Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/11/2014 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della l.r. 26/2003) |
§ 4.4.277 - L.R. 26 novembre 2014, n. 29.
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
(B.U. 27 novembre 2014, n. 48, suppl.)
Art. 1. (Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della
1. Alla
a) al Titolo V 'Disciplina delle risorse idriche' ovunque ricorrano le parole 'l'ente responsabile dell'ATO' sono sostituite dalle seguenti: 'l'ente di governo dell'ambito' e le parole 'gli enti responsabili degli ATO' sono sostituite dalle seguenti: 'gli enti di governo dell'ambito';
b) il comma 3 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
'3. I comuni territorialmente competenti provvedono alla delimitazione e alla gestione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. La delimitazione è effettuata nei rispettivi atti di pianificazione urbanistica su proposta degli enti responsabili dell'ambito territoriale ottimale (ATO), sulla base dell'individuazione dei punti di attingimento delle acque destinate al consumo umano approvata nel piano d'ambito e nei suoi aggiornamenti.';
c) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'Art. 45
(Piano di tutela delle acque)
1. Il Piano di tutela delle acque (PTA), di cui all'articolo 121 del
2. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del
3. Gli strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l'utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette di cui all'allegato 9 alla parte terza del
4. Il PTA è costituito da un atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da un Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi.
5. Il PTA è integrato dalla valutazione ambientale, secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della
6. Il PTA è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia ed è sottoposto a revisione e aggiornamento secondo la scadenza prevista dalla normativa statale. La Regione promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del PTA da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 della
7. La Regione promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità sono denominati contratto di fiume e contratto di lago.
8. In attuazione della normativa comunitaria e statale in materia e ai fini della identificazione della classe di qualità dei corpi idrici individuati dal Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po e della verifica del mantenimento ovvero del raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale fissato in fase di pianificazione, con deliberazione della Giunta regionale è approvata la Rete regionale di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. La Giunta stabilisce, altresì, i criteri e le modalità per garantire la salvaguardia dell'integrità e della funzionalità delle stazioni di monitoraggio nei casi di avvio di attività di trasformazione del territorio che possano interferire con la suddetta Rete.';
d) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:
'Art. 46 bis
(Controllo ambientale e valutazione qualitativa e quantitativa delle acque)
1. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) svolge l'attività di controllo ambientale e di valutazione delle acque ai sensi della
a) al monitoraggio quali-quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, secondo le scadenze previste negli strumenti di pianificazione e mediante la Rete regionale di monitoraggio di cui all'articolo 45, comma 8, senza alcun onere aggiuntivo e con le modalità e le tipologie di analisi che ogni sei anni saranno aggiornate con delibera di Giunta Regionale nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
b) alla proposta alla Regione di classificazione dei corpi idrici ai sensi del
c) alle attività di controllo del rispetto delle normative ambientali degli scarichi in ambiente;
d) all'archiviazione dei dati di monitoraggio e di controllo su sistemi informativi condivisi con Regione in raccordo coi sistemi nazionali, provvedendo anche al trasferimento dei dati sui sistemi informativi ambientali nazionali, ai sensi dell'articolo 120 del
e) all'elaborazione periodica dei dati di cui alla lettera d) per la Giunta regionale e alla pubblicazione degli stessi sul portale di ARPA;
f) a fornire un sopporto tecnico-scientifico alla Regione per la redazione del PTA di cui all'articolo 45.';
e) il secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 48, è sostituito dal seguente:
'L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.';
f) al quarto periodo del comma 1 bis dell'articolo 48, le parole 'Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti' sono sostituite dalle seguenti: 'Il presidente e i consiglieri di amministrazione';
g) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 48 le parole 'di base' sono soppresse;
h) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 48, le parole ', e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'ATO e la società patrimoniale di cui all'articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali' sono soppresse;
i) la lettera j) del comma 2 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
'j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al
j) il comma 4 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:
'4. Prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente responsabile dell'ATO trasmette alla Regione il testo del piano, comprensivo del parere della Conferenza dei comuni di cui al comma 3, per l'invio, entro i successivi sessanta giorni, di eventuali osservazioni della Regione nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull'utilizzo delle risorse idriche e la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale, in particolare al PTA; per l'adeguamento del piano alle osservazioni conformative di cui al secondo periodo del comma 4 bis, l'ente responsabile dell'ATO non necessita di ulteriore parere ai sensi del comma 3.';
k) al comma 4 bis dell'articolo 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le osservazioni tese a garantire la conformità al PTA sono vincolanti.';
l) al comma 1 dell'articolo 49 le parole 'fra quelle previste dall'articolo 23 bis del
m) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 49 le parole 'non superiore a venti anni' sono sostituite dalle seguenti: 'non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche alle concessioni già sottoscritte.';
n) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 49 sono abrogati;
o) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 50 è abrogata;
p) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 50 sono aggiunte le seguenti:
'f bis) avvenuta approvazione ovvero aggiornamento del piano d'ambito ai sensi dell'articolo 149 del
f ter) avvenuta determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in conformità ai provvedimenti adottati dall'Autorità nazionale competente alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
f quater) avvenuta individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del
f quinquies) avvenuto affidamento del servizio ad un unico soggetto per ogni ATO, ai sensi dell'articolo 49 comma 1.';
q) dopo il comma 2 dell'articolo 50 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Nelle more dell'approvazione del primo aggiornamento del PTA successivo all'entrata in vigore della legge 'Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della
r) il comma 3 bis dell'articolo 50 è abrogato;
s) il comma 3 dell'articolo 51 è abrogato;
t) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 bis è abrogata.