§ 4.2.90 - L.R. 8 agosto 2014, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:08/08/2014
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
Art. 2.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
Art. 3 . Modifiche all’articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate [...]
Art. 4 . Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
Art. 5 . Neutralità finanziaria


§ 4.2.90 - L.R. 8 agosto 2014, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

(B.U. 14 agosto 2014, n. 79)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è così sostituito:

 

“1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo (Elenco annuale dei lavori), avvalendosi a tal fine delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1).”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. L’articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è così sostituito:

 

“Art. 5 Studi di fattibilità

1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale.

2. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l’utilizzo della tecnica della finanza di progetto, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, sulla base delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

3. A tal fine, gli studi di fattibilità debbono contenere altresì:

a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell’opera finita in relazione all’esigenza pubblica da soddisfare;

b) il piano economico finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditività;

c) l’analisi della sostenibilità gestionale dell’opera;

d) la fattibilità e convenienza economica dell’impiego della tecnica della finanza di progetto, con particolare riguardo alle modalità di distribuzione degli oneri e rischi contrattuali, con specifico riferimento alle modalità di calcolo del canone negli anni;

e) lo schema contrattuale nel quale vengono precisati reciproci diritti e obblighi ed eventuali clausole risolutive in conformità alle disposizioni del codice dei contratti pubblici;

f) ogni altro elemento ritenuto utile od opportuno ai fini della valutazione.

4. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.

6. I servizi e le prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza non sono finanziabili con le tecniche della finanza di progetto, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.”.

     Art. 3. Modifiche all’articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. All’articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 è così sostituito:

“1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, pubblica, mediante avviso indicativo, l’elenco delle opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, finanziabili in tutto o in parte con la tecnica della finanza di progetto, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.”;

 

b) il comma 2 è cosi sostituito:

“2. Nel caso di presentazione di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità non compresi nell’avviso indicativo di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dal comma 19 dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base della valutazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, delibera entro tre mesi, in ordine all’ammissibilità della stessa a essere realizzata con la tecnica della finanza di progetto di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. La deliberazione amministrativa di approvazione del Consiglio regionale comporta l’inserimento dell’intervento nel programma triennale di cui all’articolo 4.”;

 

c) dopo il comma 2 dell’articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“2 bis. La valutazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui al comma 2 è supportata anche con i pareri delle commissioni tecniche regionali competenti.”;

 

d) il comma 3 dell’articolo 44 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

“3. In caso di deliberazione amministrativa favorevole da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale indica nei documenti di programmazione finanziaria i relativi mezzi finanziari necessari a far fronte ai canoni di disponibilità e concessori.”.

     Art. 4. Modifiche all’articolo 45 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. L’articolo 45 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è così sostituito:

 

“Art. 45 Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)

1. Al fine di valutare esclusivamente sotto il profilo tecnico, la fattibilità e la convenienza economica della realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale mediante il ricorso alla tecnica della finanza di progetto di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il Consiglio regionale e la Giunta regionale si avvalgono, nell’esercizio delle rispettive competenze, del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

2. Il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) promuove la diffusione delle metodologie, l’utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell’applicazione della disciplina della finanza di progetto.”.

 

     Art. 5. Neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.