§ 1.5.10 - L.R. 8 aprile 2015, n. 8.
Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:08/04/2015
Numero:8


Sommario
Art. 1 . (Finalità)
Art. 2 . (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 27/2014)
Art. 3 . (Modifiche all'articolo 49 della l.r. 26/2003)
Art. 4 . (Disposizioni per una maggiore efficacia delle misure di prevenzione e precauzione riguardanti fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti. Modifiche [...]
Art. 5 . (Norma finanziaria)
Art. 6 . (Entrata in vigore)


§ 1.5.10 - L.R. 8 aprile 2015, n. 8.

Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

(B.U. 10 aprile 2015, n. 15)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117, commi primo e quinto della Costituzione, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e degli articoli 6 e 39 dello Statuto d'autonomia, nonché in esecuzione della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea), con la presente legge detta norme finalizzate ad adeguare l'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea.

 

TITOLO II

Adeguamento dell'ordinamento regionale alla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, alla direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e alla direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 27/2014)

1. All'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 27 (Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. L'efficacia dei piani delle cave di cui all'articolo 1, comma 1, è sospesa fino alla loro approvazione, a seguito della procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi della l.r. 14/1998, nonché del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).';

b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 49 della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 49, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale 26 novembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al secondo periodo le parole 'e per un periodo non superiore a trenta anni' sono soppresse;

b) il terzo periodo è soppresso.

 

     Art. 4. (Disposizioni per una maggiore efficacia delle misure di prevenzione e precauzione riguardanti fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti. Modifiche all'articolo 17 bis della l.r. 26/2003)

1. All'articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al primo periodo del comma 1 dopo le parole: 'derivanti dall'attività di gestione di rifiuti' sono aggiunte le seguenti: 'in esercizio';

b) al primo periodo del comma 1 dopo le parole: 'dispone e, in caso di inottemperanza, esegue d'ufficio' sono aggiunte le seguenti: ', anche tramite i comuni interessati,';

c) al comma 4 le parole: 'può finanziare' sono sostituite dalla seguente: 'finanzia' e le parole: 'secondo un ordine di priorità definito' sono sostituite dalle seguenti: 'secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita ANCI Lombardia,';

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica derivanti da rischi o da fenomeni di inquinamento ambientale conseguenti ad attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1, che comportano un intervento ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, la Regione, ferma l'adozione dei provvedimenti d'urgenza di competenza, finanzia i progetti di intervento predisposti dai comuni interessati, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto.';

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

'6 bis. Il comma 6, come sostituito dalla legge recante 'Legge europea regionale 2015. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea' è applicabile anche ai progetti di intervento già predisposti dai comuni interessati alla data di entrata in vigore della citata legge europea regionale 2015.'.

 

TITOLO III

Disposizioni finali ed entrata in vigore

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quantificate per l'anno 2015 in 2.000.000,00 euro si fa fronte con le risorse disponibili alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 3 'Rifiuti' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio di previsione 2015-2017, mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 3 'Rifiuti' - Titolo 1 'Spese correnti', variazione autorizzata si sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 (Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).

2. Alle spese per gli esercizi successivi al 2015 si fa fronte nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione, programma e titolo di cui al comma 1 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è trasmessa per posta elettronica certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 234/2012.