Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 02/07/2014 |
Numero: | 97 |
Sommario |
Art. 1 . |
§ 38.10.530 - L. 2 luglio 2014, n. 97.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.
(G.U. 11 luglio 2014, n. 159)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della
a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
b) al comma 3, le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2016".
2. Il Commissario di cui all'articolo 86 della
All'articolo 3:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014» e, al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Il Commissario riferisce altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
1-ter. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Proroga di termine). - 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del