla presentazione delle candidature, depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.
4. Non è ammessa la presentazione:
a) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
b) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
c) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. ”.
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“ Art. 5 - Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:
1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della
2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;
3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della
d) verifica se le liste comprendano un numero di candidati ricompreso fra il massimo e il minimo previsto dall'articolo 8, comma 4, della
e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'articolo 8, commi 5 e 6, della
f) verifica se i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.
5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.
6. L'ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'ufficio centrale regionale non appena:
a) sia scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 se non ne sono stati presentati;
b) abbia deciso ai sensi del comma 3 quando non sia presentato reclamo di cui al comma 4;
c) abbia ricevuto la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale nel caso di reclamo ai sensi del comma 4. ”.
Art. 8. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“ 1. L’ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all’invio di cui al comma 6 dell’articolo 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:
a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della
1) articolo 8, comma 8;
2) articolo 8, comma 9;
3) articolo 10, commi 1 e 2;
4) articolo 10, comma 3. ”.
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della
“ 5. L’ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni. ”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“ 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell’articolo 6:
a) effettua i sorteggi previsti dall'articolo 13, comma 5, della
b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a). ”.
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“ Art. 8 - Validità e invalidità del voto
1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.
2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati circoscrizionali;
b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo;
c) i voti delle schede con casi di nullità di voti di preferenza per una medesima lista ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell’articolo 14 della
3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:
a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
b) i voti espressi tracciando un segno sia sul nome e cognome, sia sul simbolo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
c) i voti desunti dalla compresenza nella scheda di espressioni di voto in favore di più liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche quando non sia specificato il candidato Presidente prescelto dall’elettore.
4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:
a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;
b) non portano la firma o il bollo prescritti;
c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. ”.
Art. 11. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“ 3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale. ”.
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“ Art. 11 - Operazioni dell’ufficio centrale regionale.
Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi.
1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:
a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all’esito del procedimento di cui all’articolo 15 della
b) determina la cifra elettorale regionale delle coalizioni e di ciascun gruppo di liste, ai sensi dell'articolo 16 della
c) procede all'assegnazione dei seggi ai gruppi e alle coalizioni di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti della
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“ Art. 12 - Operazioni dell’ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali.
1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'articolo 21, comma 2, della
2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti della
3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale. ”.
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“ Art. 13 - Spese per il procedimento elettorale
1. Le spese inerenti alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.
2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con più di quindicimila abitanti.
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine perentorio di quattro mesi dallo svolgimento delle consultazioni.
4. Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio:
a) l'importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori;
b) l’importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui al comma 2, applicando i parametri di cui alla lettera a); per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento;
c) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;
d) modalità e condizioni per i rimborsi.
5. Nell’ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario:
a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti;
b) è rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza è inibito il rimborso dei compensi per il lavoro straordinario.
6. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può avvenire mediante intesa con gli organi statali. ”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 4 dell’articolo 14 della
“ 4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della
Art. 16. Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“ Art. 16 - Modifica all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della
“5 bis. Il modello di scheda è allegato alla
Art. 17. Modifiche all’articolo 17 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della
“ b bis)
Allegati [1]
(Omissis)
[1] Abrogati dall'art. 3 della