§ 38.10.524 - D.L. 12 maggio 2014, n. 73.
Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:12/05/2014
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Galleria Pavoncelli
Art. 2.  (Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Art. 3.  Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania
Art. 3 bis.  (Proroga di termine).
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 38.10.524 - D.L. 12 maggio 2014, n. 73. [1]

Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.

(G.U. 12 maggio 2014, n. 108)

 

Art. 1. Galleria Pavoncelli

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 [2].

     1-bis. All'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: "invia al Parlamento" sono inserite le seguenti: ", all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e dopo le parole: "un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte" sono inserite le seguenti: "e sull'entità dei lavori ancora da eseguire" [3].

 

     Art. 2. (Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). [4]

     1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

     b) al comma 3, le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2016".

     2. Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.

 

     Art. 3. Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania

     1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al 30 novembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonchè i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 30 novembre 2014, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 [5].

     1-bis. Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Il Commissario riferisce altresì, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 4022 del 2012 nonchè, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate [6].

     1-ter. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle normative nazionale e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti [7].

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 3 bis. (Proroga di termine). [8]

     1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate nel predetto articolo 2

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Considerata la necessità di intervenire in via d'urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico della zona interessata, la prosecuzione delle attività volte alla realizzazione del completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda, nonchè per consentire alla Regione Campania di proseguire nelle attività avviate per l'affidamento delle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 31 marzo 2014 e del 30 aprile 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

     EMANA

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Galleria Pavoncelli

     1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

 

Art. 2. Completamento della viabilità Lioni - Grottaminarda

     1. Al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla viabilità dell'asse stradale Lioni - Grottaminarda, nelle competenze del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, subentra il Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino alla data di ultimazione dei relativi lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

     2. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Gli oneri della struttura temporanea, che si avvale del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero di altro personale appartenente alla pubblica amministrazione ed in posizione di comando presso la struttura, eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale, sono determinati nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse della contabilità speciale 3250, già intestata al Commissario di cui al comma 1, anche provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Coordinatore di cui al comma 1 subentra nella titolarità delle predette contabilità speciali, per lo svolgimento delle competenze assegnate.

 

Art. 3. Gestione degli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania

     1. Nelle more del completamento, da parte della Regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazioni di Succivo, ed al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti medesimi, continuano a produrre effetti, fino al 31 luglio 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012, e successive modificazioni, nonchè i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alla medesima. Decorso il termine del 31 luglio 2014, cessano comunque gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 [9].

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza 9 maggio 2012 n. 4022 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 luglio 2014, n. 97.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[4] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[5] Comma rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 14 maggio 2014, n. 110 e così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione.

[7] Comma inserito dalla L. di conversione.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[9] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 14 maggio 2014, n. 110.