§ 38.10.530 - L. 2 luglio 2014, n. 97.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:02/07/2014
Numero:97


Sommario
Art. 1 .


§ 38.10.530 - L. 2 luglio 2014, n. 97.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.

(G.U. 11 luglio 2014, n. 159)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: "invia al Parlamento" sono inserite le seguenti: ", all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e dopo le parole: "un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte" sono inserite le seguenti: "e sull'entità dei lavori ancora da eseguire"».

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2. (Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

     b) al comma 3, le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2016".

     2. Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate».

     All'articolo 3:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014» e, al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2014»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Il Commissario riferisce altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

     1-ter. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis. (Proroga di termine). - 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel predetto articolo 2».